Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3345/2017 del 08/02/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento, deducendo che l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di richiedere l’iscrizione a ruolo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l’eccezione di difetto di legittimazione dell’Agenzia delle entrate; la Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza depositata il 13 settembre 2011, aveva confermato tale decisione, ritenendo che i vizi riguardassero esclusivamente l’operato del concessionario della riscossione e respingendo la richiesta di integrazione del contraddittorio. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo, violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e del D.L. n. 106/2005, sostenendo che la contestazione della decadenza dal potere di iscrizione a ruolo riguardasse l’ente impositore e che la pretesa tributaria fosse decaduta; con il secondo, violazione dell’art. 1188 c.c. e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, deducendo che, essendo contestata l’insussistenza della pretesa tributaria, il concessionario, quale delegato alla riscossione, era parte necessaria e il giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio. La concessionaria aveva inoltre eccepito la tardività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato l’eccezione di tardività perché generica: la concessionaria aveva indicato la data di deposito della sentenza senza precisare se questa fosse stata notificata né quale fosse il termine ultimo per impugnarla. Ha accolto il primo motivo, rilevando che la contestazione della decadenza dal potere dell’Amministrazione finanziaria di richiedere l’iscrizione a ruolo non concerneva un vizio proprio della cartella imputabile al concessionario, ma la pretesa del titolare del credito tributario. In tale ipotesi il ricorso deve essere notificato all’ente impositore; il concessionario è il soggetto incaricato dal creditore e autorizzato a ricevere il pagamento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale di Napoli, anche per la regolazione delle spese dell’intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1188 c.c.

    In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore (nella specie l’Agenzia delle entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.

    La Corte assimila il concessionario della riscossione al soggetto autorizzato dal creditore a ricevere il pagamento: quando la contestazione riguarda la pretesa tributaria e non vizi propri della cartella, il soggetto cui notificare il ricorso è l’ente impositore, titolare del credito.

  • art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore (nella specie l’Agenzia delle entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.

    Nell’impugnazione della cartella, la parte destinataria del ricorso si individua in base alla natura del vizio dedotto: se si contesta la pretesa tributaria, il ricorso va notificato all’ente impositore; se si denunciano vizi propri della cartella, la regola enunciata in questa decisione non attribuisce tale ruolo all’ente impositore.

  • art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992

    La sentenza impugnata riconosce che i vizi dedotti dal contribuente si riferivano alla cartella di pagamento, dappoichè con il ricorso alla CTP era stato contestato che l’Amministrazione finanziaria era decaduta dal potere di richiedere l’iscrizione a ruolo.

    La Corte ha dichiarato assorbito il motivo relativo all’integrazione del contraddittorio e non ha formulato, su questa norma, una distinta interpretazione di merito.

Massime di principio

  • Quando il contribuente impugna una cartella di pagamento per contestare la pretesa tributaria o un presupposto del potere impositivo, e non un vizio proprio della cartella, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore, in quanto titolare del credito.
  • Il concessionario della riscossione, rispetto al credito tributario, è il soggetto incaricato dal creditore e autorizzato a ricevere il pagamento; non è il titolare della pretesa contestata quando la censura riguarda l’esistenza o la legittimità di quest’ultima.
  • È generica l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione che si limiti a indicare la data di deposito della sentenza impugnata senza precisare se essa sia stata notificata e quale sia il termine ultimo per l’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.