Sentenza n. 1264/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del provvedimento amministrativo avente ad oggetto lo sgombero coatto amministrativo ad horas ed in eventuale prosieguo dell’alloggio di servizio di proprietà del Comune di Napoli - sito in Napoli – quartiere Montecalvario alla via -OMISSIS-scuola Primaria “-OMISSIS-” (ex casa custode) occupato dal signor -OMISSIS-, nato a Napoli il -OMISSIS- unitamente al proprio nucleo familiare - ordinanza comunale n.-OMISSIS-e notificata in data 11/07/2024; - nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso con il provvedimento impugnato, ancorché non noto, ivi compreso il provvedimento di diniego al diritto alla casa o all’abitazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero coatto ad horas dell’alloggio di servizio già destinato all’ex custode di una scuola primaria comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di sgombero deducendo, in sintesi, la violazione delle norme e dei principi relativi al diritto all’abitazione, l’insussistenza di un’occupazione senza titolo, l’esistenza di un rapporto di godimento dell’immobile accompagnato dal pagamento di un canone mensile e dall’assenza di morosità, nonché la lesione del legittimo affidamento, sostenendo che l’immobile non fosse interessato da un progetto di rifunzionalizzazione pubblica. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 54 d.lgs. 267/2000. Il ricorrente ha prospettato anche un diritto all’assegnazione di altro alloggio comunale o di edilizia residenziale pubblica. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per il consolidamento di un precedente provvedimento di sgombero, già impugnato e confermato con sentenza passata in giudicato, e ha sostenuto nel merito che, cessato il rapporto di servizio dell’ex custode, il recupero dell’alloggio fosse atto dovuto.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall’eccezione di inammissibilità e ha respinto il ricorso nel merito. L’alloggio, in quanto destinato al custode di un istituto scolastico, è qualificato come bene patrimoniale indisponibile, funzionalmente destinato all’assolvimento di un pubblico servizio. Poiché il ricorrente aveva cessato l’incarico di custode dal 2007, era venuto meno il rapporto funzionale tra servizio e godimento dell’alloggio; la permanenza nell’immobile doveva quindi ritenersi sine titulo. Il Comune poteva legittimamente esercitare l’autotutela esecutiva prevista dall’art. 823 c.c. per riacquisire il bene e ripristinarne la destinazione istituzionale. L’ordinanza è stata ritenuta sufficientemente motivata, non essendo necessaria una specifica comparazione tra l’interesse pubblico al recupero del bene e la situazione personale dell’occupante: il ripristino della legalità e della destinazione pubblica del bene costituiscono ragioni sufficienti. Il diritto all’abitazione, ricavabile dagli artt. 2 e 3 Cost. e dall’art. 8 CEDU, non ha carattere assoluto e non può legittimare né il mantenimento dell’occupazione abusiva di un immobile pubblico né la compressione permanente del diritto proprietario dell’ente. L’eventuale assegnazione di un altro alloggio comunale deve avvenire nel rispetto della par condicio e di procedure pubbliche disciplinate dalla normativa vigente; la precedente qualità di custode può rilevare, se previsto, solo quale criterio di preferenza a parità di posizione, e non condiziona il rilascio dell’alloggio di servizio. Il provvedimento impugnato è stato inoltre considerato meramente ripetitivo di un precedente ordine di sgombero già consolidato, con la nuova adozione giustificata dalla necessità di calendarizzare l’esecuzione dopo l’accertamento della persistente occupazione abusiva. L’occupante senza titolo resta tenuto al pagamento dell’indennità prevista dal regolamento comunale per tutto il periodo di occupazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 823 c.c.
Consente alla pubblica amministrazione di procedere direttamente all’autotutela esecutiva per recuperare beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, quando siano detenuti senza titolo e sottratti alla loro destinazione istituzionale.
artt. 2 e 3 Cost.
Il diritto all’abitazione, ricondotto ai principi costituzionali di solidarietà e uguaglianza, non è assoluto e deve essere contemperato con altri valori costituzionali, incluso il diritto di proprietà pubblica e la destinazione istituzionale del bene.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare e del domicilio non attribuisce un diritto assoluto a mantenere l’occupazione di un immobile pubblico privo di titolo.
art. 54 d.lgs. 267/2000
La dedotta violazione della disposizione non ha condotto all’annullamento dell’ordinanza; il giudice ha ritenuto comunque legittimo il recupero dell’immobile mediante autotutela esecutiva.
art. 30 regolamento comunale n. 11/2019
L’occupante senza titolo è tenuto al pagamento di un’indennità per tutto il periodo di occupazione del bene comunale, calcolata secondo le modalità richiamate dal regolamento.
art. 22 regolamento comunale n. 11/2019
Disciplina le modalità di calcolo dell’indennità dovuta dall’occupante senza titolo, cui rinvia l’art. 30 del regolamento.
Massime di principio
- L’alloggio destinato al custode di un edificio scolastico comunale costituisce bene patrimoniale indisponibile quando il suo godimento è funzionalmente collegato all’assolvimento del pubblico servizio; cessato il rapporto di servizio, viene meno il titolo che giustifica la permanenza dell’ex custode nell’immobile.
- La pubblica amministrazione può esercitare l’autotutela esecutiva ex art. 823 c.c. per recuperare direttamente un bene del patrimonio indisponibile occupato senza titolo, quando l’occupazione ne sottragga il godimento alla destinazione istituzionale.
- In presenza di un’occupazione sine titulo di un bene pubblico funzionalmente destinato a un pubblico servizio, la motivazione dell’atto di recupero è adeguata se indica i presupposti dell’occupazione senza titolo e l’interesse pubblico al ripristino della legalità e della destinazione istituzionale; non è necessaria una specifica comparazione con la situazione personale dell’occupante.
- Il diritto all’abitazione non legittima il mantenimento di un’occupazione abusiva di immobili pubblici e deve essere bilanciato con il diritto di proprietà dell’ente e con la destinazione pubblicistica del bene.
- L’eventuale assegnazione di un diverso alloggio comunale o di edilizia residenziale pubblica deve avvenire secondo procedure pubbliche e nel rispetto della par condicio; la precedente qualità di custode non attribuisce, di per sé, un diritto automatico all’assegnazione né condiziona il rilascio dell’alloggio di servizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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