Sentenza del 30/09/2016 n. 19481 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto alla società il rimborso del credito IVA relativo all'acquisto di un terreno edificabile. Secondo l'Ufficio, il terreno non poteva essere qualificato come bene ammortizzabile, poiché non è soggetto a un progressivo deperimento fisico o economico tale da renderne necessaria la sostituzione. La società sosteneva invece che il terreno, acquistato per realizzarvi un fabbricato strumentale all'attività d'impresa, fosse un bene ammortizzabile in ragione della sua destinazione prospettica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, dichiarando assorbito il secondo, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della società. Ha distinto tra l'inerenza del costo, che può sussistere anche per beni acquistati in vista di un'attività futura e può consentire la detrazione dell'IVA, e l'ammortizzabilità del bene, necessaria per ottenere il rimborso IVA previsto dall'art. 30, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972. Il terreno edificabile, anche se strumentale e destinato alla costruzione di un fabbricato, non si deteriora normalmente né perde la propria funzione edificatoria per effetto dell'uso; è quindi ammortizzabile il fabbricato, non il terreno. La sentenza d'appello è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. F. Z. s.r.l. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 15.000 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 30, comma 3, lett. c)
Il rimborso del credito IVA per l'acquisto di beni ammortizzabili presuppone che il bene abbia effettivamente caratteristiche di durevole utilizzazione e di progressivo deperimento o consumo.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
L'inerenza del bene all'attività economica può fondare il diritto alla detrazione dell'IVA anche quando l'acquisto riguarda attività preparatorie o un'attività futura, purché la destinazione imprenditoriale sia dimostrata con elementi obiettivi.
D.P.R. n. 917/1986, art. 102
"i coefficienti di ammortamento vengono stabiliti in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi"
L'ammortamento è collegato al progressivo deperimento o consumo del bene e alla sua residua possibilità di utilizzazione, non alla sola strumentalità o inerenza all'impresa.
Codice civile, art. 2424-bis, comma 1
"gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente"
Le immobilizzazioni sono beni destinati a un uso durevole nell'organizzazione aziendale; tale destinazione deve essere valutata insieme alle caratteristiche economiche del bene.
Principio contabile OIC 16
"beni di uso durevole, costituenti parte della organizzazione permanente delle imprese mercantili ed industriali"
Le immobilizzazioni materiali sono normalmente strumenti di produzione del reddito e non beni destinati alla vendita o alla trasformazione; la loro ammortizzabilità dipende dalla vita utile e dalla perdita progressiva di utilità.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
La questione relativa alle nuove eccezioni in appello è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse, poiché non avrebbe comunque procurato alla società una maggiore utilità.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Direttiva IVA e giurisprudenza della Corte di giustizia UE
"Il principio della neutralità dell'IVA rispetto all'onere fiscale dell'impresa esige che le spese d'investimento effettuate ai fini ed in vista di un'impresa siano considerate come attività economiche che conferiscono un immediato diritto a detrazione dell'IVA dovuta a monte"
L'IVA sugli investimenti preparatori può essere detratta immediatamente se l'intenzione di esercitare un'attività economica è confermata da elementi obiettivi; ciò non implica automaticamente che il bene sia ammortizzabile o che spetti il rimborso speciale del credito IVA.
Massime di principio
- La strumentalità o inerenza di un bene all'attività d'impresa non coincide con la sua ammortizzabilità: un bene può essere inerente e consentire la detrazione dell'IVA, ma non essere ammortizzabile.
- Per ottenere il rimborso IVA fondato sull'acquisto di beni ammortizzabili occorre dimostrare non solo la destinazione imprenditoriale del bene, ma anche la sua concreta soggezione a deperimento, consumo, obsolescenza o perdita progressiva di utilità.
- Il terreno edificabile, di regola, non è ammortizzabile perché non si logora con l'uso e conserva la propria capacità edificatoria; l'eventuale perdita di valore può rilevare come svalutazione, non come ammortamento.
- Il fabbricato costruito sul terreno può invece essere ammortizzabile, se strumentale all'impresa e soggetto a una vita utile limitata o a fenomeni di obsolescenza.
- L'acquisto di un bene destinato a un'attività futura può dare diritto alla detrazione IVA anche prima dell'avvio delle operazioni attive, ma il contribuente deve provare con elementi concreti l'effettiva intenzione e il collegamento con l'attività economica.
- La mera qualità di società commerciale o la previsione astratta di una futura utilizzazione imprenditoriale non sono sufficienti: occorre documentare il progetto, le autorizzazioni, gli atti preparatori e la destinazione effettiva del bene.
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