Sentenza n. 4031/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- in data 11 luglio 2022, avente ad oggetto “Rimessa in pristino e demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo”; ogni altro atto ad essa preordinato, consequenziale e comunque connesso, con particolare riferimento alla nota prot. n. -OMISSIS- in data 25 febbraio 2022 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e del verbale del sopralluogo eseguito in data 6 luglio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di un muro di contenimento realizzato in assenza di titolo edilizio, con previsione dell'acquisizione dell'area di sedime in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, ha ordinato la demolizione di un muro di cinta realizzato sui confini est e sud dell'immobile, avente lunghezza di 34,90 metri e altezza di 1,60 metri, destinato al contenimento delle acque meteoriche. Con il primo motivo hanno sostenuto che l'opera non fosse una nuova costruzione, ma dovesse essere qualificata come manutenzione straordinaria o, subordinatamente, risanamento conservativo o ristrutturazione leggera, con conseguente inapplicabilità dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Con il secondo motivo hanno dedotto che, non trattandosi di nuova costruzione, non avrebbero potuto essere disposte né la demolizione né l'acquisizione dell'area di sedime in caso di inottemperanza. Hanno inoltre contestato l'illogicità della sanzione ablativa, assumendo che il Comune avrebbe acquisito un'area inutilizzabile, il difetto di motivazione sulle dimensioni dell'area da acquisire e la possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 in ragione della conformità dell'opera allo strumento urbanistico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il muro come struttura dotata di specificità e autonomia, non meramente pertinenziale, e ha ritenuto che, per le sue dimensioni e per la funzione di contenimento delle acque meteoriche, fosse idoneo a modificare stabilmente l'assetto del territorio. La sua realizzazione richiedeva quindi il previo permesso di costruire e l'intervento doveva essere ricondotto alla nuova costruzione. Accertata l'esecuzione dell'opera in assenza del titolo, il Comune era tenuto ad applicare l'art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001: l'ordine di demolizione è obbligatorio e, in caso di mancata ottemperanza, l'acquisizione dell'area di sedime al patrimonio comunale opera automaticamente. La conformità dell'opera allo strumento urbanistico non esclude l'applicazione di tale regime sanzionatorio. È stata respinta anche la censura relativa all'illogicità dell'acquisizione, poiché si tratta di una conseguenza direttamente prevista dalla legge. Quanto alla superficie da acquisire, il provvedimento rendeva comunque chiaro che essa era quasi coincidente con quella occupata dal muro; inoltre, la motivazione specifica sulla superficie acquisita deve essere contenuta nell'eventuale successivo provvedimento di acquisizione, adottato dopo l'accertamento dell'inottemperanza, e non necessariamente nell'ordine di demolizione. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
qualora un intervento che, per essere realizzato, richiede il previo rilascio del permesso di costruire venga effettivamente realizzato in assenza di questo, l’amministrazione che accerta la violazione deve ordinarne la demolizione
L'accertamento di un abuso edilizio consistente nella realizzazione senza permesso di costruire di un intervento soggetto a tale titolo impone all'amministrazione l'emanazione dell'ordine di demolizione, senza margini di discrezionalità.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione impartito, l’area di sedime dell’opera abusiva viene automaticamente acquisita al patrimonio comunale
La mancata ottemperanza all'ordine di demolizione comporta automaticamente l'acquisizione dell'area di sedime al patrimonio comunale; la sanzione ablativa discende direttamente dalla legge.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La prospettata conformità dell'opera allo strumento urbanistico e la relativa possibilità di sanatoria non impediscono, secondo la decisione, l'applicazione dell'art. 31 quando l'intervento richiedeva il permesso di costruire ed è stato eseguito senza titolo.
Massime di principio
- Un muro di cinta o di contenimento, dotato di autonomia e specificità e avente dimensioni e caratteristiche idonee a modificare stabilmente l'assetto urbanistico del territorio, costituisce intervento di nuova costruzione e richiede il previo permesso di costruire; ciò vale anche per la sopraelevazione autonoma di un muro di contenimento quando essa altera stabilmente lo stato dei luoghi.
- Quando un intervento soggetto a permesso di costruire è realizzato in assenza del titolo, l'amministrazione deve ordinare la demolizione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. 380/2001, esercitando un potere vincolato privo di margini di discrezionalità.
- La mancata ottemperanza all'ordine di demolizione determina automaticamente, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001, l'acquisizione dell'area di sedime al patrimonio comunale; l'amministrazione non può omettere tale conseguenza per ragioni di opportunità o perché ritenga l'area inutilizzabile.
- La conformità dell'opera allo strumento urbanistico non esclude l'applicazione del regime sanzionatorio dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 quando l'opera è stata realizzata in assenza del permesso di costruire.
- La motivazione sulla superficie da acquisire non deve necessariamente essere contenuta nell'ordine di demolizione, potendo essere resa nel successivo provvedimento che, accertata l'inottemperanza, dispone o dichiara l'acquisizione al patrimonio comunale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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