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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09372/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da alcuni avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007 nei confronti di un imprenditore commerciale, nonché da cartelle di pagamento emesse in relazione all’anno 2006. Il contribuente impugnava gli atti deducendo, in sintesi: l’inammissibilità degli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate e da Equitalia; l’inesistenza o invalidità delle notifiche degli avvisi di accertamento e delle cartelle; la mancanza di prova del perfezionamento del ruolo e della legittimità del ruolo straordinario; l’omessa motivazione sulla quantificazione di interessi e sanzioni; l’illegittimità di varie riprese di merito (detraibilità IVA, rimanenze, note di credito, fattura ritenuta inesistente); la pretesa non rispondenza dell’atto al modello dell’atto impoesattivo. In cassazione ha articolato venti motivi, molti dei quali fondati su pretesi vizi di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. o su violazioni di norme tributarie e processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sull’asserita inammissibilità degli appelli, osservando che l’autonomo appello di Equitalia rispetto a quello dell’Agenzia non determinava inammissibilità ma solo riunione delle impugnazioni. Ha poi respinto le doglianze sulla notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento, ribadendo la validità della notifica diretta a mezzo posta sia della cartella sia dell’atto impositivo. Ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità alcune censure, in particolare quelle relative al conteggio degli interessi e ai profili di merito degli avvisi, nonché i motivi che presupponevano l’invalidità della notifica e la tempestiva impugnazione degli atti impositivi, circostanza esclusa dai giudici di merito. È stata quindi confermata la statuizione di merito che aveva ritenuto definitivi gli avvisi di accertamento per tardività dell’impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, con nulla sulle spese per la parte intimata non costituita; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo a questioni di merito e non anche a eccezioni pregiudiziali di rito.

  • art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’autonomo appello della parte già destinataria di un appello altrui non determina inammissibilità, ma comporta la riunione delle impugnazioni per una trattazione unitaria.

  • art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La Corte riconosce la validità della notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale.

  • art. 12, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La censura sul perfezionamento del ruolo è stata ritenuta infondata perché la CTR aveva già affrontato la questione in rapporto alla regolare notifica dell’avviso.

  • art. 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte ha ritenuto legittimo il ruolo straordinario alla luce della motivazione della cartella e della cessazione dell’attività imprenditoriale.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Le doglianze sulla motivazione e sulle ragioni del ruolo straordinario sono state respinte perché la motivazione dell’atto era ritenuta sufficiente e riscontrata in fatto.

  • art. 17 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato insieme alle doglianze sul computo degli interessi; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 14 l. 20 dicembre 1982, n. 890

    La notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio è valida e non richiede le formalità previste per la notificazione tramite ufficiale giudiziario.

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in tema di impugnazione della cartella non preceduta dall’avviso, ma la censura è stata respinta perché l’avviso risultava regolarmente notificato.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La notifica dell’avviso di accertamento a mezzo posta è stata considerata regolare secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nella doglianza sulla decadenza del potere accertativo, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati per la definitività dell’avviso.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nella censura sulla decadenza dell’Amministrazione finanziaria, non esaminata nel merito perché assorbita dalla regolarità della notifica e dalla tardività dell’impugnazione.

  • art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La censura sul difetto di motivazione dell’avviso è stata ritenuta non esaminabile in questa sede perché presupponeva la tempestiva impugnazione dell’atto.

  • art. 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Le doglianze sulla illegittimità e determinazione delle sanzioni sono state dichiarate inammissibili o infondate, poiché avrebbero dovuto essere fatte valere contro un atto tempestivamente impugnato.

  • art. 29 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122

    La Corte afferma che la norma non deroga alla regola generale della notifica diretta a mezzo posta, ma aggiunge ulteriori modalità di notificazione.

  • art. 1335 c.c.

    Per la notifica a mezzo posta eseguita direttamente dall’Ufficio opera la presunzione di conoscenza quando la dichiarazione perviene al luogo di destinazione, salvo prova contraria dell’impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nelle censure sulla valutazione delle rimanenze e sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma non accolto nel caso concreto.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato per la pretesa detraibilità IVA; la censura è stata dichiarata inammissibile perché presupponeva la validità della tempestiva impugnazione degli atti.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato insieme alle norme sulla detrazione IVA, ma senza accoglimento del motivo.

  • art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in relazione alle note di credito; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1189 c.c.

    Norma richiamata nel motivo sull’IVA, senza accoglimento.

  • art. 297 c.c.

    Norma richiamata nel motivo sull’IVA, senza accoglimento.

  • art. 2729 c.c.

    Norma richiamata nel motivo sull’IVA, senza accoglimento.

  • art. 92 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato per la valutazione delle rimanenze; la censura è stata dichiarata inammissibile/infodata.

  • art. 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato per la valutazione delle rimanenze; la censura non è stata accolta.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato in relazione alle sanzioni; motivo non accolto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, applicato al caso per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice non si pronunci su una domanda o eccezione di merito; non ricorre, invece, per il mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito.
  • L’autonoma impugnazione, da parte di un secondo soggetto legittimato, della medesima sentenza già appellata da altra parte non comporta di per sé inammissibilità, ma impone la riunione dei gravami per una trattazione unitaria.
  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta, senza che ciò integri inesistenza o invalidità della notificazione.
  • Per la notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita dall’Ufficio finanziario si applicano le regole del servizio postale ordinario; non è richiesta la relata di notifica propria delle notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario.
  • La notifica dell’avviso di accertamento regolarmente eseguita rende inammissibili, in sede di legittimità, le censure che presuppongono la tempestiva impugnazione dell’atto, se tale tempestività è stata esclusa dai giudici di merito.
  • Le censure che investono il contenuto di un atto tributario devono essere specifiche e autosufficienti: chi deduce difetti di motivazione o di computo deve trascrivere o riprodurre l’atto e indicare con precisione dove sia reperibile nel fascicolo.
  • Il ruolo straordinario può essere ritenuto legittimo quando la motivazione dell’atto e le circostanze di fatto accertate in giudizio ne confermano il presupposto di urgenza o di rischio per la riscossione.
  • Una volta confermata la definitività dell’avviso di accertamento per regolare notifica e tardività dell’impugnazione, non sono esaminabili in cassazione le ulteriori censure di merito che avrebbero dovuto essere sollevate contro un atto tempestivamente contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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