Sentenza n. 22/2026 - Trento, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. s171/26/AT122784-4076/23 del 13.1.2026 (“Comunicazione di Aggiudicazione”), comunicato in pari data, avente ad oggetto «Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell’ambito unico territoriale di Trento – Comunicazione di aggiudicazione ai sensi degli artt. 90 e 36 del D.lgs. 36/2023», nella parte in cui è stata negata l’ostensione a Italgas Reti S.p.A. (di seguito, “Italgas”) di parte della documentazione di gara presentata da Novareti S.p.A., nonché gli atti a tale provvedimento presupposti ivi inclusa, nei limiti di cui ai successivi motivi di ricorso, la nota della Commissione tecnica prot. n. 587113 del 23.7.2025; per l’accertamento del diritto di Italgas Reti S.p.A. di esercitare il diritto di accesso alla documentazione oggetto del presente ricorso; nonché per la condanna della Stazione Appaltante all’ostensione della documentazione richiesta in favore di Italgas Reti S.p.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione della stazione appaltante, comunicata con l’aggiudicazione, di oscurare parti dell’offerta dell’aggiudicataria e della documentazione giustificativa dell’offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa seconda classificata ha impugnato, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, le determinazioni con cui la stazione appaltante aveva accolto le richieste dell’aggiudicataria di oscurare ampie parti della Nota illustrativa al piano industriale, del documento relativo al risultato dell’analisi costi-benefici, della documentazione contenente elementi economici e della documentazione prodotta nel subprocedimento di verifica dell’anomalia. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 98 del d.lgs. 63/2018, degli artt. 24, 103 e 113 Cost. e degli artt. 3 e 21 ss. l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erroneo esame e travisamento dei fatti e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Ha sostenuto che le dichiarazioni dell’aggiudicataria sui segreti tecnici e commerciali fossero generiche, che la stazione appaltante non avesse svolto un’autonoma valutazione né un adeguato bilanciamento tra riservatezza e trasparenza e che l’accesso fosse indispensabile per verificare la legittimità dell’aggiudicazione, anche in ragione dello scarto di soli 0,273 punti. La Provincia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata presentazione di una successiva istanza amministrativa di accesso. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro l’oscuramento disposto a favore della ricorrente relativamente al documento di analisi costi-benefici.
La decisione
Il giudice ha ritenuto applicabile il rito speciale e superaccelerato previsto dall’art. 36, commi 4 e seguenti, d.lgs. 36/2023, poiché era impugnata una decisione espressa della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento comunicata contestualmente all’aggiudicazione. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità: per i concorrenti rientranti nelle categorie considerate dall’art. 36 l’accesso agli atti di gara è previsto ex lege e, dopo la decisione sulle richieste di oscuramento, non è necessaria un’ulteriore istanza amministrativa; l’interessato deve impugnare tempestivamente la decisione entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Nel merito, il ricorso principale è stato accolto. La stazione appaltante aveva recepito dichiarazioni generiche dell’aggiudicataria, relative al know-how, all’organizzazione aziendale, a dati contabili o a rapporti commerciali, senza individuare specifiche informazioni dotate di segretezza oggettiva, suscettibili di sfruttamento economico e idonee a procurare un vantaggio concorrenziale. È mancato quindi il necessario bilanciamento tra tutela dei segreti tecnici e commerciali e diritto di difesa della seconda classificata. Sono state ritenute ostensibili le parti della Nota illustrativa relative ai paragrafi 2.4, 2.5 e 2.6, i dati sull’unbundling contabile, le informazioni rilevanti per la verifica dei costi del personale, degli oneri di sicurezza e della congruità dell’offerta, il documento PSI.D.5 relativo ai risultati dell’analisi costi-benefici e la documentazione prodotta per la verifica dell’anomalia. Restano consentiti soltanto oscuramenti puntuali di eventuali denominazioni di società, dati tecnici specifici coperti da riservatezza e singoli dati relativi a partnership o collaborazioni, ove effettivamente meritevoli di tutela. Il giudice ha inoltre escluso che l’amministrazione o il giudice dell’accesso possano negare l’ostensione sulla base di una valutazione anticipata dell’utilità concreta che il richiedente ricaverebbe dai documenti per eventuali future censure sull’aggiudicazione. Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria è stato rigettato: il giudice ha rilevato dubbi sulla sua ammissibilità nel rito speciale dell’art. 36, ma lo ha comunque ritenuto infondato perché privo di specifiche censure contro la motivazione dell’oscuramento disposto a favore della ricorrente e limitato ad affermare l’interesse difensivo all’accesso. La Provincia è stata condannata all’ostensione entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Provincia e aggiudicataria sono state condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, a favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
“possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”
L’esclusione dell’accesso richiede una dichiarazione dell’offerente motivata e comprovata, riferita a informazioni specificamente individuate come segreti tecnici o commerciali; il comma 5 consente comunque l’accesso quando indispensabile per la difesa in giudizio.
