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Parere

Parere n. 1236/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Thomas Shijo Thomas contro il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato generale d'Italia a Mumbai in data 7 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202600252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato generale d’Italia a Mumbai il 7 novembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, richiesto sulla base del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ai sensi dell’art. 27, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286/1998. Il diniego è stato motivato dalla discrepanza tra lo status di disoccupato dichiarato nel formulario e l’attività di assistente sugli scuolabus riferita in sede di intervista, dalla mancanza di esperienza qualificata nel settore dell’assistenza familiare o socio-sanitaria, da incertezze sulla sistemazione alloggiativa e dall’incapacità di precisare elementi essenziali del rapporto di lavoro, quali durata del contratto e numero settimanale di ore. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, l’erronea presupposizione, l’illogicità, lo sviamento, la violazione dell’art. 32 del regolamento CE n. 810/2009 e la violazione dell’art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, lamentando l’indebita ingerenza dell’autorità consolare in verifiche spettanti alla Prefettura. È stata inoltre proposta domanda cautelare. La Sezione ha rilevato d’ufficio l’irritualità della procura alle liti, apparentemente priva di apostille o legalizzazione consolare e redatta in lingua inglese senza traduzione italiana giurata o asseverata.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione, poiché il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non ha trasmesso la relazione istruttoria richiesta, necessaria per valutare compiutamente sia il merito del ricorso sia la domanda cautelare. È stata inoltre sottoposta alle parti, ai sensi del contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio, la possibile irritualità della procura alle liti per la mancanza dell’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ovvero della legalizzazione consolare, nonché per l’assenza di una traduzione italiana giurata o asseverata. Il Ministero è stato incaricato di trasmettere entro sessanta giorni la relazione istruttoria, comprendente anche l’esame della questione relativa alla procura, previa partecipazione della relazione al ricorrente e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per le controdeduzioni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente riservata.

Osservazioni

Relazione istruttoria ministeriale

Il ricorso non è maturo per la decisione a causa della mancata trasmissione della relazione istruttoria richiesta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La relazione dovrà consentire la valutazione esaustiva delle censure dedotte e della domanda cautelare.

Procura alle liti - Apostille o legalizzazione

La Sezione ha rilevato d’ufficio la possibile irritualità della procura conferita all’estero, in quanto non risulta munita dell’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata in Italia con legge n. 1253/1966, né, in alternativa, della legalizzazione consolare necessaria per l’utilizzo dell’atto nel territorio italiano ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 445/2000.

Procura alle liti - Traduzione in lingua italiana

La procura è redatta interamente in lingua inglese e non risulta corredata da traduzione in lingua italiana giurata o asseverata. La questione dovrà essere esaminata nella relazione istruttoria e sottoposta al contraddittorio del ricorrente.

Adempimenti e contraddittorio

Il Ministero dovrà trasmettere la relazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere e parteciparla al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata in relazione al deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 27, comma 1-ter, d.lgs. n. 286/1998

    È indicata quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    È invocato dal ricorrente per lamentare il mancato preavviso di rigetto; la Sezione non ha ancora deciso la censura.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È invocato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione del diniego; la questione è rimasta impregiudicata.

  • art. 32 regolamento CE n. 810/2009

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che il diniego non sarebbe riconducibile alle ipotesi tassative previste dalla disciplina dei visti; la Sezione non ha ancora esaminato il motivo.

  • art. 29, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    È invocato dal ricorrente per contestare l’ingerenza dell’autorità consolare in verifiche asseritamente spettanti alla Prefettura; la censura non è stata ancora decisa.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    La Sezione richiama la necessità dell’apostille per l’utilizzabilità in Italia della procura formata all’estero, salvo legalizzazione consolare.

