Sentenza del 29/07/2002 n. 11199 - Corte di Cassazione
PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - "Minimale" contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Limitazioni derivanti dall'applicazione del "minimo retributivo costituzionale" - Rilevanza - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’INPS ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 389/1989 e per vizio di motivazione. Contestava che il Tribunale avesse limitato il minimale contributivo alle voci della parte economica del contratto collettivo e alle retribuzioni rilevanti ai fini dell’art. 36 Cost. Secondo l’Istituto, la base imponibile previdenziale deve rispettare il minimo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche per i datori di lavoro non vincolati da quei contratti nel rapporto di lavoro. La controversia riguardava l’omesso versamento dei contributi per il periodo gennaio 1989-aprile 1992 e, in particolare, l’inclusione dell’indennità una tantum e della quattordicesima mensilità previste dal contratto collettivo nazionale, oltre al «terzo elemento» previsto dal contratto integrativo provinciale.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell’INPS, cassato la sentenza del Tribunale di Catania, che aveva confermato l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione, e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Messina, anche per le spese del giudizio di legittimità. Hanno stabilito che il minimale contributivo previsto dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989 opera autonomamente rispetto alla retribuzione dovuta nel rapporto di lavoro e non è limitato dai criteri dell’art. 36 Cost. Nel nuovo esame dovranno essere incluse nella base contributiva l’indennità una tantum e la quattordicesima mensilità previste dal contratto collettivo nazionale; dovrà invece essere escluso il «terzo elemento», previsto dal contratto integrativo provinciale. La Corte non ha definito l’importo finale dovuto né la controversia nel merito, demandando tali valutazioni al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389
L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non puo' essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. I DL n. 338 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost., che sarebbero giustificate solo ove a detti contratti si dovesse ricorrere - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione
Il minimale contributivo è determinato dalla retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali delle organizzazioni maggiormente rappresentative e vale per il distinto rapporto previdenziale, anche quando il datore di lavoro non sia tenuto ad applicare quel trattamento nel rapporto di lavoro. Non si applicano le limitazioni proprie dell’art. 36 Cost.; gli accordi collettivi o individuali diversi dal contratto collettivo di riferimento rilevano ai fini contributivi solo se prevedono una retribuzione superiore al minimale.
Art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153
Ai sensi dell'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, in dipendenza,del rapporto di lavoro, con esclusione di determinate somme specificamente indicate nel secondo comma del medesimo articolo.
La norma definisce l’imponibile contributivo in base a quanto il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro, salve le esclusioni previste. La Corte chiarisce che il criterio del «dovuto» e il principio di onnicomprensività restano applicabili, ma si affiancano al minimale contributivo introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989: la retribuzione dovuta nel rapporto di lavoro rileva se superiore al minimale.
Art. 36 della Costituzione
senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost., che sarebbero giustificate solo ove a detti contratti si dovesse ricorrere - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione
I criteri costituzionali di proporzionalità e sufficienza rilevano quando il contratto collettivo è usato per determinare la giusta retribuzione nel rapporto di lavoro; non limitano il minimale convenzionale che determina la base contributiva nel rapporto previdenziale.
Massime di principio
- La retribuzione imponibile ai fini previdenziali può essere superiore a quella effettivamente corrisposta o dovuta in base al rapporto individuale: il datore deve comunque rispettare il minimale del contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- Il minimale contributivo opera anche se il datore di lavoro non aderisce alle associazioni stipulanti o non applica quel contratto nel rapporto di lavoro; tale effetto riguarda la contribuzione e non attribuisce al contratto collettivo efficacia generale per determinare i diritti retributivi del lavoratore.
- Le voci previste dal contratto collettivo nazionale di riferimento concorrono alla determinazione del minimale, anche se inserite nella parte normativa del contratto; accordi aziendali, provinciali o individuali inferiori non possono ridurlo, mentre una retribuzione superiore prevista da tali fonti rileva ai fini contributivi.
- Il giudice del rinvio deve distinguere tra fonti nazionali che determinano il minimale e previsioni di contratti integrativi di diverso livello: nella fattispecie decisa, andavano incluse l’indennità una tantum e la quattordicesima previste dal contratto nazionale, ma escluso il «terzo elemento» previsto dall’integrativo provinciale.
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