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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 8338 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento per vizi propri, contestando principalmente: la legittimazione passiva del concessionario e la tardiva chiamata in causa dell'ente impositore; l'insufficiente indicazione dell'ente creditore, dei tributi e dei titoli del debito, ritenuti espressi mediante sigle e causali incomprensibili; nonché l'insufficienza della motivazione della sentenza della CTR sul collegamento tra le indicazioni contenute nella cartella e la pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la contribuente aveva contestato esclusivamente vizi propri della cartella e non il merito della pretesa tributaria; pertanto non si poneva una questione di responsabilità sussidiaria del concessionario per l'imposta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto, ritenendo che la cartella indicasse sufficientemente l'ente creditore, gli addebiti, i titoli e gli importi; tale valutazione, se logicamente motivata, non è riesaminabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la CTR aveva adeguatamente spiegato che le indicazioni della cartella consentivano di identificare l'impositore, il tributo e la somma dovuta. La contribuente è stata condannata a rimborsare al concessionario le spese processuali, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1

    Richiamato per il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie regionali.

    Consente di denunciare in cassazione i vizi previsti dall'art. 360 c.p.c., nei limiti propri del giudizio di legittimità.

  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39

    Disposizione richiamata in tema di chiamata in causa dell'ente creditore da parte dell'agente della riscossione.

    La questione della responsabilità del concessionario per il merito dell'imposta assume rilievo quando la controversia riguarda la pretesa tributaria; non è invece pertinente quando il contribuente contesta soltanto vizi propri della cartella.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 2

    Richiamato in relazione ai requisiti della cartella di pagamento.

    La cartella deve contenere indicazioni sufficienti a identificare la pretesa e a consentire al contribuente di comprendere il debito e predisporre la propria difesa.

  • D.M. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 6

    Richiamato in relazione al modello e al contenuto della cartella di pagamento.

    Le indicazioni della cartella sono ritenute sufficienti quando permettono di individuare l'ente creditore, il titolo o la causale del debito e gli importi richiesti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Richiamato per i motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione.

    In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del contenuto della cartella o degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito, se la motivazione è coerente e non presenta vizi rilevanti.

Massime di principio

  • Quando il contribuente contesta esclusivamente vizi propri della cartella, come difetti di motivazione o di forma, la controversia riguarda l'atto della riscossione e non il merito dell'obbligazione tributaria; di conseguenza, la questione della chiamata in causa dell'ente impositore e della responsabilità del concessionario può risultare priva di interesse.
  • Una cartella non deve necessariamente riprodurre integralmente l'atto presupposto, se contiene elementi sufficienti per identificare l'ente creditore, il titolo o la causale della pretesa e l'importo dovuto, consentendo al contribuente di esercitare il diritto di difesa.
  • La sufficienza delle indicazioni contenute nella cartella è normalmente una valutazione di fatto riservata al giudice di merito. In cassazione tale valutazione non può essere sostituita da una diversa lettura del documento, salvo motivazione illogica, apparente o radicalmente carente.
  • La contestazione della motivazione della cartella deve essere concreta: non basta sostenere genericamente che sigle o codici siano incomprensibili, ma occorre dimostrare perché, anche considerando il contesto e gli atti conosciuti dal contribuente, non sia possibile ricostruire la natura e l'origine del debito.
  • L'eventuale conoscenza del rapporto contrattuale sottostante può rafforzare la sufficienza motivazionale della cartella, ma non esonera in assoluto l'amministrazione dall'indicare gli elementi essenziali della pretesa.

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