Sentenza del 26/09/2023 n. 5324 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni - Cittadino italiano residente all'estero - Unità immobiliare posseduta in Italia e non locata - Non compete l'agevolazione prima casa se il Comune non l'ha recepita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M. L., cittadino italiano iscritto all'AIRE e residente all'estero per 7 mesi del 2012 (residente in Italia per 5 mesi), impugnava l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 chiedendo il riconoscimento dell'agevolazione "prima casa" per l'unità immobiliare posseduta in Roma, non locata. In primo grado la CTP di Roma aveva accolto il ricorso ritenendo equiparata la residenza estera a quella italiana; Roma Capitale ha proposto appello sostenendo che l'art. 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 attribuisce ai comuni una mera facoltà di assimilare l'abitazione principale per i residenti all'estero iscritti all'AIRE solo se il Comune esercita tale opzione, e che il Consiglio Comunale di Roma, con delibera n. 36 del 2 agosto 2012, non ha riconosciuto detta assimilazione.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello di Roma Capitale, riformando la sentenza di primo grado e confermando gli avvisi di accertamento IMU. Ha rilevato che l'art. 13 L. n. 214/2011 riconosce ai comuni soltanto una facoltà discrezionale di estendere l'agevolazione ai cittadini iscritti all'AIRE e che il Comune di Roma non ha esercitato tale facoltà con la delibera n. 36/2012; di conseguenza M. L. non aveva diritto all'agevolazione per il 2012. È stato comunque osservato che per i 5 mesi di effettiva residenza in Italia era stata applicata correttamente l'aliquota agevolata. Le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
art. 13 legge 22 dicembre 2011, n. 214
L'articolo attribuisce ai comuni la mera facoltà (non l'obbligo) di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato da cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE, a condizione che l'immobile non risulti locato; pertanto, in assenza di una delibera comunale che eserciti tale facoltà, l'agevolazione non è riconoscibile.
Delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 36 del 2 agosto 2012
La delibera comunale non ha riconosciuto l'assimilazione dell'abitazione principale per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE; tale esercizio negativo della facoltà comunale impedisce il riconoscimento dell'agevolazione "prima casa" per i suddetti soggetti nel territorio di Roma.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale "prima casa" per i cittadini iscritti all'AIRE spetta solo se il comune di ubicazione dell'immobile ha espressamente esercitato la facoltà prevista dall'art. 13 L. n. 214/2011; senza delibera comunale favorevole, l'agevolazione non compete.
- Per ottenere l'agevolazione (quando il comune la prevede) l'immobile non deve essere locato: la condizione di non locazione è imprescindibile.
- Verificare sempre l'atto amministrativo locale (delibera del consiglio comunale o regolamento comunale) vigente nell'anno di riferimento, perché la materia è rimessa alla discrezionalità comunale e può variare tra comuni e nel tempo.
- Se il contribuente ha periodi di residenza parziale in Italia nell'anno (es. alcuni mesi in Italia e altri all'estero), occorre distinguere le quote d'imposta dovute per i periodi di effettiva residenza e verificare l'applicazione pro rata delle agevolazioni previste per i residenti in Italia.
- Conservare la documentazione comprovante l'iscrizione AIRE, la non locazione dell'immobile e gli eventuali periodi di residenza in Italia, perché sono elementi decisivi in caso di contenzioso.
- In caso di diniego dell'agevolazione da parte del comune è possibile impugnare l'avviso, ma l'esito dipenderà dalla delibera comunale: se questa nega l'assimilazione, l'ente locale ha buone possibilità di successo in appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 set 2023Sentenza del 26/09/2023 n. 551 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
- Sentenza · 26 set 2023Sentenza del 26/09/2023 n. 390 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 26 set 2023Sentenza del 26/09/2023 n. 391 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 25 set 2023Sentenza del 25/09/2023 n. 536 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
- Sentenza · 25 set 2023Sentenza del 25/09/2023 n. 32 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 25 set 2023Sentenza del 25/09/2023 n. 748 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →