Cassazione Penale, Sentenza n. 6572/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Catania (12/4/2024) chiedendo cassazione per violazione dell'art. 23, comma 2, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149: sosteneva che, in un rito cartolare, la Corte avesse notificato al difensore una requisitoria del Procuratore generale relativa a un altro giudizio, configurando una nullità di carattere generale e intermedio e la lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Verificando il fascicolo, ha constatato che la requisitoria rilevante (datata 20/3/2024) era stata regolarmente notificata all'Avv. Vincenzo Menicucci il 29/3/2024 con attestazioni informatiche di "avvenuta accettazione" e "avvenuta consegna"; eventuali altre notifiche errate relative ad altri processi non hanno comportato alcuna lesione del diritto di difesa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, cod. pen.
La Corte d'appello aveva riconosciuto la circostanza attenuante prevista da questa norma in riferimento alla determinazione della pena per il reato contestato; nella sentenza di cassazione la norma è richiamata come fatto processuale-giustificativo della rideterminazione della pena operata in appello.
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che disciplina il delitto contestato (illecita detenzione/traffico di sostanze stupefacenti); la sentenza di merito ha irrogato la pena per questo reato e la Corte d'appello l'ha rideterminata alla luce dell'attenuante richiamata.
art. 23, comma 2, d.l. 9 novembre 2020, n. 149
Norma invocata dal ricorrente in relazione alle modalità di notifica nel rito cartolare; la Cassazione ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché la requisitoria concernente il processo in esame era stata regolarmente notificata al difensore, con attestazioni informatiche idonee a provare la ricezione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: la Corte, richiamando tale articolo, ha disposto l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in favore dello Stato.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa determinante la causa di inammissibilità; nonostante ciò la declaratoria di inammissibilità produce gli effetti economici previsti dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In tema di notifiche nel rito cartolare, la prova informatica della consegna/accettazione al difensore è idonea a dimostrare la regolarità della notifica; una contestazione generica senza prova della mancata ricezione è insufficiente.
- La mera notifica di documenti riferibili ad altri procedimenti non comporta automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa se la notificazione relativa al processo in esame è avvenuta regolarmente e il difensore ha effettivamente ricevuto gli atti rilevanti.
- Per ottenere l'annullamento per vizi di notifica occorre dimostrare il concreto pregiudizio difensivo o l'assenza della notifica dell'atto inerente il giudizio; eccezioni formali prive di riscontro probatorio sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
- La Corte di Cassazione può esaminare d'ufficio la documentazione informatica contenuta nel fascicolo per accertare la regolarità delle notifiche e decidere sull'inammissibilità dei ricorsi.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di norma, oneri per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), salvo specifiche circostanze che dimostrino colpa non imputabile o altra giustificazione rilevante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6554/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6556/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6557/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6559/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6560/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6565/2025 del 18/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →