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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6194/2017 del 10/03/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva ottenuto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma l’annullamento delle cartelle di pagamento relative al recupero di imposte dirette e IVA per gli anni 2002 e 2003, emesse a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’annullamento per omesso invio dell’avviso bonario. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina dei controlli automatizzati e delle garanzie informative del contribuente, sostenendo che l’imposta era stata liquidata mediante il mero raffronto tra modelli Unico e modelli F24, dal quale risultava l’insufficienza dei versamenti; con il secondo ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle disposizioni processuali tributarie, deducendo che il giudice d’appello non aveva rilevato l’inammissibilità del motivo, introdotto con memoria in primo grado, relativo all’omesso avviso di irregolarità.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenuto logicamente prioritario. Ha affermato che la deduzione secondo cui l’amministrazione non aveva il potere di procedere alla liquidazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 costituisce un motivo di impugnazione dell’atto impositivo e deve essere introdotta nel giudizio di primo grado entro i limiti e nelle forme dell’integrazione dei motivi previste dall’art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992. La memoria illustrativa prevista dall’art. 32 del medesimo decreto non può essere utilizzata per introdurre tale motivo quando non ricorrono i relativi presupposti sostanziali e formali. Il primo motivo, relativo all’obbligo di invio dell’avviso bonario, è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    La deduzione con la quale il contribuente affermi che l’amministrazione finanziaria non aveva il potere di liquidare l’imposta D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, integra un motivo di impugnazione dell’atto impositivo, precluso quando non allegato nel giudizio di primo grado almeno entro i limiti e con le forme dell’integrazione dei motivi D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24.

    La contestazione del potere dell’amministrazione di liquidare l’imposta mediante il controllo automatizzato ha natura di motivo di impugnazione dell’atto impositivo e va proposta nel giudizio di primo grado secondo le forme e i limiti previsti per l’integrazione dei motivi.

  • art. 24 D.Lgs. n. 546/1992

    La deduzione con la quale il contribuente affermi che l’amministrazione finanziaria non aveva il potere di liquidare l’imposta D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, integra un motivo di impugnazione dell’atto impositivo, precluso quando non allegato nel giudizio di primo grado almeno entro i limiti e con le forme dell’integrazione dei motivi D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24.

    I motivi di impugnazione dell’atto impositivo devono essere introdotti nel primo grado, anche mediante integrazione, rispettando i presupposti e le forme dell’art. 24; altrimenti la deduzione è preclusa.

  • art. 32 D.Lgs. n. 546/1992

    La sentenza di appello si è discostata da questo principio, avendo dichiarato legittima la deduzione di violazione dell’art. 36-bis, con una memoria svincolata dai presupposti sostanziali e formali dell’integrazione dei motivi, qual è la memoria illustrativa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32.

    La memoria illustrativa disciplinata dall’art. 32 ha funzione illustrativa e non può essere impiegata per introdurre un nuovo motivo d’impugnazione in assenza dei presupposti sostanziali e formali previsti per l’integrazione dei motivi.

  • art. 112 c.p.c.

    La sentenza di appello si è discostata da questo principio, avendo dichiarato legittima la deduzione di violazione dell’art. 36-bis, con una memoria svincolata dai presupposti sostanziali e formali dell’integrazione dei motivi, qual è la memoria illustrativa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32.

    La Corte ha accolto la censura processuale relativa alla decisione d’appello che aveva ammesso la deduzione introdotta con memoria; il testo non sviluppa tuttavia un’autonoma interpretazione dell’art. 112 c.p.c.

Massime di principio

  • La deduzione con cui il contribuente contesta il potere dell’amministrazione finanziaria di liquidare l’imposta mediante controllo automatizzato integra un motivo di impugnazione dell’atto impositivo e deve essere proposta nel giudizio di primo grado nel rispetto delle forme e dei limiti previsti per l’integrazione dei motivi.
  • La memoria illustrativa nel processo tributario non consente di introdurre un nuovo motivo di impugnazione svincolato dai presupposti sostanziali e formali richiesti per l’integrazione dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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