Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31316/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativo all'anno d'imposta 2008, l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori ricavi nei confronti di un esercente commercio al dettaglio di materiali per le costruzioni, sulla base del calcolo del magazzino e delle percentuali di ricarico, in larga parte ricavati da un programma informatico in uso al contribuente. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente; la CTR del Lazio rigettava l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'Agenzia avesse utilizzato un programma di gestione delle merci e non della contabilità, non aggiornato analiticamente e quindi inidoneo a sorreggere il ricalcolo dei ricavi e della percentuale di ricarico, e aggiungendo che l'avviso era stato emesso senza un vaglio critico del pvc della Guardia di finanza e senza considerare la documentazione prodotta dal contribuente in sede di contraddittorio e di accertamento con adesione. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o carente, per avere la CTR aderito acriticamente alle difese del contribuente senza valutare gli elementi dell'Ufficio; 2) violazione delle norme sulla prova, sulle presunzioni e sulla determinazione del reddito d'impresa, sostenendo che la CTR non aveva considerato il valore confessorio delle dichiarazioni rese dal contribuente in verifica circa l'attendibilità all'85% del programma e l'accettazione degli elenchi del pvc, né la rilevanza probatoria della documentazione extracontabile e degli elenchi sottoscritti; 3) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento, perché la CTR aveva ritenuto viziato l'atto per adesione al pvc e per omessa considerazione dei documenti prodotti nelle fasi endoprocedimentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva del tutto trascurato di esaminare e motivare sugli elementi indiziari e sulle dichiarazioni confessorie valorizzati dall'Ufficio, limitandosi ad affermazioni apodittiche sull'inutilizzabilità della documentazione rinvenuta; ha inoltre affermato che la prova presuntiva impone la valutazione congiunta di tutti i fatti noti emersi in giudizio. Ha ritenuto fondato anche il terzo motivo, osservando che la motivazione per relationem dell'avviso al pvc della Guardia di finanza è legittima e che non può configurarsi vizio dell'atto per il mancato esame dei documenti prodotti dal contribuente in una successiva fase di accertamento con adesione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 36, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve essere motivata; la motivazione apparente integra nullità

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere della prova, richiamato per contestare l'erronea valutazione degli elementi indiziari

  • art. 2727 c.c.

    disciplina le presunzioni semplici, che devono essere valutate unitariamente

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici richiedono apprezzamento complessivo degli indizi

  • art. 2732 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle dichiarazioni aventi contenuto confessorio

  • art. 2735 c.c.

    le dichiarazioni rese dal contribuente in verifica possono integrare confessione stragiudiziale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    norma richiamata quale base del recupero di maggiori ricavi in via presuntiva

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    norma richiamata quale base del recupero ai fini IVA

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    richiamato in tema di motivazione e garanzie del contribuente

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    richiamato in tema di correttezza e leale collaborazione nei rapporti tributari

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso IVA

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza

Massime di principio

  • La motivazione è soltanto apparente, e quindi nulla, quando esiste solo graficamente ma non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, sicché non è possibile il controllo sulla decisione.
  • Nella prova presuntiva il giudice deve valutare tutti gli indizi acquisiti nel loro insieme e per il loro reciproco collegamento, senza trascurare singoli elementi potenzialmente rilevanti.
  • Le dichiarazioni rese dal contribuente in sede di verifica fiscale possono avere valore di confessione stragiudiziale e costituire prova diretta del maggior imponibile, senza bisogno di ulteriori riscontri quando riguardino fatti sfavorevoli al dichiarante.
  • La documentazione extracontabile legittimamente reperita presso l'impresa non può essere esclusa aprioristicamente dalla valutazione probatoria: va apprezzata per il suo intrinseco valore e in relazione agli altri elementi acquisiti.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento può essere validamente resa per relationem mediante rinvio al pvc della Guardia di finanza, purché consenta al contribuente di conoscere la pretesa e non leda il contraddittorio.
  • Non è viziato l'avviso di accertamento per il solo fatto che l'Ufficio non abbia considerato documenti prodotti dal contribuente in una fase successiva di accertamento con adesione, poiché tale profilo attiene semmai al merito della pretesa e non alla validità formale dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.