Cassazione Penale, Ordinanza n. 16031/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata così mantenuta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per guida senza patente con recidiva nel biennio, anche sul punto del trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida senza patente con recidiva nel biennio. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice di appello colmato integralmente la carenza motivazionale della sentenza di primo grado sul trattamento sanzionatorio, nonché per asserita mancanza di motivazione sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito e comunque manifestamente infondato, osservando che il giudice di appello può integrare la motivazione mancante sul calcolo della pena e che la determinazione della sanzione è incensurabile se non arbitraria o manifestamente illogica.
Norme richiamate
art. 116 c.p.
norma richiamata implicitamente dal capo di imputazione per la guida senza patente; la decisione non affronta il merito della fattispecie, ma solo il profilo processuale della motivazione sulla pena.
art. 99 c.p.
richiamato dal riferimento alla recidiva nel biennio, quale circostanza incidente sul trattamento sanzionatorio.
art. 606 c.p.p.
la censura è stata formulata come violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto il motivo non proponibile in sede di legittimità in quanto ripetitivo e manifestamente infondato.
art. 620 c.p.p.
non è espressamente citato nel testo, ma l'esito di inammissibilità comporta la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di appello il giudice può integrare la motivazione della sentenza di primo grado quando questa non abbia esplicitato il calcolo della pena, poiché tale lacuna non determina di per sé nullità.
- Il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se risulti arbitrario o sorretto da motivazione manifestamente illogica.
- Non è ammissibile in cassazione un motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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