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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29010/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per furto è rimasta ferma, non essendovi stato riesame nel merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per furto. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e processuale nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta certa riferibilità dell'azione furtiva all'imputato. La Corte ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non individuava specificamente gli elementi di critica rispetto a una motivazione di merito già logicamente corretta; inoltre l'ha considerata inammissibile perché mirava, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. È stata anche richiamata l'inammissibilità della doglianza ex art. 192 c.p.p. quando sia diretta a contestare l'omessa o erronea valutazione del compendio probatorio, eludendo i limiti del vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve contenere specificità e indicazione puntuale delle ragioni di censura; la mancata individuazione degli elementi alla base della doglianza rende il motivo generico e quindi inammissibile.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Non può essere invocato per censurare in cassazione la valutazione degli elementi probatori compiuta dal giudice di merito, se in realtà si mira a ottenere una diversa lettura delle prove.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 192 c.p.p. quale norma la cui dedotta violazione non può trasformarsi in una critica alla valutazione di merito delle prove.

  • art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 192 c.p.p. quale parametro non utilizzabile per aggirare i limiti del vizio di motivazione in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Non è consentito utilizzare il motivo di ricorso per inosservanza di norme processuali per eludere i limiti propri della censura motivazionale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Costituisce il perimetro delle doglianze sulla motivazione; non può essere superato mediante una qualificazione diversa della censura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    È la base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e autosufficiente nella individuazione delle ragioni di censura; la genericità e l'indeterminatezza determinano inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura del materiale probatorio o a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica e giuridicamente corretta.
  • La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non è ammissibile se, nella sostanza, mira a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • I limiti del vizio motivazionale previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non possono essere aggirati qualificando come violazione di legge una censura che, in realtà, attacca l'apprezzamento del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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