Cassazione Penale, Sentenza n. 43674/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere: si deduce violazione delle norme processuali (artt. 275, comma 3; 275-bis; 627 c.p.p.), sostenendo che il giudice del riesame non ha rispettato le indicazioni della pronuncia della Cassazione che aveva annullato con rinvio, ha riutilizzato gli stessi elementi valutati dalla Corte di legittimità e non ha provato l'esistenza di ulteriori condotte durante il cosiddetto "tempo silente". Inoltre si eccepisce che la contestazione in materia di armi non è aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. e che i precedenti non dimostrano una pericolosità tale da giustificare la custodia cautelare, violando i principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure coercitive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo unico è stato ritenuto aspecifico e generico perché non ha dimostrato la correlazione specifica tra le censure e le argomentazioni del provvedimento impugnato e si è limitato a riproporre affermazioni già esaminate. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia puntualmente indicato elementi di fatto (ruolo attivo del Tavella nell'associazione, la contestazione associativa ancora aperta, precedenti e un precedente giudiziario recente in materia di armi del 2023) che giustificano le esigenze cautelari e che il richiamo all'art. 275 c.p.p. comporta una presunzione assoluta di adeguatezza della misura intramuraria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ordinato gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
Rilevata la presunzione di adeguatezza della misura intramuraria una volta accertate le esigenze cautelari; la Cassazione richiama la giurisprudenza secondo cui tale norma non lascia margini di scelta nella tipologia della misura quando le esigenze cautelari sono sussistenti.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Richiamato nell'ambito delle norme sulle misure cautelari, in combinazione con l'art. 275, per la valutazione dell'adeguatezza e proporzionalità delle misure.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura del ricorrente (riguarda motivazione degli atti), la Corte ha ritenuto tuttavia che le motivazioni del giudice di merito fossero specifiche e adeguate.
art. 416-bis.1 cod. pen.
La difesa sosteneva che la contestazione in materia di armi non fosse aggravata ai sensi di questa disposizione; la Corte ha osservato che, anche senza l'aggravante, la rilevanza del precedente recente in materia di armi contribuisce a sostenere l'esistenza delle esigenze cautelari.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Citata per spiegare che il ricorso è stato trattato in forma cartolare (senza discussione orale) in relazione alla procedura prevista per la cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nell'ammissibilità, anche alla multa in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato negli adempimenti di trasmissione alla cancelleria conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico e dimostrare il nesso tra le censure mosse e le ragioni espresse nella decisione impugnata; argomentazioni generiche o la mera riproposizione delle stesse critiche già esaminate sono inammissibili.
- Se il giudice di merito indica elementi concreti e specifici (ruolo nell'associazione, recenti precedenti, contestazione associativa ancora aperta), la Cassazione tende a ritenere adeguata la valutazione delle esigenze cautelari salvo profili di evidente illogicità o contraddittorietà.
- Una contestazione recente in materia di armi e precedenti specifici possono rafforzare la percezione di pericolosità e la necessità di misure cautelari, anche se l'aggravante di mafia non è applicata.
- Sebbene la custodia cautelare sia in linea di principio extrema ratio, l'art. 275 c.p.p. introduce una presunzione di adeguatezza della misura intramuraria quando le esigenze cautelari sono accertate; in tali casi la scelta del carcere è maggiormente giustificata.
- Per impugnare efficacemente misure cautelari è necessario fornire elementi nuovi e specifici (es. un periodo di tempo silente dimostrato, smentita di condotte recenti o prova dell'inesistenza di pericolo di reiterazione) e non solo affermazioni di principio sulla proporzionalità.
- La mancata specificità del motivo può comportare, oltre al rigetto, l'onere delle spese e sanzioni (ammende) se la Corte riscontra profili di colpa nell'impugnazione.
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