Sentenza del 26/06/2015 n. 13271 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a S.C. il 17 dicembre 2003 un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, contestando versamenti e prelevamenti bancari non giustificati e rettificando i redditi d'impresa, con recupero di maggiori imposte, interessi e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che l'accertamento fosse vessatorio e ripetitivo, perché fondato su elementi già acquisiti e definiti nell'ambito di una precedente verifica e di un accertamento con adesione. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR, deducendo anche l'errata applicazione della proroga dei termini per proporre ricorso tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo dell'Agenzia per mancanza del necessario momento di sintesi nelle censure di vizio motivazionale. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errata l'applicazione della proroga dei termini prevista dalla normativa sui condoni fiscali. La sospensione del termine per impugnare era applicabile soltanto agli avvisi notificati entro il 31 dicembre 2002, il cui termine di impugnazione fosse ancora pendente a quella data; non si applicava quindi all'avviso notificato il 17 dicembre 2003 e relativo all'anno 1998. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo del contribuente. S.C. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 20.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Termine per la proposizione del ricorso alle Commissioni tributarie
Il termine ordinario per impugnare l'avviso di accertamento deve essere rispettato salvo specifiche sospensioni previste dalla legge.
L. n. 289 del 2002, art. 15, commi 1 e 8
Sospensione del termine perentorio per la proposizione del ricorso
La sospensione opera solo se l'avviso è stato notificato entro il 31 dicembre 2002 e, a tale data, il termine per impugnarlo non è ancora scaduto.
D.L. n. 269 del 2003, art. 34
Proroga del termine sino al 19 aprile 2004
La proroga non estende la sospensione agli avvisi notificati successivamente al 31 dicembre 2002.
D.L. n. 355 del 2003, art. 23-decies
Modifica della proroga dei termini
La modifica ha prorogato il termine già sospeso, ma non ha ampliato le condizioni originarie di applicabilità della sospensione.
L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 48
Estensione delle disposizioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002
L'estensione riguardava gli avvisi relativi al periodo d'imposta 2002 notificati nel 2003, non gli avvisi relativi ad annualità precedenti, come il 1998.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione
La censura deve indicare in modo chiaro, sintetico e autonomo il fatto controverso e le ragioni della decisività del vizio; in mancanza, il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- Le proroghe o sospensioni dei termini processuali previste da leggi speciali devono essere interpretate in modo rigoroso e si applicano solo se ricorrono tutte le condizioni temporali previste dalla norma.
- Per verificare l'applicabilità di una sospensione del termine di impugnazione occorre considerare sia la data di notifica dell'atto sia la pendenza del termine alla data indicata dalla legge.
- L'estensione di una disciplina a una determinata annualità d'imposta non comporta automaticamente l'applicazione della stessa disciplina ad annualità diverse.
- Nel ricorso per Cassazione, le censure relative a vizi motivazionali devono contenere una specifica indicazione del fatto controverso e del nesso tra il vizio denunciato e l'esito della decisione; altrimenti sono dichiarate inammissibili.
- Se il ricorso introduttivo è tardivo e la tardività risulta dagli atti senza necessità di ulteriori accertamenti, la Corte di Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito respingendo il ricorso.
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