Sentenza del 22/09/2016 n. 5419 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Tempestività del ricorso - Prova - Avviso di ricevimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è dichiarato inammissibile perché il contribuente non ha prodotto l'avviso di ricevimento recante la data di spedizione. La mancanza di tale documento impedisce di verificare l'avvenuta e tempestiva notificazione del ricorso e non può essere sanata dalla costituzione in giudizio della parte resistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tempestività e la prova della notificazione del ricorso tributario. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/1992, il contribuente che propone ricorso mediante spedizione postale deve depositare, al momento della costituzione in giudizio, l'avviso di ricevimento del plico raccomandato, dal quale risulti la data di spedizione. La mancata produzione dell'avviso non costituisce una semplice nullità della notificazione, eventualmente sanabile mediante la costituzione del resistente, ma impedisce di dimostrare la conoscibilità legale dell'atto notificato.
Norme richiamate
Art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Impone al ricorrente di depositare, al momento della costituzione in giudizio, l'avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente il ricorso e recante la data di spedizione. Tale documento è necessario per provare la notificazione e la tempestività del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, chi notifica il ricorso per posta deve conservare e depositare l'avviso di ricevimento, poiché esso costituisce la prova della notificazione e della data rilevante ai fini della tempestività.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non determina soltanto una nullità formale della notifica: può comportare l'inammissibilità del ricorso per difetto di prova della conoscibilità legale dell'atto.
- La costituzione in giudizio della parte resistente non sana automaticamente l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento quando manca la prova stessa dell'avvenuta notificazione o della sua tempestività.
- È opportuno depositare tempestivamente tutta la documentazione postale, inclusi ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento, verificando che siano leggibili e riportino le date necessarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 set 2016Sentenza del 22/09/2016 n. 284 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 22 set 2016Sentenza del 22/09/2016 n. 285 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 22 set 2016Sentenza del 22/09/2016 n. 412 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 22 set 2016Sentenza del 22/09/2016 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 22 set 2016Sentenza del 22/09/2016 n. 416 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 22 set 2016Sentenza del 22/09/2016 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →