Cassazione Civile, Ordinanza n. 37432/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva rideterminato il reddito di un contribuente per l'anno d'imposta 2006 mediante accertamento sintetico, valorizzando la disponibilità di beni indice di maggiore capacità contributiva ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Il giudice di primo grado aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo sufficiente la prova della provenienza di alcune somme da disinvestimenti già fiscalmente assoggettati. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e accolto quello incidentale del contribuente, affermando che bastasse dimostrare la disponibilità di somme fiscalmente depurate congrue rispetto ai beni indice, senza necessità di provare il collegamento diretto tra quelle somme e gli acquisti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 38, commi quarto e quinto, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la disponibilità dei beni indice legittimasse la presunzione di ricchezza e che la CTR avesse erroneamente ritenuto superata la presunzione con una prova contraria insufficiente e non temporalmente coerente; 2) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando una motivazione meramente apparente o simulata sulla congruità delle somme disponibili rispetto agli investimenti contestati.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha precisato che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente non deve provare il concreto impiego delle somme per l'acquisto dei beni indice, ma deve dimostrare la disponibilità, l'entità e la durata di redditi o cespiti fiscalmente neutri in un arco temporale coerente con l'acquisizione dei beni. Ha inoltre ritenuto che la sentenza impugnata fosse carente di motivazione nella parte in cui dava per provata la sufficienza delle somme disinvestite senza verificare la coerenza temporale tra disinvestimento e acquisto. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Basilicata, in diversa composizione, affinché rivaluti la prova contraria secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 38, commi 3, 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973
art. 38, commi terzo e quarto; art. 38, comma 6; art. 38, commi quarto e quinto
La disponibilità di beni indice legittima l'accertamento sintetico del reddito; il contribuente può vincere la presunzione dimostrando la disponibilità di redditi o cespiti non imponibili o già tassati in misura congrua e per un periodo temporalmente coerente con l'acquisto dei beni, senza dover provare l'effettivo impiego di quelle somme nell'acquisto stesso.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È lo strumento per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Nel testo novellato consente solo il controllo sul "minimo costituzionale" della motivazione, quindi l'anomalia motivazionale rilevante come violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato per l'interpretazione del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54
Ha modificato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito, la presunzione di maggior capacità contributiva derivante dalla disponibilità di beni indice può essere superata dal contribuente con prova documentale della disponibilità di redditi o cespiti non imponibili o già tassati, purché riferita a un arco temporale coerente con l'acquisizione dei beni.
- Il contribuente non è tenuto a dimostrare il tracciamento materiale delle somme fino all'acquisto del bene indice, poiché le diverse fonti di provvista sono fungibili; è però necessario provare esistenza, entità e durata delle disponibilità economiche idonee a giustificare la spesa.
- In sede di legittimità, la censura sulla motivazione è ammissibile solo quando la sentenza presenti un'anomalia motivazionale rilevante sul piano costituzionale; non è sufficiente dedurre una mera insufficienza o non condivisibilità del ragionamento del giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ritenga provata la capacità del contribuente di sostenere un acquisto, deve esplicitare gli elementi che rendono coerente nel tempo la disponibilità delle somme rispetto all'investimento, altrimenti la motivazione risulta apparente.
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