Cassazione Civile, Ordinanza n. 03330/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il classamento di un immobile qualificato nella dichiarazione DOCFA come categoria E/9, attribuendogli invece la categoria D/7. L’immobile è una discarica per lo smaltimento di rifiuti urbani nella quale si producono percolato e biogas; la società aveva sostenuto che si trattasse di una ex discarica in fase post-operativa e di ripristino ambientale, incompatibile con un classamento industriale. La CTP aveva respinto il ricorso della società, ritenendo corretto il D/7 perché la captazione/produzione di biogas denoterebbe un processo industriale. La CTR, in appello, ha invece accolto la tesi della società, ritenendo che l’impianto non fosse produttivo di reddito e non avesse natura industriale, poiché il sistema di combustione serviva solo a controllare e gestire il gas prodotto dalla fermentazione dei rifiuti residui, senza destinazione commerciale del biogas. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione di norme processuali, per avere la CTR negato che l’immobile fosse una discarica nonostante tale fatto fosse pacifico; 2) violazione della disciplina catastale e della normativa sulla categoria E, sostenendo che la discarica, per caratteristiche e funzione, dovesse essere classificata in D/7 e non in E/9; 3) omessa motivazione su un fatto decisivo, cioè il carattere industriale dell’attività svolta e le caratteristiche intrinseche dell’immobile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In sede di rinvio il giudice dovrà accertare, anche mediante CTU se necessario, la natura degli impianti presenti e la loro destinazione ad attività produttiva nel contesto dell’impianto per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani in post-gestione. La Corte ha affermato che la motivazione della CTR era incongruente e che non basta il rilievo dell’assenza di redditività per escludere la natura industriale, essendo la categoria E incompatibile con immobili destinati a uso commerciale o industriale quando abbiano autonomia funzionale e reddituale. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui una discarica pubblica oggetto di sfruttamento economico per la gestione dei rifiuti e la captazione del biogas rientra nella categoria D/7 e non nella categoria E residuale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato come parametro della nullità della sentenza per violazione delle norme processuali e motivazione inidonea.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza nel processo tributario.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 36 del decreto sul processo tributario.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per la dedotta deviazione della CTR rispetto a un fatto pacifico.
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato per la violazione di legge in tema di classamento catastale.
art. 2, commi 40, 41 e 42, d.l. 262/2006 conv. in L. 286/2006
"Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"
La Corte lo interpreta come norma che stabilisce una incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale o industriale degli immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale.
artt. 6 e 8 d.P.R. 1142/1949
Richiamati dalla ricorrente come parte della disciplina catastale applicabile al classamento.
art. 23 R.D. n. 653/1939 conv. in L. 1249/1939
Richiamato dalla ricorrente come disposizione del sistema catastale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame/motivazione su un fatto decisivo e controverso.
art. 5 r.d.l. n. 652/1939
Richiamato dalla Corte nel coordinamento con l'art. 40 del d.P.R. 1142/1949 per definire gli immobili autonomi e reddituali.
art. 40 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato dalla Corte per qualificare come rilevanti ai fini catastali gli immobili per sé utili o atti a produrre un reddito proprio.
Massime di principio
- Nel classamento catastale, gli immobili censiti nelle categorie E non possono comprendere porzioni o unità con autonoma funzionalità e redditualità destinate a uso commerciale, industriale o ufficio privato.
- La qualificazione in categoria E è riservata a immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tali da renderli sostanzialmente incommerciabili e estranei alla produzione industriale.
- Ai fini del classamento di una discarica, la mera circostanza che l’impianto operi in post-gestione o non produca reddito non è sufficiente a escludere la natura industriale dell’attività svolta; occorre valutare concretamente la funzione degli impianti e la loro destinazione produttiva.
- Quando il giudice di merito esclude la natura industriale di un immobile sulla base di una motivazione apodittica o non ancorata a elementi fattuali chiaramente individuati, la sentenza è censurabile per incongruenza e difetto di motivazione.
- La discarica pubblica oggetto di sfruttamento economico per la gestione di rifiuti e la captazione di biogas, se dotata di autonomia funzionale e reddituale, rientra nella categoria D/7 e non nella categoria E residuale.
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