Sentenza n. 3425/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso principale: - del Decreto Rettorale n. DR/2025/2041 dell'8.5.2025 del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli ''Federico II'', con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione (riconvocata in diversa composizione in sede di riedizione del potere amministrativo in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Campania - Napoli n. 4135/2024, confermata con sentenza del Consiglio di Stato n. 3094/2025), preposta alla procedura comparativa svolta ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge n. 240/2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 09/E2 – INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA – settore scientifico disciplinare ING-IND/33 - SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione - codice procedura 1_PO_2023_18C1_30, ed è stato in conclusione dichiarato idoneo alla chiamata nel ruolo di Professore di I fascia, e vincitore, il candidato Prof. Mario Pagano; - del verbale n. 3 della terza seduta della Commissione giudicatrice del 29.4.2025, nell'ambito della quale questa ha provveduto alla rinnovata valutazione dei candidati nei limiti di operatività della sentenza del Giudice Amministrativo di prime cure n. 4135/2024, confermata dalla sentenza di appello n. 3094/2025, facendo salve le valutazioni già eseguite dalla precedente Commissione e rimaste non oggetto di contestazione né di espressa considerazione da parte del Giudice Amministrativo; - della Delibera del Consiglio di Dipartimento del 3.6.2025 con la quale è stata proposta la chiamata del controinteressato nel ruolo di Professore Ordinario; - dell'eventuale Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, di estremi ignoti, con la quale, medio tempore, sia stata approvata la proposta di chiamata del controinteressato nel ruolo di Professore Ordinario; - della nota prot. n. PG/2025/0071059 del 30.5.2025 dell'Università degli Studi di Napoli ''Federico II'' con la quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla Prof.ssa Proto per l'annullamento in autotutela del Decreto Rettorale n. DR/2025/2041 dell'8.5.2025 e dei verbali della Commissione esaminatrice; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato.; quanto al ricorso incidentale: degli atti della stessa procedura, e in particolare del verbale della Commissione esaminatrice del 29.4.2025 e del conseguente decreto n. R/2025/2041 dell'8.5.2025, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione nominata con Decreto Rettorale del 9.1.2025, contestati in via incidentale nella sola parte in cui, nell'ambito della valutazione della produzione scientifica della prof. Proto, le è stata attribuita, per quanto concernente il parametro “b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto”, la valutazione di “BUONO” e conseguentemente il punteggio, per la valutazione della produzione scientifica, di 8,9, nonché la valutazione finale globale di punti 8,05.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di riedizione della procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, comprendenti il verbale della nuova Commissione, il decreto rettorale di approvazione, la proposta di chiamata e il diniego dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (università e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti adottati dall’Università in esecuzione di una precedente sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva annullato la prima valutazione per difetto di motivazione sulla comparazione dell’attività didattica dei candidati e aveva imposto la rivalutazione delle sole voci interessate dalle illegittimità accertate. Il primo motivo ha censurato l’utilizzo, per la valutazione della produzione scientifica, di punteggi decimali non previsti dal bando o dai criteri, sostenendo che i punteggi dovessero essere espressi in numeri interi e arrotondati. Il secondo motivo ha dedotto l’elusione del giudicato e l’illegittimità delle nuove valutazioni dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe reiterato valutazioni già annullate, non avrebbe considerato adeguatamente l’anzianità accademica e i periodi di maternità e malattia e avrebbe dovuto calcolare il giudizio complessivo mediante la media aritmetica dei sub-criteri di volume, intensità, continuità e congruenza. È stata inoltre contestata la quantificazione dei punteggi e la valutazione finale, ritenuta erronea e manifestamente illogica. Con il terzo motivo è stata chiesta la rielaborazione della graduatoria sulla base dei punteggi prospettati dalla ricorrente. Con il quarto motivo è stato contestato il diniego dell’istanza di autotutela, ritenuto immotivato. Il candidato dichiarato vincitore ha proposto ricorso incidentale, contestando il punteggio attribuito alla ricorrente per la capacità di attrarre finanziamenti competitivi, ma tale ricorso è stato proposto in via subordinata rispetto all’eventuale accoglimento del ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo, ha rilevato che né la legge né il bando vietavano l’utilizzo di punteggi decimali o imponevano l’arrotondamento a numeri interi. L’impiego dei decimali è stato ritenuto coerente con una valutazione più articolata e aderente alle differenze tra i candidati, nonché compatibile con la scala graduata dei giudizi prevista dai criteri della Commissione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che la nuova Commissione avesse correttamente ottemperato al giudicato, rivalutando volume e intensità dell’attività didattica e motivando il diverso giudizio assegnato ai candidati sulla base del considerevole divario nei periodi di servizio, nelle ore di insegnamento, nei corsi svolti, nelle tesi seguite e nelle attività di tutoraggio. Il giudizio di "ottimo" attribuito al controinteressato e quello di "discreto" attribuito alla ricorrente sono stati ritenuti coerenti con tale divario. Non è stata provata l’omessa considerazione di periodi di maternità o malattia. Il TAR ha inoltre escluso che il bando o i criteri imponessero la scomposizione della valutazione in quattro sub-criteri con conseguente media aritmetica, ritenendo legittima una valutazione unitaria dell’attività didattica. Le contestazioni sono state qualificate come una sollecitazione a sostituire la valutazione tecnica della Commissione con quella personale della ricorrente; in assenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento o macroscopici errori, il sindacato giurisdizionale non può trasformarsi in un giudizio di merito. Il terzo motivo è stato respinto perché fondato su punteggi alternativi non giustificati, mentre il quarto è stato respinto poiché l’Amministrazione non è obbligata a pronunciarsi espressamente sulle istanze di autotutela e, comunque, aveva fornito un riscontro, comunicando l’assenza di irregolarità e la conferma degli atti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale aveva consolidato la posizione del vincitore. Spese compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
Disciplina la procedura comparativa per la chiamata dei professori universitari di ruolo; la controversia riguarda la legittimità della riedizione della valutazione comparativa.
art. 134 c.p.a.
Richiamato per delimitare il sindacato di merito del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione, ammesso nei soli casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative universitarie, in assenza di una previsione legislativa o della lex specialis che imponga l’uso di numeri interi, la Commissione può esprimere i punteggi anche mediante valori decimali, quando ciò consenta una graduazione più precisa e coerente delle differenze tra i candidati.
- L’esecuzione di una sentenza che abbia annullato una precedente valutazione comparativa per difetto di motivazione richiede la rivalutazione delle sole voci interessate dalle illegittimità accertate, con conservazione delle valutazioni non contestate o non investite dal giudicato, purché la nuova motivazione dia conto del criterio conformativo stabilito dalla pronuncia.
- Quando il bando non impone la scomposizione della valutazione in sub-criteri autonomi né prevede una media aritmetica, la Commissione può formulare un giudizio unitario che sintetizzi i diversi fattori rilevanti per la valutazione dell’attività didattica.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espresse da una commissione esaminatrice nell’esercizio di discrezionalità tecnica è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento, contraddittorietà o macroscopico errore; non è consentita la sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’organo tecnico sulla base di una diversa valutazione personale del candidato.
- L’amministrazione non ha, di regola, l’obbligo di pronunciarsi espressamente su un’istanza volta a sollecitare l’esercizio dell’autotutela; qualora comunque fornisca un riscontro, il privato non può pretendere che l’amministrazione confuti analiticamente ogni propria deduzione o accolga la richiesta di riesame.
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