Cassazione Civile, Ordinanza n. 03334/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia originaria riguardava l'accertamento della proprietà di alcuni locali inseriti in una casa bifamiliare, con attribuzione alla natura condominiale di sottotetto, legnaia e terreno circostante e negazione della proprietà del magazzino in capo ad alcuni dei contendenti. Nel giudizio di appello la Corte territoriale, pur accogliendo parzialmente l'impugnazione, ha compensato le spese tra attori e convenuti e ha condannato due appellanti a rifondere al ricorrente le spese del gravame, liquidandole in via globale in euro 2.500 oltre accessori. Il ricorrente ha proposto due motivi in Cassazione, entrambi centrati sulla nullità della sentenza per motivazione apparente e sulla violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; il secondo motivo ha inoltre richiamato il d.m. n. 55/2014 e l'art. 13, comma 6, l. n. 247/2012, deducendo che la liquidazione delle spese fosse stata effettuata in misura complessiva e inferiore ai minimi tariffari applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi: ha rilevato che la liquidazione unitaria delle spese del giudizio di appello, in una causa avente ad oggetto beni immobili di valore indeterminabile, era stata effettuata senza adeguata motivazione e in misura notevolmente inferiore ai compensi minimi previsti dalla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicabile ratione temporis. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione delle spese e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non apparente, anche in punto di liquidazione delle spese.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca una motivazione sufficiente e intelligibile sul capo relativo alle spese.
art. 15, ultimo comma, c.p.c.
Per le controversie relative a beni immobili il valore della causa va considerato indeterminabile ai fini della liquidazione.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Costituisce la tabella tariffaria applicabile ratione temporis per la liquidazione dei compensi professionali, con rispetto dei parametri minimi salvo adeguata giustificazione.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Richiamato a sostegno del rispetto dei parametri tariffari nella liquidazione dei compensi professionali.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il giudice che liquidi il compenso professionale deve dare una motivazione effettiva e intelligibile, specie quando si discosti in modo significativo dai parametri tariffari applicabili.
- La liquidazione globale e indistinta delle spese non è legittima se impedisce di verificare il rispetto dei minimi previsti dalla tariffa vigente ratione temporis.
- Nelle controversie aventi ad oggetto diritti su beni immobili, il valore della causa può essere considerato indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese secondo il criterio processuale richiamato dalla Corte.
- La violazione dei parametri minimi di liquidazione, quando non sorretta da adeguata motivazione, può integrare vizio della sentenza censurabile in cassazione con cassazione della decisione e rinvio per nuova liquidazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03310/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03311/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03312/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03314/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03315/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03316/2024 del 06/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →