Sentenza del 26/09/2023 n. 390 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Indebite detrazioni IVA- operazioni fraudolente- prova contraria a carico del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione di detrazioni IVA relative a fattura n. 37 emessa dalla C. G. S.r.l., ritenuta riconducibile a operazioni inesistenti e a un meccanismo di evasione tramite impresa "cartiera". L'accertamento si fonda su indagini di polizia giudiziaria e su elementi indiziari emersi dal controllo (irregolarità nei DDT, indicazioni discordanti sul luogo di carico/destinazione, conto corrente del fornitore con prelievi in contanti immediatamente successivi agli incassi riconducibili ai pagamenti della contribuente, irreperibilità del rappresentante legale e mancanza di libri contabili del fornitore). La contribuente ha prodotto DDT, evidenze contabili dei pagamenti, estratti conto e bilancio, ma non contratti, preventivi, ordini, corrispondenza commerciale o documentazione che dimostri rapporti commerciali stabili e le modalità di scelta del fornitore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della P. R. s.r.l. Il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fornito elementi indiziari idonei a dimostrare l'inesistenza o la fittizietà dell'operazione e che la contribuente non abbia assolto l'onere di prova contrario, non dimostrando la propria buona fede né la diligenza massima esigibile (assenza di contratti, ordini, preventivi, corrispondenza e documenti probanti rapporti consolidati). Pertanto la detrazione è stata disconosciuta e l'appellante è stata condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate in € 2.500,00).
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973
Richiesta di adeguata motivazione dell'atto impositivo; principio sfruttato dalla difesa, ma valutato infondato dal giudice che ha ritenuto adeguata la motivazione dell'Ufficio e della CTP.
Corte di Cassazione - Sez. 5, sentenza n. 428
Principio secondo cui, in tema di IVA, l'Amministrazione deve provare che l'operazione documentata da fattura non è stata realmente posta in essere (anche mediante elementi indiziari); spetta poi al contribuente dimostrare la legittimità della detrazione o del costo.
Corte di Cassazione - giurisprudenza consolidata Sez. 5
es. sentenze n. 9851/2018, n. 15369/2020, n. 27555/2018, n. 27566/2018
Una volta assolto l'onere istruttorio dall'Amministrazione, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolto in una frode; la regolarità formale della contabilità e i pagamenti non sono di per sé sufficienti.
Cassazione civile - Sez. V, ordinanza n. 7693
Affermata la legittimità della prova presuntiva (presunzioni semplici) come mezzo probatorio completo e idoneo a fondare la convinzione del giudice in tema di inesistenza delle operazioni.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione contesta detrazioni IVA per fatture ritenute inesistenti, deve fornire elementi (anche indiziari) che fondino la contestazione; quando tali elementi sono forniti, l'onere probatorio si sposta sul contribuente.
- La mera esibizione di DDT, registrazioni contabili o prove di pagamento non è sufficiente a dimostrare la veridicità delle operazioni quando sussistono indizi di fittizietà: sono necessari elementi concreti che attestino rapporti commerciali reali e duraturi (contratti, ordini, preventivi, corrispondenza, modalità di scelta del fornitore).
- Segnali tipici di operazioni 'cartiera' o fittizie: rappresentante irreperibile/meramente formalista, mancata tenuta dei libri contabili da parte del fornitore, prelievi in contanti immediatamente successivi agli incassi, discrepanze o incompletezze nei DDT (luogo di carico sconosciuto, caselle barrate in modo incoerente).
- La prova dell'inesistenza dell'operazione può essere basata su presunzioni semplici; il giudice può valorizzarle anche in via esclusiva se congruenti e gravi.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve documentare la diligenza nella scelta del fornitore: acquisire e conservare contratti, ordini, preventivi, corrispondenza commerciale, comunicazioni con il fornitore, documentazione di ispezione/ritiri della merce, e ogni elemento che dimostri una relazione commerciale continuativa e verificabile.
- In presenza di acquisti da operatori sconosciuti o con segnali di rischio, è prudente effettuare verifiche preventive (ispezione sede, richiesta di referenze, verifiche anagrafiche e contabili) e conservare le risultanze, per poter provare la buona fede in sede contenziosa.
- Il giudice valuterà la ragionevolezza delle azioni del contribuente sulla base della 'diligenza massima esigibile' in concreto; quindi misure proporzionate all'entità e alla frequenza delle operazioni possono essere determinanti per scagionare il contribuente.
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