art. 36, commi 3-5 e 7, d.lgs. 36/2023
“Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili [...] con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione”
Le decisioni sulle richieste di oscuramento comunicate contestualmente all’aggiudicazione sono impugnabili con rito speciale entro dieci giorni; il ricorso è deciso in camera di consiglio con sentenza semplificata.
art. 116 c.p.a.
È il rito richiamato dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 per l’impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento nelle gare.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Non impedisce l’esame del ricorso quando il concorrente impugna direttamente, nel termine speciale, la decisione di oscuramento comunicata con l’aggiudicazione, senza presentare una nuova istanza amministrativa di accesso.
art. 98 d.lgs. 63/2018
È indicato tra le disposizioni invocate dalla ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione decisiva.
art. 25 d.lgs. 127/1991
“Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata [...] presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio”
La pubblicità legale del bilancio consolidato depone contro l’oscuramento generalizzato di dati contabili, salvo che siano specificamente dimostrati un carattere aziendale riservato e un concreto vantaggio competitivo derivante dalla loro segretezza.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base per la regolazione delle spese di giudizio.
art. 91 c.p.c.
Richiamato, insieme all’art. 26 c.p.a., per porre le spese a carico delle parti soccombenti.
Massime di principio
- Nel rito speciale previsto dall’art. 36, commi 4 e seguenti, del d.lgs. 36/2023, la decisione espressa della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento dell’offerta, comunicata contestualmente all’aggiudicazione, deve essere impugnata entro dieci giorni; non è necessaria una successiva e autonoma istanza di accesso relativa alle parti rimaste oscurate.
- La dichiarazione dell’offerente relativa a segreti tecnici o commerciali non è sufficiente, da sola, a giustificare l’oscuramento: deve individuare specifiche informazioni, dimostrarne la segretezza oggettiva e comprovare la loro suscettibilità di sfruttamento economico e la capacità di procurare un vantaggio concorrenziale.
- La stazione appaltante deve svolgere un’autonoma e puntuale valutazione, anche per relationem, delle ragioni di segretezza e bilanciarle con le esigenze di trasparenza e di difesa del concorrente; è illegittimo il recepimento acritico di motivazioni generiche riferite al know-how, all’organizzazione aziendale o alla mera riservatezza dei dati.
- Nelle gare pubbliche, l’offerta dell’aggiudicatario assume rilievo di interesse pubblico e, per i concorrenti collocati tra i primi posti in graduatoria, l’interesse difensivo all’accesso è riconosciuto dalla disciplina dell’art. 36 d.lgs. 36/2023; l’ostensione può essere limitata soltanto alle informazioni concretamente coperte da segreto e non a interi paragrafi o documenti in assenza di una motivazione specifica.
- Nel giudizio sull’accesso agli atti di gara non può essere negata l’ostensione sulla base di una valutazione anticipata dell’utilità concreta che il richiedente potrà ricavare dai documenti per eventuali future censure sull’aggiudicazione; è sufficiente che l’accesso sia funzionale alla verifica della procedura e alla tutela della posizione giuridica nella gara.
- I dati contabili o trasmessi ad autorità di regolazione non sono sottratti all’accesso per il solo fatto di non essere generalmente pubblici o di essere stati inviati in via riservata: l’operatore deve dimostrare che costituiscano informazioni aziendali, tecniche o commerciali relative a strategie o processi decisionali interni e che la loro conoscenza possa favorire concorrenti.
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