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Sentenza

Sentenza n. 692/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania n. 642/2025, resa tra le parti, limitatamente alla parte in cui l'Amministrazione è stata condannata alla restituzione dei terreni occupati ovvero, in alternativa, all'acquisizione sanante degli stessi ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001.

Giustizia amministrativa202500923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 642/2025, nella parte che ha imposto la restituzione dei terreni occupati o, in alternativa, la loro acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR limitatamente alla condanna restitutoria o acquisitiva. Con il primo motivo ha contestato l’individuazione dei terreni ritenuti illegittimamente occupati, deducendo genericità, travisamento, difetto d’istruttoria e motivazione erronea e contraddittoria: solo le particelle 775, 776, 986 e 840, per complessivi 492 mq, non sarebbero state oggetto di decreto finale di esproprio, mentre le particelle 842 e 847 (già 493), per 215 mq, sarebbero state regolarmente espropriate con decreto del 1988. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1158 e 1164 c.c. e incongrua valutazione dei fatti, sostenendo che l’accettazione dell’indennità provvisoria e l’impegno alla cessione da parte dei danti causa, negli anni 1985-1986, avevano determinato l’interversione del possesso e che al momento dell’azione civile del 2022 era maturata l’usucapione ventennale. Gli appellati hanno eccepito l’irricevibilità dell’appello e la tardività del suo deposito per inosservanza dei termini dimezzati del rito speciale.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’eccezione preliminare degli appellati e ha dichiarato irricevibile l’appello, senza esaminare i due motivi di merito. Ha qualificato la controversia come impugnatoria e caducatoria di atti relativi a procedure espropriative, e non come domanda esclusivamente risarcitoria: la domanda principale in primo grado mirava alla restituzione del fondo, previa riduzione in pristino, oltre al risarcimento per l’occupazione illegittima, con richiesta subordinata di acquisizione sanante o pagamento del valore venale. Si applicava quindi il rito speciale di cui all’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., con dimezzamento dei termini processuali. Il termine lungo per l’appello era di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza del TAR del 18 febbraio 2025; l’appello è stato notificato il 17 luglio 2025 e depositato il 9 settembre 2025, oltre anche al termine dimidiato di quindici giorni per il deposito. Le spese del grado sono state compensate in ragione della natura in rito della decisione.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Deve, dunque, concludersi per l’applicabilità alla presente controversia, che (contrariamente a quanto affermato dal Comune appellante) ha natura impugnatoria e caducatoria di atti relativi a procedure espropriative e la contestazione del procedimento ablatorio (e, dunque, non meramente risarcitoria del danno per occupazione illegittima di terreni), della disciplina dettata dall’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a., con il conseguente corollario che l’appello doveva essere proposto nel termine “lungo” dimidiato di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata (avvenuta il 18 febbraio 2025), mentre lo stesso è stato notificato soltanto il 17 luglio 2015 e che, anche il deposito dell’appello è stato disposto oltre il termine dimidiato di quindici giorni, che (quando anche calcolata dalla data di scadenza del termine di tre mesi decorrenti dal 18 febbraio 2025), è stato depositato in ogni caso oltre i termini, ovvero il 9 settembre 2025.

    Il rito speciale e la conseguente dimidiazione dei termini si applicano quando la controversia è impugnatoria e contesta il procedimento espropriativo, anche se sono formulate domande restitutorie e risarcitorie connesse all’occupazione illegittima; il termine lungo per appellare è quindi ridotto a tre mesi e il termine per il deposito è dimezzato.

  • art. 119, commi 2 e 7, c.p.a.

    In materia di procedimenti espropriatori, il termine di sei mesi per l'impugnazione in appello delle sentenze non notificate, previsto dall'art. 92, comma 3, del Codice del processo amministrativo, è ridotto a tre mesi in applicazione del combinato disposto con l'art. 119, commi 1, lett. f), 2 e 7, del medesimo Codice.

    Nel rito speciale applicabile ai procedimenti espropriativi, la riduzione dei termini riguarda anche l’appello e il deposito, secondo il combinato disposto delle disposizioni richiamate.

  • art. 92, comma 3, c.p.a.

    In materia di procedimenti espropriatori, il termine di sei mesi per l'impugnazione in appello delle sentenze non notificate, previsto dall'art. 92, comma 3, del Codice del processo amministrativo, è ridotto a tre mesi in applicazione del combinato disposto con l'art. 119, commi 1, lett. f), 2 e 7, del medesimo Codice.

    Il termine ordinario di sei mesi per l’appello contro una sentenza non notificata è ridotto a tre mesi quando opera il rito speciale previsto per le controversie espropriative.

Massime di principio

  • Le controversie che contestano in via impugnatoria e caducatoria atti o procedimenti espropriativi sono assoggettate al rito speciale dell’art. 119 c.p.a. e alla dimidiazione dei termini, anche quando il ricorso cumula la domanda di restituzione del bene con quella risarcitoria per l’occupazione illegittima.
  • La dimidiazione dei termini non opera per le domande risarcitorie proposte in via diretta ed esclusiva, quando non si mira a demolire atti della procedura espropriativa e si lamenta soltanto il danno derivante dalla loro esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecreto di esproprio e procedimento
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiDecadenza e tardività

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