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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-82/17

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018. — PepsiCo, Inc. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo Exxtra Deep – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]. — Causa T-82/17

Giurisprudenza europea62017TJ0082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva escluso la nullità del marchio "Exxtra Deep" per "frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti". La Corte ritiene che i prodotti da sgranocchiare a base di patate siano compresi in tale categoria più ampia e che il carattere descrittivo del segno si estenda quindi anche ad essa. Viene così accolto il primo motivo di PepsiCo, senza esaminare il secondo.

Marchio dell’Unione europea "Exxtra Deep": il Tribunale annulla il rigetto della nullità limitatamente a "frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti" per carenza di carattere descrittivo coerentemente esteso alla categoria più ampia.

La questione giuridica

Se il segno denominativo "Exxtra Deep" fosse registrato in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 anche con riguardo ai prodotti "frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti" della classe 29, alla luce del fatto che esso era già stato ritenuto descrittivo per i "prodotti da sgranocchiare a base di patate" della medesima classe; in particolare, se tali snack siano compresi nella categoria più generale dei frutti e ortaggi conservati, essiccati e cotti.

Principio di diritto

Quando un segno è stato ritenuto descrittivo per una sottocategoria di prodotti e tale sottocategoria è compresa, secondo il significato letterale della designazione, in una categoria più ampia indicata nella domanda, il carattere descrittivo si estende anche alla categoria più ampia. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che i "prodotti da sgranocchiare a base di patate" rientrassero nella categoria "frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti"; di conseguenza, il segno "Exxtra Deep", già descrittivo per gli snack a base di patate, doveva essere considerato descrittivo anche per tale categoria più generale e la decisione dell’EUIPO andava annullata.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 28, paragrafi 2, 4 e 5, regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 65, regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 33, paragrafi 2, 4 e 5, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (UE) 2015/2424

Marchio dell’Unione europea "Exxtra Deep"

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da PepsiCo avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di marchio. Il contenzioso verte sul segno denominativo "Exxtra Deep", registrato per prodotti delle classi 29, 30 e 31, e in particolare sulla sua validità per la categoria "frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti" della classe 29.

Fatti e procedimento amministrativo

Intersnack aveva depositato la domanda di marchio il 23 settembre 2013; il segno era stato registrato il 3 febbraio 2014. PepsiCo aveva poi chiesto la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, lamentando la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c). La divisione di annullamento aveva accolto la domanda per diversi prodotti, ma aveva mantenuto la registrazione per "frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti". La commissione di ricorso aveva confermato tale esito, ritenendo che il pubblico avrebbe percepito il segno come un’allusione, ma non come descrizione immediata, di un particolare taglio di tali prodotti.

Questione giuridica

La questione centrale era se la circostanza che il segno fosse descrittivo per i prodotti da sgranocchiare a base di patate imponesse di estendere la stessa valutazione alla categoria più ampia dei "frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti". In sostanza, il Tribunale doveva stabilire se i prodotti snack a base di patate rientrassero nella categoria generale invocata da Intersnack e, quindi, se il marchio fosse descrittivo anche per tale categoria.

Normativa applicabile e criteri interpretativi

Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare caratteristiche del prodotto. Ricorda inoltre che il carattere descrittivo si valuta con riferimento ai prodotti di cui trattasi e alla percezione del pubblico pertinente, e che un segno è vietato quando presenta un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire una percezione immediata e senza ulteriori riflessioni. Viene altresì ribadito che il carattere descrittivo vale non solo per i prodotti direttamente descritti, ma anche per la categoria più ampia che li comprende.

Ricevibilità degli allegati

Il Tribunale dichiara ricevibili solo gli allegati A.7 e A.8, perché relativi alla prassi decisionale e amministrativa dell’EUIPO. Gli altri allegati prodotti per la prima volta in giudizio vengono respinti, poiché il controllo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009 verte sulla legittimità della decisione impugnata e non consente di riesaminare i fatti alla luce di prove nuove. Il richiamo ai fatti notori non consente alla ricorrente di introdurre nuovi documenti che non erano disponibili per la commissione di ricorso.

Ragionamento del Tribunale sulla portata della categoria di prodotti

Il Tribunale osserva che, nella descrizione dei prodotti della classe 29, le due categorie "prodotti da sgranocchiare a base di patate" e "frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti" sono separate da un punto e virgola, il che segnala due categorie distinte. Tuttavia, ciò non impedisce che la prima sia compresa nella seconda alla luce del significato letterale e del contesto della classificazione di Nizza. Il Tribunale richiama l’evoluzione della prassi EUIPO e dell’articolo 28 del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, verso un approccio letterale: le indicazioni generali coprono i prodotti chiaramente compresi nel loro significato letterale.

Applicazione al caso concreto

Applicando tali criteri, il Tribunale rileva che i prodotti da sgranocchiare a base di patate sono fatti di patate, che sono ortaggi, e che possono essere prodotti anche con altri ortaggi o con frutta. Inoltre, le chips possono essere fritte, essiccate o cotte. Poiché i prodotti della classe 29 sono appunto "conservati, essiccati e cotti", il Tribunale conclude che gli snack a base di patate rientrano nella categoria più ampia di "frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti". Ne deriva che il carattere descrittivo già accertato per la sottocategoria si estende anche alla categoria generale.

Prassi amministrativa e coerenza decisionale

Il Tribunale richiama anche il principio di buona amministrazione e parità di trattamento, secondo cui l’EUIPO deve prendere in considerazione le proprie decisioni precedenti. Ricorda una decisione del 1999 in un contenzioso tra le stesse parti, in cui le chips di patate erano state considerate comprese negli ortaggi essiccati, e osserva che tale impostazione non era stata smentita. Sottolinea inoltre che una decisione del 22 marzo 2017 della quarta commissione di ricorso aveva ritenuto descrittivo il segno #CHIPS per i medesimi prodotti, evidenziando una certa incoerenza nella prassi recente dell’EUIPO.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie integralmente il primo motivo di ricorso, senza esaminare il secondo motivo relativo all’articolo 28 del regolamento n. 207/2009. Annulla pertanto la decisione impugnata nella parte in cui aveva respinto il ricorso di PepsiCo contro il mantenimento della registrazione per "frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti". L’EUIPO è condannato alle spese, mentre Intersnack sopporta le proprie.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeanullità del marchiocarattere descrittivoclassificazione di nizzaprassi decisionale euipo

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