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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-452/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018. — Zako SPRL contro Sanidel SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “agente commerciale” – Intermediario indipendente che svolge la propria attività presso l’impresa del preponente – Svolgimento di compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di beni per il preponente. — Causa C-452/17

Giurisprudenza europea62017CJ0452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la nozione di agente commerciale della direttiva 86/653/CEE. La presenza dell’intermediario nei locali del preponente e il cumulo con mansioni ulteriori non bastano a escludere la qualifica, se l’intermediario resta indipendente. La valutazione concreta dell’indipendenza è rimessa al giudice nazionale.

Nozione di agente commerciale indipendente: svolgimento dell’attività presso la sede del preponente e cumulo con compiti diversi non escludono, di per sé, l’applicazione della direttiva 86/653/CEE se resta intatta l’indipendenza dell’intermediario.

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE debba essere interpretato nel senso che: 1) l’agente commerciale debba svolgere l’attività fuori dalla sede del preponente; 2) l’agente commerciale non possa svolgere compiti diversi da quelli relativi alla trattativa e conclusione di vendite o acquisti di merci per il preponente; 3) tali compiti diversi possano essere svolti solo in modo accessorio rispetto all’attività di agente commerciale.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE va interpretato nel senso che una persona incaricata in modo permanente di trattare, per un preponente, la vendita o l’acquisto di merci, o di trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto del preponente, può essere qualificata come agente commerciale anche se svolge la propria attività nei locali del preponente e anche se cumula tale attività con compiti di natura diversa, purché conservi la propria indipendenza; spetta al giudice nazionale verificare in concreto che le modalità di svolgimento dell’attività non escludano tale indipendenza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 3, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 3 direttiva 86/653/CEE

Nozione di agente commerciale indipendente e attività svolta presso il preponente

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal de commerce de Liège in una controversia tra Zako SPRL e Sanidel SA, relativa al pagamento di indennità e commissioni dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Il giudice belga chiedeva chiarimenti sulla nozione di "agente commerciale" ai sensi della direttiva 86/653/CEE, in particolare quando l’intermediario operi all’interno della sede del preponente e svolga anche attività ulteriori rispetto alle trattative di vendita o acquisto di merci.

Contesto normativo

La Corte richiama anzitutto l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE, che definisce l’agente commerciale come la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto del preponente. Sono inoltre richiamati l’articolo 1, paragrafo 3, che individua alcune esclusioni, e l’articolo 2, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di escludere le persone che svolgono attività di agente commerciale considerate accessorie secondo il diritto nazionale.

Fatti del procedimento principale

Secondo la decisione di rinvio, Zako svolgeva per Sanidel una pluralità di compiti: selezione di prodotti e fornitori, politica commerciale, accoglienza clienti, progettazione di cucine, preventivi, trattative sui prezzi, firma degli ordini, misurazioni in loco, gestione di controversie, gestione del personale del dipartimento, sito internet di vendita online, sviluppo delle vendite e negoziazione/conclusione di contratti di subappalto. Il rappresentante di Zako lavorava in un posto fisso presso la sede di Sanidel, con linea telefonica e indirizzo e-mail diretti, ma in completa indipendenza. Il giudice del rinvio osservava però che alcune attività erano estranee alla negoziazione e conclusione dei contratti e che la retribuzione era determinata complessivamente per tutte le prestazioni.

Prima questione: attività svolta presso la sede del preponente

La Corte afferma che né la direttiva né alcuna sua disposizione subordinano la qualifica di agente commerciale al fatto che l’attività sia svolta fuori dai locali del preponente. La direttiva individua solo tre condizioni essenziali: intermediario indipendente, vincolo permanente con il preponente e attività di trattativa o conclusione di operazioni su merci.

La presenza presso la sede del preponente non esclude quindi di per sé la qualifica, ma il giudice nazionale deve verificare in concreto che tale collocazione non comprometta l’indipendenza dell’intermediario. La Corte evidenzia che la vicinanza fisica può incidere sia sotto il profilo dell’assoggettamento alle istruzioni del preponente sia sotto il profilo dell’autonomia organizzativa e del rischio economico. Nel caso concreto, tuttavia, la mera presenza nei locali di Sanidel non sembrava aver fatto venir meno l’indipendenza di Zako.

Seconda e terza questione: cumulo con attività diverse

Quanto al cumulo di attività di agente commerciale con compiti di natura diversa, la Corte osserva che il testo dell’articolo 1, paragrafo 2, non esclude tale possibilità. La direttiva prevede solo talune ipotesi di esclusione specifiche e, salvo la facoltà degli Stati membri di escludere le attività accessorie ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, non vieta che l’agente commerciale svolga anche altre mansioni.

La Corte sottolinea che un’interpretazione restrittiva sarebbe contraria alla finalità della direttiva, che è la tutela dell’agente commerciale nei rapporti con il preponente e l’armonizzazione delle discipline nazionali. Sarebbe inoltre facilmente eludibile, poiché il preponente potrebbe sottrarsi alle norme imperative qualificando contrattualmente come "diversi" alcuni compiti dell’agente. La Corte aggiunge che, in alcuni settori, prestazioni accessorie o complementari possono accompagnare fisiologicamente l’attività di negoziazione senza far perdere la qualità di agente commerciale.

Limite decisivo: l’indipendenza dell’intermediario

Il punto centrale rimane comunque l’indipendenza. Anche quando l’agente opera presso la sede del preponente o cumula altre attività, tali circostanze non devono privarlo della qualità di intermediario indipendente. Il giudice nazionale deve quindi esaminare tutti gli elementi del rapporto: natura dei compiti, proporzione tra compiti di agenzia e altri compiti, criteri di remunerazione e sussistenza del rischio economico.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’attività svolta all’interno della sede del preponente non impedisce, di per sé, la qualifica di agente commerciale, purché l’indipendenza resti intatta;
  • il cumulo di attività di agenzia con attività di natura diversa non esclude, di per sé, l’applicazione della direttiva, anche se le attività diverse non sono accessorie, sempre che l’intermediario mantenga la propria indipendenza.

La verifica concreta di tale indipendenza è rimessa al giudice del rinvio.

Come è indicizzato

Materieagenti commerciali indipendenticontratti commercialiarmonizzazione del diritto europeorapporto di agenziainterpretazione pregiudiziale

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