Cassazione Penale, Sentenza n. 49648/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la sorveglianza speciale per anni quattro con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 4 lett. a e 6 del decreto legislativo 159/2011 perché la pericolosità sociale qualificata sarebbe stata riconosciuta sulla base di una sola sentenza definitiva (con doppia valutazione della condanna nel processo "Maestro") e di altra sentenza relativa al processo "Vulcano" con fatti esauriti nel 2016; contestava dunque la mancanza di attualità della pericolosità e una motivazione apparente che in realtà chiedeva una diversa valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il decreto impugnato che aveva applicato la sorveglianza speciale per quattro anni. La Corte ha ritenuto che, in tema di misure di prevenzione, il sindacato in questa sede è limitato alla verifica della violazione di legge o della assoluta assenza/meramente apparente motivazione. Ha ritenuto la motivazione, seppur sintetica, esaustiva: il ricorrente era già stato sottoposto a misura di prevenzione nel 2013, dopo la detenzione ha ripreso contatti e l'attività nel narcotraffico, risultando quindi portatore di pericolosità qualificata e generica. I fatti considerati risalgono al 2017; il decreto del 2020 è stato preceduto da istanza del P.M. e l'intervallo temporale non è tale da escludere l'attualità della pericolosità in assenza di elementi contrari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto legislativo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 4 lett. a, b, c
La Corte ha ritenuto che le valutazioni di pericolosità possono essere fondate sui fatti accertati in sede penale e che l'apprezzamento della pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4 può fondarsi anche su sentenze di un unico procedimento quando emergono elementi di persistenza e di proiezione futura della condotta
Decreto legislativo 159/2011, art. 6
Richiamato nel contesto delle norme che regolano le misure di prevenzione; la Corte ha evidenziato che l'azione giudiziaria preventiva richiede motivazione sulla attualità della pericolosità, valutazione che resta autonoma rispetto al giudizio penale
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016 (Grande Aracri, Rv. 266184)
Richiamata per il principio secondo cui il giudice deve verificare in concreto la persistenza della pericolosità quando è intercorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'accertamento penale e il giudizio sulla prevenzione, specie se è intervenuta detenzione o elementi di risocializzazione
Massime di principio
- Il sindacato in sede di ricorso avverso misure di prevenzione è limitato: ammessa solo la verifica di violazioni di legge o di assoluta assenza/motivazione meramente apparente; non è consentito un semplice contrasto sulla valutazione dei fatti.
- Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice di prevenzione può tener conto dei fatti accertati nel procedimento penale, anche se da un unico procedimento, quando questi indicano una pericolosità persistente o proiettata nel tempo.
- Per dichiarare l'attualità della pericolosità il giudice deve motivare in concreto, valutando l'intervallo temporale tra i fatti e l'adozione della misura e gli eventuali elementi di segno contrario (es. periodo detentivo, comportamenti successivi di emendazione).
- La mera obiezione circa la valutazione probatoria (es. che la decisione si fondi su un unico procedimento o su fatti anteriori) è generalmente inammissibile se non accompagnata da una specifica doglianza di illegittimità o da una motivazione manifestamente insufficiente.
- Recidiva, ripresa di contatti con organizzazioni criminali o ritorno a ruoli attivi in illeciti lucrogenetici dopo la detenzione costituiscono elementi forti per ritenere la persistenza della pericolosità e giustificare misure come la sorveglianza speciale.
- Quando si impugna una misura di prevenzione è strategico evidenziare specifiche violazioni di legge o l'assenza/superficialità della motivazione piuttosto che limitarsi a una diversa valutazione dei fatti; senza ciò il ricorso rischia l'inammissibilità.
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