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Sentenza

Sentenza del 22/09/2016 n. 5419 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Tempestività del ricorso - Prova - Avviso di ricevimento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché il contribuente non ha prodotto l'avviso di ricevimento recante la data di spedizione. La mancanza di tale documento impedisce di verificare l'avvenuta e tempestiva notificazione del ricorso e non può essere sanata dalla costituzione in giudizio della parte resistente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la tempestività e la prova della notificazione del ricorso tributario. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/1992, il contribuente che propone ricorso mediante spedizione postale deve depositare, al momento della costituzione in giudizio, l'avviso di ricevimento del plico raccomandato, dal quale risulti la data di spedizione. La mancata produzione dell'avviso non costituisce una semplice nullità della notificazione, eventualmente sanabile mediante la costituzione del resistente, ma impedisce di dimostrare la conoscibilità legale dell'atto notificato.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Impone al ricorrente di depositare, al momento della costituzione in giudizio, l'avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente il ricorso e recante la data di spedizione. Tale documento è necessario per provare la notificazione e la tempestività del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, chi notifica il ricorso per posta deve conservare e depositare l'avviso di ricevimento, poiché esso costituisce la prova della notificazione e della data rilevante ai fini della tempestività.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non determina soltanto una nullità formale della notifica: può comportare l'inammissibilità del ricorso per difetto di prova della conoscibilità legale dell'atto.
  • La costituzione in giudizio della parte resistente non sana automaticamente l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento quando manca la prova stessa dell'avvenuta notificazione o della sua tempestività.
  • È opportuno depositare tempestivamente tutta la documentazione postale, inclusi ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento, verificando che siano leggibili e riportino le date necessarie.

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