Cassazione Civile, Sentenza n. 5174/2017 del 28/02/2017
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito della società per il 2006 contestando costi indeducibili, l'indebito utilizzo del fondo svalutazione crediti e una maggiore IVA, in particolare per una fattura emessa senza addebito dell'imposta. La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno aveva annullato l'accertamento; la Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n. 121/04/11 depositata il 21 settembre 2011, aveva parzialmente riformato la decisione, ritenendo dovuta l'IVA relativa alla fattura controversa. La società ha proposto un unico motivo, limitato a tale questione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 746/1983 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, nonché vizio di motivazione. Ha sostenuto che l'omessa fatturazione dipendeva dalla lettera d'intenti del cliente, esportatore abituale, e che la comunicazione con cui il cliente avrebbe revocato la lettera e dichiarato di non poter fruire dell'esenzione era tardiva e irrituale, perché successiva al momento di effettuazione della cessione. Ha inoltre invocato la propria buona fede e l'assenza di danno erariale, assumendo che avrebbe potuto detrarre l'IVA pagata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa al regime IVA: l'esenzione presuppone una dichiarazione d'intenti tempestiva e regolarmente comunicata secondo le forme e ai destinatari previsti dalla legge; venuta meno tale condizione per la revoca, l'operazione ricade nel regime ordinario imponibile e la fatturazione successiva deve tenerne conto. Ha precisato che la diversa ipotesi di revoca comunicata dopo l'emissione della fattura non ricorreva nel caso concreto e avrebbe richiesto una variazione entro un anno ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Le deduzioni sulla buona fede e sull'assenza di danno erariale sono state dichiarate inammissibili perché nuove in cassazione e non risultanti dalla sentenza impugnata, senza indicazione della loro precedente deduzione nei gradi di merito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500 per compensi, oltre spese generali al 15%, accessori di legge ed eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. c), D.L. n. 746/1983, conv. in L. n. 17/1984
Il D.L. n. 746 del 1983, art. 1, comma 1, lett. c), conv. con mod. nella L. n. 17 del 1984, nel testo applicabile ratione temporis, fonda le condizioni legittimanti il riconoscimento dell’esenzione dell’imposta IVA e il cui nucleo essenziale è costituito dall’esistenza di una tempestiva dichiarazione d’intenti da parte del beneficiario, regolarmente comunicata con le forme ed ai destinatari previsti dalla norma, sicchè, in mancanza di anche uno solo di tali elementi (o dei presupposti formali che la consentono), la fatturazione dell’imposta è dovuta.
L'esenzione IVA richiede una dichiarazione d'intenti tempestiva, regolarmente comunicata nelle forme e ai destinatari stabiliti dalla legge; se manca anche uno solo dei presupposti richiesti, l'operazione deve essere fatturata con applicazione dell'imposta.
art. 26, D.P.R. n. 633/1972
Altra e diversa evenienza potrebbe essere la comunicazione della revoca della dichiarazione d’intenti dopo l’emissione della fattura, condizione questa, peraltro, che qui non ricorre, e rispetto alla quale, comunque, avrebbe dovuta essere emessa, entro il termine di un anno, variazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 26.
Se la revoca della dichiarazione d'intenti è comunicata dopo l'emissione della fattura, la variazione della fattura deve essere effettuata entro un anno ai sensi dell'art. 26.
art. 360 c.p.c.
Sono invece inammissibili le deduzioni sull’invocata buona fede e sull’asserita assenza di danno per l’erario, trattandosi di profili nuovi, dedotti per la prima volta in sede di legittimità, che non risultano in alcun modo dalla decisione impugnata e senza che la parte abbia indicato ove eventualmente siano state in precedenza dedotti.
In cassazione non sono ammissibili deduzioni nuove che non risultino dalla decisione impugnata, se il ricorrente non indica dove e in quale fase siano state precedentemente proposte.
Massime di principio
- L'esenzione IVA fondata sulla dichiarazione d'intenti dell'esportatore abituale richiede che la dichiarazione sia tempestiva e comunicata regolarmente nelle forme e ai destinatari previsti dalla legge; la mancanza di uno dei presupposti comporta l'applicazione del regime ordinario e l'obbligo di fatturare l'imposta.
- La revoca della dichiarazione d'intenti fa cessare l'effetto esonerativo immediatamente o, comunque, dal momento in cui la revoca è portata a conoscenza; le fatture emesse successivamente devono applicare il regime ordinario.
- Se la revoca della dichiarazione d'intenti è comunicata dopo l'emissione della fattura, la variazione deve essere effettuata entro un anno secondo l'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.
- Le deduzioni nuove formulate per la prima volta in cassazione sono inammissibili quando non risultino dalla decisione impugnata e la parte non indichi in quale fase del giudizio siano state già dedotte.
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