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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-245/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 novembre 2018. — Pedro Viejobueno Ibáñez e Emilia de la Vara González contro Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Normativa nazionale che consente di porre fine ai contratti di lavoro a tempo determinato quando il motivo dell’assunzione viene meno – Docenti assunti per l’anno scolastico – Risoluzione del rapporto di lavoro alla data di conclusione del periodo di lezioni – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE. — Causa C-245/17

Giurisprudenza europea62017CJ0245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto le censure dei docenti assunti come funzionari ad interim in Castiglia-La Mancia, ritenendo che la cessazione del loro rapporto alla fine delle lezioni non violi il principio di non discriminazione rispetto ai docenti di ruolo. La differenza di trattamento deriva dalla natura stessa del rapporto a tempo determinato e non da una disparità vietata dalla clausola 4 dell’accordo quadro. Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 consente la sostituzione delle ferie non godute con un’indennità finanziaria quando il rapporto di lavoro è cessato.

Rinvio pregiudiziale su docenti spagnoli assunti come funzionari ad interim: legittimità della cessazione del rapporto alla fine delle lezioni alla luce della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dell’articolo 7 della direttiva 2003/88

La questione giuridica

Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa nazionale che consente di cessare, alla conclusione del periodo di lezioni, il rapporto a tempo determinato dei docenti assunti per l’anno scolastico come funzionari ad interim, mentre i docenti di ruolo mantengono il rapporto di lavoro; se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 osti alla stessa normativa nella parte in cui priva tali docenti delle ferie annuali estive retribuite, pur prevedendo un’indennità finanziaria sostitutiva.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che né la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro né l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 ostano a una normativa nazionale che consenta di porre fine, alla conclusione del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti per un anno scolastico come funzionari ad interim, quando vengano meno le condizioni oggettive che giustificavano l’assunzione; la diversa durata del rapporto rispetto ai docenti di ruolo non integra, di per sé, una discriminazione vietata, e la perdita delle ferie estive può essere compensata da un’indennità finanziaria a rapporto cessato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 3 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
  • Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público
  • Ley 4/2011 del Empleo Público de Castilla La Mancha
  • Legge finanziaria 5/2012 della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Cessazione del rapporto dei docenti a tempo determinato e ferie annuali retribuite

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha in una controversia tra due docenti assunti come funzionari ad interim e l’amministrazione educativa regionale spagnola. La Corte è chiamata a interpretare la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nonché l’articolo 7 della direttiva 2003/88 sull’orario di lavoro, nel contesto della cessazione dei contratti alla fine dell’anno scolastico.

Fatti e procedimento principale

I due interessati erano stati assunti per l’anno scolastico 2011/2012 come docenti in qualità di funzionari ad interim. Il 29 giugno 2012, data di conclusione del periodo di lezioni, l’amministrazione ha disposto la cessazione dei rapporti di lavoro. I docenti hanno impugnato la decisione sostenendo che, a differenza dei funzionari di ruolo, avrebbero dovuto mantenere il posto fino al termine del periodo estivo e poter godere delle ferie annuali retribuite.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare:

  • il considerando 14 della direttiva;
  • la clausola 1, sul miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato e la prevenzione degli abusi;
  • la clausola 3, sulle definizioni di lavoratore a tempo determinato e di lavoratore a tempo indeterminato comparabile;
  • la clausola 4, punto 1, sul principio di non discriminazione.

Richiama inoltre l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, che garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite e consente un’indennità finanziaria sostitutiva solo in caso di fine del rapporto di lavoro.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente:

  • se la conclusione del periodo di lezioni costituisca una ragione oggettiva idonea a giustificare il diverso trattamento tra docenti ad interim e docenti di ruolo;
  • se sia compatibile con il principio di non discriminazione il fatto che i docenti ad interim, cessando il rapporto, non possano fruire materialmente delle ferie estive ma ricevano solo un’indennità;
  • se sia compatibile con il diritto UE una norma nazionale che sospende l’applicazione di un accordo collettivo e riduce il trattamento economico connesso alle ferie estive.

Ragionamento della Corte sulla clausola 4 dell’accordo quadro

La Corte osserva che il principio di non discriminazione dell’accordo quadro mira a evitare che i lavoratori a tempo determinato siano privati dei diritti riconosciuti ai comparabili a tempo indeterminato, ma non impone di rendere identiche le due categorie sotto ogni profilo. La comparabilità tra le posizioni può in astratto sussistere, poiché i docenti ad interim svolgevano le stesse funzioni dei docenti di ruolo.

Tuttavia, la differenza lamentata deriva esclusivamente dal fatto che il rapporto a tempo determinato termina a una data stabilita, mentre il rapporto a tempo indeterminato continua. Questa differenza è, secondo la Corte, inerente alla natura stessa dei contratti a tempo determinato e non costituisce di per sé una disparità vietata dalla clausola 4.

La Corte aggiunge che, se il rapporto di lavoro fosse stato interrotto prima della scadenza pattuita, si tratterebbe eventualmente di una violazione contrattuale o del diritto nazionale applicabile, ma non di una discriminazione vietata dal diritto UE. Inoltre, eventuali differenze tra categorie diverse di personale a tempo determinato non rientrano nella clausola 4, che tutela il confronto tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili.

Ragionamento della Corte sull’articolo 7 della direttiva 2003/88

Quanto alle ferie annuali retribuite, la Corte ricorda che il diritto al riposo effettivo è la regola e che la compensazione finanziaria è ammessa solo quando il rapporto di lavoro è cessato. Poiché nel caso di specie i rapporti erano effettivamente cessati, il diritto dell’Unione consente che le ferie non godute siano sostituite da un’indennità finanziaria.

Ne consegue che la circostanza che i docenti non abbiano potuto fruire materialmente delle ferie estive non rende incompatibile la normativa nazionale, se è previsto un indennizzo monetario a fronte della cessazione del rapporto.

Decisione

La Corte risponde che:

  • la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non osta alla normativa nazionale che consente di cessare, alla fine del periodo di lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti come funzionari ad interim, quando siano venute meno le condizioni di necessità e urgenza della loro assunzione;
  • l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non osta alla stessa normativa, anche se comporta la perdita del godimento effettivo delle ferie estive, purché sia corrisposta un’indennità finanziaria sostitutiva.

Principi utili per la pratica

La pronuncia conferma che, nel pubblico impiego scolastico, la cessazione del rapporto a termine alla scadenza funzionale dell’incarico non integra automaticamente discriminazione rispetto ai dipendenti di ruolo. Sul piano delle ferie, la soluzione UE resta ancorata al principio secondo cui il compenso monetario è ammissibile quando il rapporto si è concluso e il lavoratore non può più fruire del riposo in natura.

Come è indicizzato

Materielavoro a tempo determinatopubblico impiegoparità di trattamentoferie annuali retribuitediritto del lavoro scolastico

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