Cassazione Civile, Sentenza n. 3347/2017 del 08/02/2017
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento complessivamente pari a 8.919.471,74 euro, emessa a seguito della liquidazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per il periodo d'imposta 2005. La cartella comprendeva 8.784.538,64 euro per omessi versamenti di ritenute risultanti dal modello 770s/06 e 134.933,10 euro per interessi e sanzioni relativi al tardivo versamento di IRAP e IVA risultanti dal modello UNICO 2006. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva annullato la cartella per tardività della notifica; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'appello di Equitalia, ritenendo tempestiva la notifica, avvenuta il 27 maggio 2010, sulla base del termine quadriennale riferito al sostituto d'imposta. L'istituto ha impugnato la sentenza in cassazione limitatamente ai 134.933,10 euro, deducendo la violazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973: per somme dovute in base a dichiarazione e liquidate ex art. 36-bis, il termine triennale sarebbe scaduto il 31 dicembre 2009. Equitalia ha eccepito che il ricorso avrebbe dovuto ritenersi precluso, quanto alle ritenute, dal giudicato interno e, quanto alle somme per IRAP e IVA, che il termine invocato non fosse applicabile a sanzioni e interessi; con ricorso incidentale condizionato ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia sull'eccezione di acquiescenza, sostenendo che la richiesta di rateizzazione senza riserve impedisse la contestazione. L'Agenzia delle Entrate ha chiesto di riconoscere il giudicato interno sulle somme per ritenute.
La decisione
La Corte ha rilevato che il ricorso principale era specifico soltanto rispetto ai 134.933,10 euro e che, per le somme relative alle ritenute, si era formato il giudicato interno. Ha accolto il ricorso principale: la CTR aveva erroneamente applicato un unico termine a poste soggette a regimi diversi; per le somme dovute in base alla dichiarazione e risultanti dalla liquidazione ex art. 36-bis, il termine triennale scadeva il 31 dicembre 2009, mentre la notifica del 27 maggio 2010 era tardiva. Il termine si applica anche alle sanzioni collegate al tributo e ai relativi interessi, non essendovi ragione di differenziare i termini di notifica delle cartelle. La Corte ha rigettato il ricorso incidentale condizionato: la richiesta di rateizzazione, da sola, non costituisce acquiescenza né rinuncia inequivoca alla contestazione della pretesa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito dichiarando non dovute le somme di 134.933,10 euro. Le spese dei giudizi di merito tra istituto ed Equitalia sono state compensate; Equitalia è stata condannata alle spese di cassazione in favore dell'istituto, liquidate in 4.000 euro per compensi e 100 euro per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori. Le spese dell'intero processo tra istituto e Agenzia delle Entrate sono state compensate.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sè, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico e autosufficiente motivi, atti, documenti e circostanze rilevanti; il rinvio generico agli atti del giudizio di appello non soddisfa l'onere di specificità.
art. 369 c.p.c.
Dato atto che la parte ha depositato la copia autentica della sentenza e che l’atto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 369 c.p.c., il ricorso è fondato.
La Corte dà atto che il deposito della copia autentica della sentenza impugnata soddisfa, nel caso concreto, i requisiti processuali di deposito previsti dall'art. 369 c.p.c.
art. 1, comma 5-bis, lett. a), L. n. 156/2005
Trattandosi di norma di carattere generale applicabile a tutti i rapporti pendenti, il termine per la notifica scadeva il 31 dicembre 2009. La notifica effettuata il 27 maggio 2010 era tardiva.
Per le somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la cartella va notificata entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; la disposizione, qualificata dalla Corte come generale, si applica ai rapporti pendenti.
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
La CTR ha erroneamente accomunato in una unica valutazione situazioni soggette a regimi notificatori diversi: solo per le somme dovute dal sostituto d’imposta il termine per la notifica della cartella di pagamento scadeva il quarto anno, mentre per quelle dovute in base a dichiarazione il termine era di tre anni.
Le somme risultanti dalla liquidazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis sono assoggettate al termine triennale di notifica della cartella, distinto dal termine quadriennale applicabile alle somme dovute dal sostituto d'imposta.
art. 17 D.Lgs. n. 472/1997
Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17 contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie, prevede che per l’irrogazione delle sanzioni collegate al tributo si osservano le disposizioni, in quanto compatibili, che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, e consente l’irrogazione senza iscrizione a ruolo e senza previa contestazione. Il collegamento tra sanzioni e tributi esclude che vi siano ragioni per differenziare i termini previsti per la notifica delle relative cartelle di pagamento, con la conclusione che sia per il tributo che per la sanzione il termine è lo stesso.
Alle sanzioni collegate al tributo si applica, quanto al termine di notifica della cartella, il medesimo termine previsto per il tributo cui accedono.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente, e in modo autosufficiente, i motivi, gli atti e i documenti sui quali si fonda; il generico rinvio per relationem agli atti del precedente grado non consente il controllo di legittimità e non soddisfa l'onere di specificità.
- Per le somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, secondo la disciplina applicabile ai rapporti pendenti; tale termine è distinto da quello previsto per le somme dovute dal sostituto d'imposta.
- Il termine di notifica della cartella relativo al tributo si applica anche alle sanzioni collegate e agli interessi correlati, non essendovi ragione di differenziare i termini di riscossione delle poste accessorie rispetto a quello del tributo.
- Il riconoscimento, anche implicito, della pretesa tributaria espresso mediante una domanda di rateizzazione non preclude di per sé la contestazione dell'an debeatur. L'acquiescenza richiede una rinuncia chiara e inequivoca, riferita a una controversia già sorta o oggettivamente determinabile.
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