Cassazione Penale, Sentenza n. 9673/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/04/2023 con cui è stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 168 c.p. e vizio di motivazione sostenendo che la revoca non era ammissibile sulla base delle date di irrevocabilità delle sentenze e che, comunque, un eventuale errore del giudice del merito nella concessione del beneficio avrebbe dovuto essere fatto valere con i rimedi ordinari e non mediante incidente di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per incoerenza rispetto al thema decidendum. Ha confermato che la revoca della sospensione condizionale era correttamente disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 c.p., poiché il ricorrente ha commesso, in data 14/05/2012, un altro delitto per il quale è stato inflitto una pena detentiva e tale evento è avvenuto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio (13/04/2008). La Corte ha quindi rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
"nei termini stabiliti" il condannato "commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva"
La norma prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando, entro i termini stabiliti, il condannato commetta un altro delitto punito con pena detentiva: revoca automatica, senza valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione.
art. 163 cod. pen.
Riferimento ai termini di cui all'art. 168; il computo del termine rileva rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad altre sanzioni pecuniarie quando il ricorso è inammissibile.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità e nell'irrogazione della somma alla cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic; Sez. 1, n. 24639 del 27/07/2015, Badanac)
Conferma l'orientamento secondo cui la revoca della sospensione condizionale deve essere disposta obbligatoriamente quando sopraggiunge, entro i termini previsti, condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente, anche se il cumulo delle pene rientri nei limiti per la reiterazione della misura.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto (senza valutazione discrezionale) quando, entro i termini previsti, il beneficiario commetta un altro delitto per il quale sia inflitta una pena detentiva (art. 168, comma 1, n. 1 c.p.).
- Per verificare la sussistenza del termine utile è decisiva la data di passaggio in giudicato della sentenza che ha accordato il beneficio; i delitti commessi entro il quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato fanno scattare la revoca automatica.
- Errori formali o di merito nella concessione del beneficio che siano censurabili devono essere impugnati con i rimedi ordinari (appello/cassazione) e non possono essere corretti tramite l'incidente di esecuzione quando la questione attiene al merito della concessione.
- In sede di cassazione i ricorsi incoerenti con il thema decidendum o che non svolgono critica specifica sono dichiarati inammissibili; tale inammissibilità può comportare condanna alle spese e misure sanzionatorie pecuniarie (cassa delle ammende).
- La giurisprudenza consolidata della Cassazione va tenuta in considerazione: la revoca automatica opera anche se, dopo il cumulo delle pene, il risultato potrebbe comunque consentire la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza resta prerogativa del giudice di cognizione.
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