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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08662/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta alla rideterminazione della pensione e dei supplementi di pensione erogati dall'ente previdenziale nell'ambito della gestione ex ENPALS, con particolare riferimento al calcolo della cosiddetta quota B e ai ratei maturati nel tempo. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'impugnazione dell'INPS, ritenendo applicabile la decadenza triennale anche alle prestazioni già riconosciute prima della novella normativa e, inoltre, esclusi alcuni ratei per prescrizione. Nel merito, aveva affermato che, per il calcolo della quota B relativa ad anzianità successive al 31 dicembre 1992, non operasse più il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000 rivalutabili, ritenendo che il rinvio normativo non imponesse di mantenerlo fermo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il massimale pensionabile per la quota B dovesse invece continuare ad applicarsi. Il controricorrente ha eccepito in via preliminare il giudicato interno su un capo della decisione di merito relativo al numero dei contributi giornalieri conteggiati, eccezione respinta dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha escluso preliminarmente la formazione di un giudicato interno, osservando che il motivo di ricorso investiva in radice la questione della disciplina applicabile alla quota B e che il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto, ma sull'unità minima di decisione fatto-norma-effetto. Nel merito, ha ritenuto fondato il motivo perché, in base alla giurisprudenza consolidata, per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, nella determinazione della quota B non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. La Corte ha ribadito che tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità e che la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte resistente è manifestamente infondata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame del merito alla luce del principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 1, ultimo periodo, d.P.R. n. 639/1970

    La novella richiamata dalla Corte d'appello è stata ritenuta applicabile anche alle prestazioni pensionistiche già riconosciute, secondo la logica della decadenza cd. mobile, ma la questione non è stata oggetto dell'accoglimento in cassazione, che si è concentrata sul diverso tema della quota B.

  • art. 38, comma 1, lettera d), d.l. n. 98/2011

    È la disposizione che ha modificato l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 estendendo il termine triennale di decadenza anche alle azioni aventi ad oggetto il pagamento di prestazioni riconosciute solo in parte o di accessori del credito.

  • art. 12, d.P.R. n. 1420/1971

    Prevede il limite di retribuzione giornaliera pensionabile per i trattamenti ENPALS; la Corte ha affermato che tale limite continua ad applicarsi al calcolo della quota B e non è stato abrogato.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    Ha modificato il limite della retribuzione giornaliera pensionabile, ma non lo ha eliminato; la Corte lo legge in continuità con la disciplina previgente.

  • art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997

    Secondo la Corte, non determina l'abrogazione per incompatibilità del massimale pensionabile della quota B.

  • art. 2, comma 22, lettera a), l. n. 335/1995

    La norma delega è stata interpretata nel senso che la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza integrale tra contributi versati e prestazioni erogate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'INPS.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato per affermare che la tutela previdenziale deve restare adeguata e proporzionata, senza richiedere una perfetta corrispondenza corrispettiva tra contributi e prestazioni.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza costituzionale per escludere l'illegittimità della disciplina del massimale pensionabile alla luce dei principi di eguaglianza e ragionevolezza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata, ma sull'unità minima di decisione costituita dal nesso fatto-norma-effetto; se l'impugnazione investe uno solo di tali elementi, la questione resta devoluta al giudice dell'impugnazione.
  • Per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo ENPALS in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, il calcolo della quota B della pensione resta soggetto al limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 182 del 1997.
  • Il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile non deve essere ritenuto abrogato in assenza di una espressa previsione o di un'incompatibilità normativa inequivoca; al contrario, va interpretato come elemento coessenziale della disciplina speciale.
  • La commisurazione delle prestazioni previdenziali agli oneri contributivi non esige una corrispondenza matematica o integrale tra contributi versati e prestazioni erogate, purché l'assetto complessivo garantisca adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale ex art. 38 Cost.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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