Corte di giustizia, Sentenza C-664/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018. — Lucreţiu Hadrian Vădan contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Alba Iulia. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167, 168, 178 e 273 – Estensione del diritto a detrazione – Fatture mancanti – Ricorso ad una perizia giudiziaria – Onere della prova del diritto a detrazione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità. — Causa C-664/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha escluso che un soggetto passivo possa ottenere la detrazione IVA sulla sola base di una stima peritale quando non riesca a produrre fatture o altri documenti idonei a provare l'IVA pagata a monte. Il principio di neutralità non elimina l'onere probatorio gravante sul contribuente, che deve dimostrare con elementi oggettivi la sussistenza delle operazioni e dell'imposta detraibile. La perizia giudiziaria può solo supportare la prova già acquisita, non sostituirla.
Detrazione IVA: impossibilità di fondare il diritto solo su una perizia giudiziaria in assenza di fatture o di altri documenti probatori
La questione giuridica
Se la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 167, 168, 178, lettera a), 179 e 273, nonché i principi di neutralità e proporzionalità, consentano di riconoscere il diritto a detrazione dell'IVA a un soggetto passivo che non sia in grado di provare l'IVA a monte mediante fatture o altri documenti, sulla sola base di una stima derivante da una perizia giudiziaria.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che, pur essendo il diritto a detrazione un principio fondamentale dell'IVA e pur non potendo essere negato per meri vizi formali quando l'amministrazione dispone degli elementi necessari per verificare i requisiti sostanziali, il soggetto passivo deve comunque fornire prove oggettive dell'effettiva sussistenza delle operazioni a monte e dell'IVA assolta. In mancanza di fatture o di qualsiasi altro documento probatorio idoneo, una perizia giudiziaria può al più integrare o corroborare la prova, ma non sostituirla: pertanto non basta, da sola, a fondare il diritto a detrazione.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 167, 168, 178, 179, 220, 226, 242, 244, 250 e 273 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 145 e 146 del Codice tributario rumeno
- Articolo 127 del Codice tributario rumeno
Detrazione IVA in assenza di fatture e valore della perizia giudiziaria
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Alba Iulia in una controversia tra un promotore immobiliare e l'amministrazione fiscale rumena. Il tema centrale è se il diritto alla detrazione dell'IVA possa essere riconosciuto, in mancanza di fatture o di altri documenti utilizzabili, sulla base di una stima effettuata tramite perizia giudiziaria.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Lucrețiu Hadrian Vădan aveva realizzato un complesso residenziale e posto in essere numerose operazioni immobiliari tra il 2006 e il 2009. L'amministrazione fiscale lo aveva considerato soggetto passivo IVA a decorrere dal 1o agosto 2006, ritenendo superato il limite di esenzione, e gli aveva contestato IVA, maggiorazioni e penalità per il periodo 2006-2009.
Dinanzi ai giudici nazionali, il contribuente contestava sia l'obbligo di registrazione ai fini IVA sia il recupero dell'imposta, sostenendo di aver già sopportato l'IVA sugli acquisti e di non averla mai addebitata ai clienti. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello osservava che le fatture non erano disponibili e che gli altri documenti prodotti erano illeggibili e insufficienti; da qui il dubbio se una perizia giudiziaria potesse colmare tale mancanza.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare gli articoli 167, 168, 178, lettera a), e 179 della direttiva 2006/112/CE, relativi al sorgere del diritto a detrazione, ai suoi presupposti sostanziali e alle condizioni formali di esercizio. Vengono inoltre menzionati gli articoli 220, 226, 242, 244, 250 e 273 della direttiva IVA, che disciplinano fatturazione, contabilità, dichiarazioni e obblighi ulteriori degli Stati membri.
Nel diritto rumeno sono richiamati gli articoli 127, 145 e 146 del Codice tributario, nonché il punto 46 delle norme metodologiche di applicazione, che subordinava la detrazione alla produzione dell'originale della fattura o di documenti equivalenti contenenti le informazioni richieste.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se il diritto a detrazione potesse essere riconosciuto a un soggetto passivo che soddisfi i requisiti sostanziali ma non possa provare l'IVA mediante fatture fiscalmente valide;
- se, in caso affermativo, una perizia giudiziaria basata sul volume dei lavori o della manodopera potesse costituire una modalità ammissibile per determinare la misura della detrazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il diritto a detrazione è un principio fondamentale del sistema comune IVA e che, in linea di principio, non può essere limitato quando ricorrono i requisiti sostanziali. Il sistema IVA è costruito per garantire la neutralità dell'imposta per l'imprenditore, sgravandolo dall'onere dell'IVA dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche.
Tuttavia, la Corte distingue chiaramente tra requisiti sostanziali e requisiti formali. Il soggetto passivo deve provare, con elementi oggettivi, che i beni o servizi sono stati effettivamente forniti da un altro soggetto passivo e utilizzati per operazioni soggette a imposta. L'assenza di una fattura conforme non comporta automaticamente la perdita della detrazione se l'amministrazione dispone di tutti gli elementi necessari per verificare i requisiti sostanziali; ma il contribuente resta gravato dell'onere di prova.
In questa prospettiva, la Corte afferma che i documenti in possesso dei fornitori o prestatori possono costituire prova dell'operazione, mentre una perizia giudiziaria può soltanto integrare o corroborare la prova già fornita. Essa non può però sostituirsi ai documenti idonei a dimostrare che l'IVA è stata effettivamente assolta a monte. Nel caso concreto, una stima basata sul volume dei lavori o sulla manodopera impiegata non consente di accertare che il sig. Vădan abbia effettivamente pagato l'IVA sulle operazioni a monte.
Decisione
La Corte risponde che la direttiva 2006/112/CE, segnatamente gli articoli 167 e 168, 178, lettera a), e 179, nonché i principi di neutralità e proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo che non sia in grado di fornire la prova dell'importo dell'IVA assolta a monte mediante fatture o qualsiasi altro documento non può beneficiare del diritto alla detrazione dell'IVA unicamente sulla base di una stima risultante da una perizia disposta dal giudice nazionale.
Principio affermato
La neutralità dell'IVA non esonera il soggetto passivo dall'onere di dimostrare in modo oggettivo l'esistenza e l'ammontare dell'imposta detraibile; la perizia giudiziaria non è un mezzo sostitutivo della prova documentale mancante, ma solo un eventuale supporto probatorio.
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