  • legge n. 1253/1966

    È indicata quale legge italiana di ratifica della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

  • art. 33 d.P.R. n. 445/2000

    È richiamato quale fondamento della necessità di apostille o legalizzazione consolare per l’utilizzo in Italia di atti formati all’estero.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la relazione istruttoria dell’amministrazione riferente sia necessaria per valutare compiutamente le censure e la domanda cautelare, la Sezione può sospendere l’emanazione del parere e disporre l’acquisizione della relazione prima di procedere alla decisione.
  • La relazione istruttoria richiesta dall’organo consultivo deve affrontare anche le questioni rilevate d’ufficio e deve essere partecipata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine congruo, comunque non inferiore a quello stabilito nel provvedimento istruttorio, per formulare controdeduzioni.
  • La procura alle liti formata all’estero può richiedere, per essere utilizzata nel territorio italiano, l’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja o, in alternativa, la legalizzazione consolare, oltre alla traduzione in lingua italiana giurata o asseverata quando sia redatta in lingua straniera.
  • In presenza di un ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori, il ricorso straordinario può essere deciso sulla base della documentazione già acquisita.

Diniego di visto per lavoro subordinato e rinvio istruttorio

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino indiano contro il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’annullamento del diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato generale d’Italia a Mumbai il 7 novembre 2025. La Sezione Prima non ha definito il ricorso, ritenendolo non ancora maturo per la decisione, e ha disposto ulteriori adempimenti istruttori.

Fatti rilevanti

Una datrice di lavoro aveva presentato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria. Il nulla osta era stato rilasciato il 9 aprile 2025 ai sensi dell’art. 27, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286/1998 e trasmesso alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana di Mumbai.

Il richiedente era stato convocato per un’intervista il 5 novembre 2025. Due giorni dopo, il Consolato aveva notificato il diniego del visto, fondandolo su più elementi: la difformità tra la dichiarazione di disoccupazione contenuta nel formulario e l’attività di assistente sugli scuolabus riferita durante l’intervista; l’assenza di esperienza qualificata nell’assistenza familiare o socio-sanitaria; l’incertezza sulla sistemazione alloggiativa; l’incongruenza tra la dichiarazione di convivenza contenuta nel modello A-BIS e l’affermazione secondo cui il datore di lavoro avrebbe reperito un alloggio; l’incapacità di precisare la durata del contratto e il numero settimanale di ore lavorative.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto:

  • la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione del preavviso di rigetto;
  • la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione;
  • il difetto di istruttoria, l’erronea presupposizione, l’illogicità e lo sviamento;
  • la violazione dell’art. 32 del regolamento CE n. 810/2009, sul presupposto che il diniego non rientrerebbe nelle ipotesi tassative previste dalla disciplina dei visti;
  • la violazione dell’art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, per asserita indebita ingerenza dell’autorità consolare in verifiche ritenute di competenza della Prefettura.

È stata inoltre proposta domanda cautelare, motivata con il fumus boni iuris e con il periculum in mora derivante dalla perdita dell’occasione lavorativa.

Mancata relazione istruttoria

La Sezione aveva richiesto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la trasmissione della relazione istruttoria e degli atti relativi. Alla data dell’adunanza dell’11 giugno 2026 il Ministero non aveva adempiuto.

La Sezione ha quindi ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione, poiché la relazione è necessaria per esaminare in modo esaustivo le questioni dedotte e anche per decidere la domanda cautelare.

Questione rilevata d’ufficio sulla procura

La Sezione ha sottoposto alle parti una questione preliminare relativa alla possibile irritualità della procura alle liti. In particolare, la procura:

  • non risulta munita dell’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata in Italia con legge n. 1253/1966, cui ha aderito anche l’India, né, in alternativa, della legalizzazione consolare;
  • è redatta interamente in lingua inglese e non risulta accompagnata da traduzione italiana giurata o asseverata.

La Sezione ha richiamato, quanto all’utilizzabilità in Italia dell’atto formato all’estero, l’art. 33 del d.P.R. n. 445/2000.

Incombenti disposti

Il Ministero dovrà trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria completa, nella quale dovrà essere esaminata anche la questione relativa alla procura. La relazione dovrà essere partecipata al ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base dei documenti già presenti in atti.

Esito del parere

Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha sospeso l’emanazione del parere definitivo e rinviato la trattazione a un’adunanza da fissare nel quarto trimestre del 2026, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. Non è stata quindi assunta alcuna decisione sui motivi relativi al diniego del visto, sulla validità della procura o sulla domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualePartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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