Sentenza del 25/05/2001 n. 226 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO - COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - Giudicato esterno - Rilevabilita' di ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Configurabilita' - Fondamento - Allegazione dei fatti costitutivi del giudicato - Preclusioni istruttorie - Operativita' - Esclusione - Poteri del giudice di legittimita' - Portata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il computo dello straordinario fisso e continuativo nell’indennità di buonuscita. I lavoratori contestavano il rigetto della domanda e sostenevano che l’eccezione di giudicato esterno fosse stata proposta tardivamente. Il Consorzio, con ricorso incidentale condizionato, sosteneva invece che il giudicato esterno fosse rilevabile d’ufficio e non soggetto alle preclusioni del rito del lavoro.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio quando risulti dagli atti acquisiti nel giudizio di merito e che la sua allegazione non è soggetta alle preclusioni istruttorie, purché avvenga nel giudizio di merito. La Corte di cassazione può verificarne direttamente esistenza e portata, anche riesaminando gli atti processuali. Tuttavia, nel caso concreto, la precedente sentenza invocata dal Consorzio aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e non aveva quindi efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa economica. Il ricorso incidentale è stato rigettato; il ricorso degli eredi è stato dichiarato inammissibile per mancata prova della qualità di eredi; l’esame del ricorso principale dei lavoratori è stato rimesso alla Sezione lavoro.
Norme richiamate
Art. 2909 cod. civ.
L’autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato interno ed esterno hanno la medesima autorità sostanziale. Il giudicato tutela non solo l’interesse delle parti, ma anche l’interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e all’eliminazione dell’incertezza giuridica.
Art. 112 c.p.c.
La necessità di un’istanza di parte per la rilevazione di un’eccezione deve derivare da una specifica previsione normativa; in assenza di tale previsione, le eccezioni sono normalmente rilevabili d’ufficio.
Art. 395, n. 5, c.p.c.
È soggetta a revocazione la sentenza contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
La norma conferma la rilevanza del giudicato esterno anche quando il giudice non abbia pronunciato sulla relativa eccezione, evitando che venga emessa una decisione incompatibile con un precedente giudicato.
Art. 39, comma 1, c.p.c.
Il giudice deve rilevare d’ufficio la litispendenza; la Corte considera questa disciplina espressione del principio del ne bis in idem, applicabile anche alla tutela contro decisioni incompatibili con un giudicato già formato.
Artt. 416 e 437 c.p.c.
Le preclusioni del rito del lavoro non impediscono l’allegazione e la rilevazione del giudicato esterno nel giudizio di merito, poiché il giudicato non è assimilabile a una prova soggetta alle ordinarie decadenze istruttorie.
Art. 372 c.p.c.
Chi propone ricorso per cassazione nella qualità di erede deve documentare il decesso della parte originaria e la propria qualità successoria; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
Art. 335 c.p.c.
I ricorsi principale e incidentale connessi devono essere riuniti per essere decisi unitariamente.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è normalmente rilevabile d’ufficio, come quello interno, perché tutela la stabilità delle decisioni e il principio del ne bis in idem.
- La parte deve comunque mettere il giudice nella condizione di conoscere il giudicato, producendo o indicando gli atti rilevanti; il giudice non può fondarsi su una conoscenza privata non acquisita al processo.
- L’allegazione del giudicato esterno può avvenire in qualsiasi stato o fase del giudizio di merito e non è soggetta alle ordinarie preclusioni istruttorie del rito del lavoro.
- Il giudicato esterno deve essere effettivamente idoneo a definire o impedire la nuova domanda: una pronuncia di cessazione della materia del contendere, di regola, non decide nel merito la pretesa e non produce giudicato sostanziale su di essa.
- In cassazione, se la questione è stata dedotta e la decisione sul giudicato è stata impugnata, la Corte può esaminare direttamente gli atti e accertare autonomamente esistenza, contenuto e portata del giudicato.
- Chi impugna in qualità di erede deve provare documentalmente la successione processuale; la mancata contestazione della controparte non sostituisce tale prova.
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