Sentenza n. 498/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - della comunicazione di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21/nonies della Legge 241/1990 resa dal Comune di Terracina avente ad oggetto la CIL (prot.n. 32967/I del 02/05/2025) per la "installazione di strutture amovibili per un periodo di 120 giorni (con inizio dal primo giugno 2025) al servizio di una attività balneare in un lotto sito in San Felice Circeo, distinto in catasto al Foglio 133, particelle 1350, 2413, 2415. - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali degli atti impugnati, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione comunale di annullamento in autotutela della CIL relativa all'installazione stagionale, per 120 giorni, di strutture amovibili al servizio di un'attività balneare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'annullamento in autotutela della CIL presentata per l'installazione di una struttura lignea amovibile destinata al servizio di un'attività balneare. Ha dedotto: eccesso di potere e difetto di istruttoria, sostenendo di essere in possesso dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, asseritamente soggetta a rinnovo automatico; violazione dell'art. 55 del codice della navigazione, poiché l'area sarebbe stata esterna alla fascia di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo e non sarebbe stato necessario il parere della Capitaneria di porto; violazione dell'art. 6, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001, poiché le opere sarebbero stagionali, amovibili e destinate a soddisfare esigenze contingenti e temporanee; eccesso di potere per erronea valutazione dell'idoneità del contratto di comodato quale titolo legittimante la presentazione della CIL. Il Comune ha chiesto il rigetto. Nel corso dell'udienza il Collegio ha prospettato d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, considerato l'esaurimento del periodo di efficacia della CIL; il difensore della ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di legittimità. La CIL riguardava strutture amovibili da installare per 120 giorni a partire dal 1° giugno 2025; tale periodo era interamente decorso, sicché l'annullamento non era più lesivo né l'eventuale annullamento avrebbe procurato un'utilità concreta e attuale. Il Collegio ha precisato che l'accertamento dell'illegittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., avrebbe richiesto la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori, normalmente evidenziato dalla proposizione di una domanda risarcitoria nel corso del giudizio. Nel caso concreto non era stata proposta alcuna domanda risarcitoria né era stata manifestata la permanenza di un interesse risarcitorio; inoltre, il difensore aveva espressamente dichiarato in udienza il venir meno dell'interesse al ricorso. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato quale base normativa dell'annullamento in autotutela adottato dal Comune, ma non esaminato nel merito dal TAR.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la norma è stata applicata perché il periodo stagionale di efficacia della CIL era integralmente decorso e la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
L'accertamento dell'illegittimità dopo il venir meno dell'utilità dell'annullamento presuppone la permanenza di un interesse risarcitorio; in assenza di domanda risarcitoria o di una specifica manifestazione di tale interesse, il giudice non procede all'esame della legittimità dell'atto.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
La possibilità di proporre la domanda risarcitoria nel giudizio di annullamento non elimina la necessità che, per ottenere l'accertamento dell'illegittimità ex art. 34, comma 3, c.p.a., l'interesse risarcitorio sia stato concretamente manifestato nel processo.
art. 100 c.p.c.
Il principio dell'interesse concreto e attuale alla decisione è applicabile anche al processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando l'atto impugnato ha efficacia limitata nel tempo e il relativo periodo è integralmente decorso, l'azione di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il ricorrente non dimostra un'utilità concreta e attuale derivante dalla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →