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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7043/2017 del 20/03/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitrice esecutata)

La controversia

Nel corso di un’espropriazione immobiliare, la debitrice aveva proposto opposizione all’esecuzione e, in sede di reclamo al collegio, aveva ottenuto la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c. Il giudizio di opposizione, pur tempestivamente introdotto, si era poi estinto. La debitrice aveva quindi chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare estinto il processo esecutivo ai sensi dell’art. 624, comma 3, c.p.c.; l’istanza era stata respinta e il reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. era stato rigettato dal Tribunale di Campobasso, con decisione confermata dalla Corte d’appello di Campobasso con sentenza n. 326/2014, depositata il 6 novembre 2014. Con il primo motivo del ricorso principale la debitrice denunciava violazione dell’art. 624, comma 3, c.p.c., sostenendo che l’estinzione del giudizio di opposizione dovesse produrre l’estinzione del processo esecutivo, come l’ipotesi di mancata introduzione della fase di merito. Con il secondo motivo censurava la mancata dichiarazione di estinzione per asserita omessa tempestiva introduzione dell’opposizione nei confronti del soggetto passivamente legittimato. La creditrice proponeva ricorso incidentale condizionato, deducendo che l’appello non fosse stato notificato al procuratore costituito della banca incorporata e fosse quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale: l’estinzione del giudizio di opposizione, anche se questo era stato tempestivamente introdotto o riassunto, fa venir meno gli effetti dei relativi atti e determina l’estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell’art. 624, comma 3, c.p.c. La regola opera anche quando la sospensione sia stata disposta dal tribunale in sede di reclamo. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando estinto il processo esecutivo n. 81/1990 R.G.E. del Tribunale di Campobasso. Il secondo motivo principale è rimasto assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è stato rigettato: anche ipotizzando che l’appello dovesse essere notificato al precedente procuratore, la notifica alla società incorporante avrebbe al più determinato una nullità, sanata dalla costituzione della stessa nel giudizio d’appello, e non l’inammissibilità del gravame. Le spese dell’intero processo sono state compensate; è stato posto a carico della ricorrente incidentale l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 624, comma 3, c.p.c.

    l’estinzione del processo esecutivo sospeso, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3 (nella formulazione della disposizione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), si determina, oltre che in caso di mancata o tardiva introduzione o riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione, anche nel caso in cui detto giudizio di merito sia stato tempestivamente introdotto o riassunto, ma si estingua successivamente.

    L’estinzione del giudizio di opposizione, anche quando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta o riassunta, comporta l’estinzione del processo esecutivo già sospeso. La regola vale anche se la sospensione è stata pronunciata dal tribunale in sede di reclamo.

  • art. 310, comma 2, c.p.c.

    L’estinzione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 310 c.p.c., comma 2, determina l’inefficacia di tutti gli atti processuali relativi al giudizio stesso (salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, come ad es. le eventuali sentenze di merito già emesse, le pronunzie che regolano la competenza, ai sensi del medesimo art. 310 c.p.c., comma 2, e l’interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 3).

    L’estinzione del giudizio di opposizione rende inefficace anche l’atto che lo aveva introdotto o riassunto; venendo meno tale effetto, non può più considerarsi impedita l’estinzione del processo esecutivo prevista dall’art. 624, comma 3, c.p.c.

  • art. 669-octies c.p.c.

    E’ stata cioè per legge conferita ad un provvedimento cautelare di natura ontologicamente conservativa la capacità potenziale di determinare effetti analoghi a quelli di un provvedimento (parzialmente) anticipatorio degli effetti della decisione di merito, prevedendo l’automatica estinzione dell’esecuzione sospesa laddove non venga instaurato il giudizio di opposizione a cognizione piena, secondo un meccanismo analogo a quello che opera, ai sensi dell’art. 669-octies c.p.c., per i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.

    La Corte richiama il regime dei provvedimenti cautelari anticipatori quale analogia funzionale per spiegare il meccanismo deflattivo dell’art. 624, comma 3, c.p.c.; non ne deriva l’applicazione diretta della disciplina cautelare uniforme alla sospensione dell’esecuzione.

  • art. 669-novies, comma 1, c.p.c.

    Una volta esclusa l’applicabilità, all’istituto previsto dall’art. 624 c.p.c., comma 3 della disposizione di cui all’art. 669-novies c.p.c., comma 1, è infine evidente che, poichè l’estinzione del giudizio di opposizione non può determinare la caducazione del provvedimento di sospensione, in tal caso debba dichiararsi l’estinzione dell’esecuzione, non essendo ovviamente ipotizzabile (specie nell’ottica deflattiva alla base della riforma del 2009, che prevede la dichiarazione di estinzione anche di ufficio) che possa sopravvivere la sola sospensione senza più la pendenza del giudizio di merito, idoneo ad evitare la suddetta estinzione.

    La disciplina dell’inefficacia della misura cautelare per estinzione del giudizio di merito non si applica alla sospensione dell’esecuzione regolata dall’art. 624 c.p.c., comma 3. Estinto il giudizio di opposizione, non sopravvive la sola sospensione: si determina l’estinzione del processo esecutivo.

  • art. 2504-bis c.c.

    Ma, anche a tener conto che, ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., almeno per le fusioni successive al 2004, l’incorporazione è una vicenda evolutiva e non estintiva dell’ente societario, e ad ammettere – come sostiene la ricorrente – che l’appello avrebbe dovuto essere notificato al procuratore costituito della società incorporata, la notifica effettuata alla società incorporante non determinerebbe in nessun caso l’inammissibilità del gravame.

    Anche assumendo che la fusione per incorporazione non estingua l’ente incorporato e che l’appello dovesse essere notificato al suo procuratore costituito, la notifica alla società incorporante non comporta l’inammissibilità del gravame; l’eventuale vizio è una nullità suscettibile di sanatoria.

  • art. 384 c.p.c.

    La pronunzia impugnata va dunque cassata, in applicazione del seguente principio di diritto: “l’estinzione del processo esecutivo sospeso, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3 (nella formulazione della disposizione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), si determina, oltre che in caso di mancata o tardiva introduzione o riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione, anche nel caso in cui detto giudizio di merito sia stato tempestivamente introdotto o riassunto, ma si estingua successivamente”. Alla cassazione, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può fare seguito la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., di accoglimento del reclamo, con dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, iscritto al n. 81/1990 del R.G.E. del Tribunale di Campobasso.

    Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata; la Corte ha quindi accolto il reclamo e dichiarato direttamente estinto il processo esecutivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione dell’art. 624 c.p.c., comma 3, laddove non ha assimilato, per la produzione della fattispecie di sospensione-estinzione, l’ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione, testualmente non prevista, all’ipotesi, testualmente prevista, di mancata introduzione dell’opposizione nel termine perentorio fissato dal g. e. a norma dell’art. 616 c.p.c.”.

    La norma è riportata quale motivo di censura della ricorrente, ma il testo non ne offre un’autonoma interpretazione sostanziale: la decisione accoglie il motivo per l’interpretazione dell’art. 624, comma 3, c.p.c.

  • art. 630 c.p.c.

    Il reclamo proposto dalla C. ai sensi dell’art. 630 c.p.c. avverso tale provvedimento negativo è stato a sua volta rigettato dal Tribunale di Campobasso, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Campobasso.

    La disposizione è richiamata per individuare il reclamo proposto contro il provvedimento che aveva negato l’estinzione; la Corte non ne enuncia una regola interpretativa autonoma.

  • art. 616 c.p.c.

    Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione dell’art. 624 c.p.c., comma 3, laddove non ha assimilato, per la produzione della fattispecie di sospensione-estinzione, l’ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione, testualmente non prevista, all’ipotesi, testualmente prevista, di mancata introduzione dell’opposizione nel termine perentorio fissato dal g. e. a norma dell’art. 616 c.p.c.”.

    La norma è menzionata nel contenuto della censura circa il termine per introdurre il giudizio di opposizione; la Corte non decide specificamente tale questione, poiché il secondo motivo è assorbito.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Alla cassazione, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può fare seguito la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., di accoglimento del reclamo, con dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, iscritto al n. 81/1990 del R.G.E. del Tribunale di Campobasso.

    Quando la causa è matura e non servono ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può decidere nel merito e dichiarare direttamente l’estinzione del processo esecutivo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso incidentale, la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 624, comma 3, c.p.c. introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, la sospensione dell’esecuzione produce l’estinzione del processo esecutivo se la fase di merito dell’opposizione non viene introdotta o riassunta tempestivamente; lo stesso effetto si verifica quando la fase sia stata tempestivamente avviata ma il giudizio si estingua successivamente.
  • L’effetto estintivo previsto dall’art. 624, comma 3, c.p.c. opera anche quando la sospensione dell’esecuzione sia stata disposta dal tribunale in sede di reclamo, e non soltanto quando sia stata pronunciata direttamente dal giudice dell’esecuzione.
  • L’estinzione del giudizio di opposizione rende inefficaci, salvo specifiche eccezioni di legge, gli atti processuali compiuti nel giudizio, compreso l’atto introduttivo; venuto meno l’effetto impeditivo della pendenza del merito, si realizza l’estinzione del processo esecutivo sospeso.
  • Il meccanismo dell’art. 624, comma 3, c.p.c. è disciplina speciale ed esaustiva: non si applica la regola dell’art. 669-novies, comma 1, c.p.c. sulla caducazione della misura cautelare per estinzione del giudizio di merito. L’onere di coltivare e condurre a definizione l’opposizione, se si vuole evitare l’estinzione dell’esecuzione sospesa, grava sulla parte interessata a scongiurare tale effetto.
  • La notifica dell’impugnazione alla società incorporante, anziché al procuratore costituito della società incorporata, non determina l’inammissibilità del gravame quando il vizio sia al più una nullità e la parte destinataria si sia costituita in giudizio, sanando il vizio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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