Cassazione Penale, Sentenza n. 39521/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rifiutato la restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna. Il ricorrente deduceva la nullità della notificazione effettuata mediante deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 157 comma 8 c.p.p., sostenendo che non fossero state previamente esperite, in via cumulativa, le notificazioni previste dai commi 1-7 (in particolare la consegna al portiere, la cui esistenza era allegata). Inoltre affermava che per ottenere la restituzione del termine non fosse necessaria la prova del caso fortuito o della forza maggiore e che la nullità della notifica escludesse la conoscenza dell'atto.
La decisione
Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha ritenuto che, pur essendo vero che il deposito presso la casa comunale è utilizzabile solo dopo aver esperito cumulativamente le modalità previste dai commi 1-7 dell'art. 157, nel caso di specie il GIP aveva correttamente valutato le prove: non era dimostrata l'esistenza di un portiere all'epoca dei fatti (fotografie non datate) e dalla relata risultavano due accessi all'indirizzo con assenza del destinatario, giustificando il deposito presso la casa comunale. Inoltre il giorno successivo fu inviata una raccomandata con avviso di ricevimento che risulta sottoscritta dal ricorrente come ricevente; tale sottoscrizione, non impugnata con querela di falso, costituisce prova della conoscenza dell'atto. Pertanto la notificazione è stata considerata regolare e l'istanza di restituzione del termine è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 157 c.p.p.
Il deposito presso la casa comunale (comma 8) è utilizzabile solo dopo aver esaurito cumulativamente le forme di notifica indicate nei commi 1-7 (consegna personale o a persone abilitate presso la dimora o luogo di lavoro). L'omissione degli adempimenti precedenti determina la nullità della notifica.
art. 171 lett. d) c.p.p.
Prevede la nullità della notificazione quando non siano rispettate le forme previste, con conseguente annullabilità di atti relativi alla vocatio in ius se la notifica è invalida.
art. 179 c.p.p.
Stabilisce il carattere assoluto di talune nullità (quali quelle che inficiando la vocatio in ius), che non possono essere sanate con successivi atti processuali.
art. 175 c.p.p.
Disciplina la restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna: l'istante ha l'onere di allegare le ragioni della mancata conoscenza, e il giudice deve accertare se vi sia stata effettiva conoscenza dell'atto; ove persista incertezza oggettiva, va disposta la restituzione.
art. 462 c.p.p.
Richiamato in relazione ai rimedi e alle nullità processuali: la censura deve essere adeguatamente specifica e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- La notifica mediante deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 157 comma 8 c.p.p. è ammissibile solo dopo aver esperito cumulativamente le notificazioni previste dai commi 1-7; omissioni su questo punto possono determinare la nullità della notifica se provate.
- La semplice allegazione dell'esistenza di un portiere o di altro soggetto abilitato non è sufficiente: occorre produrre prove concrete e datate; il giudice valuta l'idoneità probatoria offerta.
- La sottoscrizione dell'avviso di ricevimento di una raccomandata costituisce forte presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario; se la firma non è contestata con querela di falso mantiene efficacia probatoria.
- Per ottenere la restituzione del termine il ricorrente deve allegare le ragioni della mancata conoscenza e, se possibile, fornire elementi specifici che consentano di ritenere che l'atto non sia pervenuto senza sua colpa; in caso di incertezza oggettiva il giudice deve disporre la restituzione.
- Se il ricorrente contesta formalmente la regolarità della notificazione (es. mancato esperimento delle notificazioni domiciliari), la contestazione deve essere specifica e confrontare le motivazioni del giudice; argomentazioni generiche non sono idonee in cassazione.
- Se si contesta la ricezione di una raccomandata (firma), è opportuno proporre querela di falso per privare la sottoscrizione della sua efficacia probatoria.
- Il rigore probatorio del giudice nel valutare la regolarità delle notificazioni può condurre al rigetto della restituzione se risultano documentati tentativi di notifica e la successiva ricezione dell'avviso.
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