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Sentenza

Sentenza n. 82/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione - della sentenza n. 4734/2024 emessa dal Tribunale di Catania

Giustizia amministrativa202502208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per euro 1.500,00 ciascuna oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la rituale notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Catania n. 4734/2024, non aveva spontaneamente adempiuto all'obbligo di attribuire la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore complessivo di euro 1.500,00 per ciascuna, oltre agli accessori riconosciuti dal titolo esecutivo. Hanno chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né provato l'avvenuto adempimento o una valida giustificazione dell'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha rilevato che le ricorrenti avevano provato il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza, mentre spettava all'Amministrazione provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, onere non assolto. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi novanta giorni. Al commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, in ragione della sua appartenenza al Ministero e dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

    Individua il presupposto dell'azione di ottemperanza fondata su una sentenza passata in giudicato e consente di ottenere l'esecuzione del comando giudiziale rimasto ineseguito.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato l'esecuzione integrale del giudicato e nominato, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Dopo che il creditore ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'adempimento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al giudicato e alla mancata esecuzione, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina posta a base dell'applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato, il ricorrente deve provare l'esistenza del titolo esecutivo, la sua notificazione, il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione; una volta assolto tale onere, spetta all'amministrazione dimostrare l'adempimento o l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.
  • La costituzione dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza non è sufficiente a escludere l'inadempimento: se essa non deduce né prova l'avvenuta esecuzione del giudicato o una valida giustificazione, il ricorso deve essere accolto.
  • In presenza di un giudicato rimasto ineseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, con i poteri necessari, in caso di inutile decorso del termine.
  • Quando il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria è un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso; tale regola può essere applicata analogicamente anche fuori dai giudizi relativi alla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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