Corte di giustizia, Sentenza C-713/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 novembre 2018. — Ahmad Shah Ayubi contro Bezirkshauptmannschaft Linz-Land. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme inerenti al contenuto della protezione internazionale – Status di rifugiato – Articolo 29 – Protezione sociale – Trattamento differente – Rifugiati beneficiari di un diritto di soggiorno temporaneo. — Causa C-713/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la tutela riconosciuta dall’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE ai rifugiati comporta parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in materia di assistenza sociale. Una normativa nazionale che riduca le prestazioni per i rifugiati titolari di soggiorno temporaneo è quindi incompatibile con il diritto dell’Unione. La Corte ha inoltre affermato che tale disposizione produce effetto diretto e può essere invocata davanti al giudice nazionale.
Assistenza sociale ai rifugiati: incompatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che riduce le prestazioni ai rifugiati titolari di soggiorno temporaneo rispetto ai cittadini e ai rifugiati con soggiorno permanente
La questione giuridica
Se l’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE consenta a uno Stato membro di riconoscere ai rifugiati titolari di un permesso di soggiorno temporaneo prestazioni di assistenza sociale inferiori rispetto a quelle garantite ai cittadini dello Stato e ai rifugiati con soggiorno permanente; e se tale disposizione abbia effetto diretto, così da poter essere invocata dinanzi ai giudici nazionali per disapplicare la normativa interna contrastante.
Principio di diritto
L’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE impone agli Stati membri di garantire ai rifugiati la stessa assistenza sociale riconosciuta ai propri cittadini, senza poter ridurre tale livello in ragione del solo carattere temporaneo del permesso di soggiorno; la deroga prevista per le prestazioni essenziali vale solo per i beneficiari di protezione sussidiaria. La disposizione è inoltre sufficientemente precisa e incondizionata da poter essere invocata dal rifugiato dinanzi al giudice nazionale per ottenere la disapplicazione della normativa interna incompatibile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 2, lettera a), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2011/95/UE
- Articolo 29, direttiva 2011/95/UE
- Articolo 23 della Convenzione di Ginevra del 1951
Assistenza sociale ai rifugiati titolari di soggiorno temporaneo
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale del Landesverwaltungsgericht Oberösterreich, ha interpretato l’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE in relazione a una disciplina austriaca che distingueva tra rifugiati con permesso di soggiorno temporaneo e rifugiati con soggiorno permanente ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale. La controversia riguardava la riduzione delle prestazioni concesse al sig. Ahmad Shah Ayubi, rifugiato riconosciuto in Austria.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Ayubi aveva ottenuto lo status di rifugiato il 30 settembre 2016 e un permesso di soggiorno di tre anni. Aveva chiesto un sussidio per sostenere le esigenze proprie e della sua famiglia in materia di sostentamento e alloggio. L’amministrazione distrettuale di Linz-Land gli aveva concesso una prestazione di base e una maggiorazione provvisoria, ma secondo il giudice del rinvio l’importo era inferiore a quello previsto per i cittadini austriaci e per i rifugiati con soggiorno permanente.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato:
- l’articolo 23 della Convenzione di Ginevra, che impone per l’assistenza e i soccorsi pubblici il trattamento riservato ai cittadini ai rifugiati residenti regolarmente;
- l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE, che definisce la protezione internazionale;
- l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE, relativo al permesso di soggiorno dei rifugiati;
- l’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE, che garantisce ai beneficiari di protezione internazionale adeguata assistenza sociale alla stregua dei cittadini dello Stato membro, con una deroga solo per i beneficiari di protezione sussidiaria.
La normativa austriaca prevedeva invece che i rifugiati con soggiorno temporaneo ricevessero solo prestazioni minime per le necessità di sostentamento e alloggio.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:
- se l’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE fosse sufficientemente preciso e incondizionato da avere effetto diretto;
- se tale disposizione ostasse a una normativa nazionale che accorda ai rifugiati con soggiorno temporaneo prestazioni inferiori rispetto a quelle dei cittadini e dei rifugiati con soggiorno permanente.
Ragionamento della Corte sulla parità di trattamento
La Corte ha ricordato che l’articolo 29, paragrafo 1, stabilisce una regola generale di parità di trattamento tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini dello Stato membro ospitante in materia di assistenza sociale. La formula "adeguata" non attribuisce agli Stati membri un margine per fissare prestazioni inferiori a quelle previste per i cittadini; serve soltanto a distinguere le prestazioni ordinarie dalle sole "prestazioni essenziali" menzionate nel paragrafo 2.
La deroga del paragrafo 2, che consente di limitare l’assistenza sociale alle prestazioni essenziali, riguarda esclusivamente i beneficiari di protezione sussidiaria e non i rifugiati. La Corte ha inoltre sottolineato che un’interpretazione diversa svuoterebbe di effetto utile la deroga stessa e sarebbe incompatibile con l’articolo 23 della Convenzione di Ginevra, cui la direttiva deve essere letta in coerenza.
La Corte ha respinto l’argomento austriaco secondo cui i rifugiati con recente ingresso nel territorio si troverebbero in una situazione diversa rispetto ai cittadini o ad altri rifugiati. La parità di trattamento prevista dalla direttiva riguarda il confronto tra rifugiati e cittadini dello Stato membro, non tra diversi gruppi di rifugiati. Inoltre, la riduzione delle prestazioni non costituiva una misura idonea a compensare eventuali difficoltà di inserimento abitativo o sociale.
Irrilevanza del titolo di soggiorno temporaneo
La Corte ha chiarito che l’articolo 24 della direttiva 2011/95/UE, che consente il rilascio di un permesso di soggiorno valido almeno tre anni, non incide sui diritti sostanziali riconosciuti dal capo VII della direttiva. Tali diritti discendono dal riconoscimento dello status di rifugiato, non dalla durata del titolo di soggiorno. Di conseguenza, uno Stato membro non può introdurre restrizioni aggiuntive basate sul solo carattere temporaneo del permesso.
Effetto diretto dell’articolo 29
Quanto alla prima questione, la Corte ha affermato che l’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE contiene un obbligo di risultato chiaro, preciso e incondizionato: garantire a ogni rifugiato la stessa assistenza sociale prevista per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione. Pur lasciando agli Stati membri un margine di scelta sul livello concreto delle prestazioni, la norma è sufficientemente determinata da poter essere fatta valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sull’effetto diretto delle disposizioni delle direttive che impongono il trattamento nazionale o vietano discriminazioni. Se il diritto interno non può essere interpretato in modo conforme, il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione incompatibile per garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione.
Decisione
La Corte ha concluso che:
- l’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE osta a una normativa nazionale che riduca l’assistenza sociale ai rifugiati con permesso di soggiorno temporaneo rispetto a quella riconosciuta ai cittadini e ai rifugiati con soggiorno permanente;
- un rifugiato può invocare dinanzi al giudice nazionale l’incompatibilità della normativa interna con l’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE per ottenere la rimozione della restrizione dei propri diritti.
Principio affermato
Il rifugiato ha diritto, in materia di assistenza sociale, al medesimo trattamento dei cittadini dello Stato membro che gli ha riconosciuto la protezione internazionale; la durata temporanea del permesso di soggiorno non consente di derogare a tale parità, né di applicare prestazioni inferiori. La disposizione dell’articolo 29, paragrafo 1, è direttamente azionabile davanti ai giudici nazionali.
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