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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47700/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Arezzo che, nel riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, aveva annullato il sequestro del veicolo di proprietà di Andrea Carboni utilizzato per il trasporto di sfalci e potature ritenuti rifiuti. Il Procuratore ha contestato: a) il travisamento dei fatti (numero di trasporti illeciti rilevato dal Tribunale: 11 invece dei 21/22 riscontrati negli atti); b) la errata applicazione delle disposizioni sulla confisca obbligatoria dei mezzi usati per il trasporto illecito di rifiuti (art. 259, comma 2, d.lgs. 152/2006) e dell'art. 321 c.p.p. in tema di sequestro preventivo impeditivo; c) la errata estensione dell'esclusione dalla disciplina sui rifiuti prevista dall'art. 185 d.lgs. 152/2006. Il ricorso del PM chiedeva l'annullamento dell'ordinanza e la conferma della necessità e proporzionalità del mantenimento del vincolo sul mezzo in vista della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato sui primi due motivi. Ha ritenuto errata e apodittica la motivazione del Tribunale che aveva escluso il pericolo di reiterazione e la sussistenza della strumentalità del veicolo sulla base del presunto uso "anche" lecito del mezzo e del sequestro dell'area dove era posto l'impianto abusivo. La Cassazione ha affermato che la valutazione prognostica del pericolo di reiterazione deve considerare il quadro indiziario complessivo (frequenza dei trasporti, dati di videosorveglianza e GPS, modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale) e non richiede l'accertamento di specifiche occasioni imminenti di recidiva. Ha inoltre precisato che il possibile uso lecito di un bene non esclude la sua sequestrabilità se sussistono elementi che ne attestano la strumentalità a condotte illecite. Quanto al terzo motivo (art. 185), la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché quella questione non ha inciso sulla decisione impugnata. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Arezzo per nuovo esame conformemente ai principi di diritto indicati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a)

    art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006

    Norma che configura il reato di gestione e trasporto illecito di rifiuti speciali; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi relativi a tale fattispecie nei confronti dell'indagato per i trasporti contestati

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2

    art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    Prevede la possibilità/obbligatorietà di confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto che la previsione di confisca obbligatoria rafforzi la necessità di valutare il mantenimento del sequestro preventivo sul veicolo al fine di evitare l'elusione della misura ablativa

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 279

    art. 279, d.lgs. n. 152/2006

    Norma richiamata in ordine agli effetti ablatori della confisca; la sentenza osserva l'esigenza di non anticipare indebitamente dette conseguenze senza una corretta valutazione prognostica del pericolo

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 185

    art. 185, d.lgs. n. 152/2006

    Prevede esclusioni dalla disciplina dei rifiuti per materiale agricolo o forestale naturale in determinate condizioni; il Tribunale aveva ritenuto non applicabile tale esclusione ai materiali trasportati, e la Cassazione ha ritenuto irrilevante per il motivo decisorio del ricorso del PM la censura su tale norma

  • Codice di procedura penale, art. 321

    Regola il sequestro preventivo; la Corte ha richiamato che il sequestro impeditivo deve essere giustificato da una prognosi sul pericolo di aggravamento o di agevolazione di altri reati e che il giudice deve valutare la possibilità di misure meno invasive o di limitare l'oggetto del sequestro, ma non può escludere il sequestro solo per il possibile uso lecito del bene

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 2

    Principio di proporzionalità applicabile alle misure cautelari personali; la Corte precisa che tale principio non opera nello stesso modo per le misure reali, ma che comunque va valutata la minore invasività possibile del sequestro

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Richiamato in relazione al requisito dell'attualità del pericolo; la Corte chiarisce che l'attualità non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione prognostica della continuità del periculum libertatis

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 183 comma 1 lett. b-sexies e art. 184 comma 3 lett. a

    art. 183, comma 1, lett. b-sexies e art. 184, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 152/2006

    Richiamate nella discussione sull'originaria qualificazione degli sfalci e potature come rifiuti; la Corte ha ritenuto comunque che la possibile contestazione di talune interpretazioni di queste norme non fosse decisiva per il motivo di annullamento relativo al sequestro del veicolo

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo 'impeditivo' di un bene utilizzato per commettere reati va deciso con una valutazione prognostica del pericolo di reiterazione, basata sul quadro indiziario complessivo (frequenza dei condotte, videosorveglianza, dati GPS, modalità e contesto) e non richiede l'esistenza di occasioni specifiche e immediate di recidiva
  • La possibilità che un bene sia impiegato anche per attività lecite non esclude la sua sequestrabilità se esistono elementi che dimostrano la sua strumentalità a finalità illecite; il giudice deve valutare se il mantenimento del vincolo sia necessario per impedire l'elusione della futura confisca
  • Quando la legge prevede la confisca obbligatoria (es. mezzi impiegati per il trasporto illecito di rifiuti), il quadro normativo rafforza la legittimità del sequestro preventivo finalizzato a garantire l'efficacia della successiva ablazione
  • Il principio di proporzionalità va applicato anche alle misure reali nella forma di ricerca di misure meno invasive o della limitazione dell'oggetto del sequestro, ma non può essere invocato per escludere il sequestro sulla sola base dell'uso potenzialmente lecito del bene
  • Errori o travisamenti fattuali (es. sottovalutazione del numero di trasporti illeciti) possono vanificare la motivazione che porta alla revoca di un sequestro; il giudice deve motivare con dati concreti e verificabili
  • Censure aventi ad oggetto interpretazioni di norme che non hanno inciso sulla decisione impugnata possono essere dichiarate inammissibili se non evidenziano un interesse concreto e attuale al loro accoglimento

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