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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29654/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente impugnava, con tre motivi, la sentenza del Tribunale di Milano che aveva confermato la decisione del Giudice di pace su sessantasei verbali elevati dalla Polizia locale del Comune di Milano per accessi/circolazione in corsie riservate o in zona a traffico limitato. Sosteneva, in sintesi, che per i veicoli adibiti a noleggio con conducente la legge n. 21 del 1992 consente l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per taxi e servizi pubblici; che l’ordinanza sindacale comunale che imponeva la preventiva comunicazione della targa per l’inserimento in banca dati non potesse trasformarsi in un divieto sanzionabile ai sensi dell’art. 7, comma 14, cod. strada; che, comunque, mancasse l’elemento soggettivo per le violazioni successive alla prima, invocando la buona fede; e che non dovesse applicarsi la disciplina del cumulo per ogni singola violazione, ma una sola sanzione per la prima infrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la facoltà dei veicoli NCC di usare corsie preferenziali e facilitazioni alla circolazione resta subordinata ai regolamenti comunali; è legittima l’ordinanza che subordina l’accesso alle ZTL di veicoli autorizzati da altri comuni a preventiva comunicazione dei dati della targa, non trattandosi di divieto sostanziale di accesso. Ha rigettato anche i motivi relativi all’elemento soggettivo e alla pluralità delle violazioni, rilevando che l’art. 3 della l. n. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore dell’illecito amministrativo, superabile solo con prova contraria, e che l’art. 198, comma 2, cod. strada prevede per le violazioni nelle ZTL la sanzione per ogni singolo accesso vietato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 7, commi 9 e 14, cod. strada

    la violazione dei divieti di circolazione nelle corsie riservate e nelle ZTL è sanzionata per ogni accesso vietato

  • art. 11, commi 1 e 3, L. 15 gennaio 1992, n. 21

    il servizio NCC può usare corsie preferenziali e facilitazioni alla circolazione, ma nel rispetto dei regolamenti comunali

  • art. 5-bis, L. 15 gennaio 1992, n. 21

    "Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso"

    legittima la regolamentazione comunale dell’accesso alle ZTL degli NCC provenienti da altri comuni mediante preventiva comunicazione e dati del servizio

  • ordinanza sindacale Comune di Milano n. 441 del 24 aprile 2015

    ritenuta legittima in quanto condizionante l’accesso alle corsie preferenziali/ZTL a preventiva comunicazione della targa per l’inserimento in banca dati

  • art. 3, L. 24 novembre 1981, n. 689

    pone una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione amministrativa, gravando su di lui l’onere di dimostrare l’assenza di colpa

  • art. 8, L. 24 novembre 1981, n. 689

    ritenuto inapplicabile nel caso di sessantasei distinti accessi vietati

  • art. 198, comma 2, cod. strada

    nelle ZTL e nelle aree pedonali urbane ogni singola violazione è autonomamente sanzionata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Nel settore del noleggio con conducente, la facoltà di accedere alle corsie preferenziali e alle altre facilitazioni di circolazione non è assoluta, ma resta subordinata alle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti comunali legittimamente adottati.
  • È legittima la regolamentazione comunale che imponga, per i veicoli NCC autorizzati da altri comuni, una preventiva comunicazione dei dati identificativi del veicolo e del servizio per l’accesso alle ZTL, purché la misura non si traduca in un divieto sostanziale di accesso.
  • In materia di sanzioni amministrative, l’art. 3 della L. n. 689/1981 opera come presunzione di colpa: chi contesta l’illecito deve provare di aver agito senza colpa.
  • Nelle zone a traffico limitato, la reiterazione di accessi vietati integra pluralità di violazioni autonome, ciascuna soggetta a propria sanzione ex art. 198, comma 2, cod. strada, senza che possa operare un unico trattamento sanzionatorio per la prima infrazione.
  • L’eventuale convinzione soggettiva di essere legittimati a reiterare una condotta vietata non esclude, di per sé, la responsabilità amministrativa quando l’operatore professionale fosse già stato reso edotto delle prescrizioni applicabili.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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