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Sentenza

Sentenza n. 530/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa adozione delle più giuste ed opportune misure di tutela cautelare per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota della Fisciano Sviluppo prot. n. U2025000221 del 18.9.2025, trasmessa in pari data, recante aggiudicazione definitiva, in favore della Euro Servizi srl, della gara per il “Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di 9 automezzi costipatori da 5mc a carico posteriore alimentazione diesel, adibiti al servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale della Città di Fisciano gestito dalla società Fisciano Sviluppo s.p.a.” (CIGB73340EEAD - CPV 34144512-0) indetta dalla CUC Valle dell'Irno giusta Determinazione dell'Amministratore Unico del 8.4.2025, integrata con Determinazione del 9.5.2025; b) degli atti di gara, e segnatamente: b.1) il verbale di gara n. 1 del 24.7.2025; b.2) il verbale di gara n. 2 del 2.9.2025; b.3) il verbale di gara n. 3 del 4.8.2025; b.4) il verbale di gara n. 4 del 2.9.2025; b.5) il verbale di gara n. 5 del 8.9.2025; c) della nota prot. n. 0023704/2025 del 3.9.2025; d) della Determinazione di Amministratore Unico del 9.5.2025; e) della nota prot. n. U2025000212 del 11.9.2025; f) ove e per quanto occorra, del Disciplinare di gara nella parte in cui ha previsto un punteggio per i singoli criteri e sub-criteri dell'offerta tecnica inferiore al punteggio massimo raggiungibile (65 punti); g) ove e per quanto occorra, del capitolato speciale di appalto nella parte in cui in cui ha previsto un punteggio per i singoli criteri e sub-criteri dell'offerta tecnica inferiore al punteggio massimo raggiungibile (65 punti); i) ove e per quanto occorra, del bando di gara; l) dei chiarimenti resi in sede di gara; m) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivi degli interessi della ricorrente, nonché per la declaratoria della inefficacia del contratto che sia stato o dovesse essere stipulato nelle more del giudizio; ovvero con la domanda di subentro dell'odierna ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto stipulato nelle more del giudizio e, in via subordinata, per il risarcimento del danno nella ipotesi in cui non fosse possibile il subentro, per il ristoro di tutti i danni gravi subiti dalla ricorrente in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso, ovvero per il risarcimento del lucro cessante, danno emergente e danno curriculare e con riserva di ogni opportuna quantificazione nel corso del giudizio; per quanto riguarda il ricorso incidentale: - del provvedimento di ammissione di Cu.Ma. s.r.l. alla procedura d'appalto, esplicitato nei verbali di gara nn. 2 e 3; - parzialmente, del verbale di gara n. 4 nella misura in cui attribuisce un punteggio errato ad Euro Servizi s.r.l.

Giustizia amministrativa202501677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di noleggio a lungo termine di nove automezzi destinati alla raccolta differenziata, nonché gli atti di gara presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente principale ha impugnato l’aggiudicazione definitiva in favore di Euro Servizi s.r.l. e gli atti della procedura, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento del danno. Le censure contestavano, in particolare, la posizione dell’aggiudicataria e gli esiti della valutazione dell’offerta. Erano stati inoltre impugnati, in via subordinata, il disciplinare, il capitolato e il bando nella parte relativa all’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica. Euro Servizi ha proposto ricorso incidentale contro l’ammissione di Cu.Ma. s.r.l. alla gara e contro l’attribuzione del punteggio alla propria offerta, deducendo che la ricorrente principale avrebbe presentato l’offerta tecnica soltanto a seguito di soccorso istruttorio, in violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante ha dapprima annullato l’aggiudicazione e successivamente annullato in autotutela l’intera procedura, rilevando gravi incertezze interpretative e ambiguità della lex specialis, idonee a determinare contestazioni e diverse interpretazioni, con possibile violazione della parità di trattamento e della concorrenza. La ricorrente principale ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità o l’estinzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. L’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e dell’intera procedura ha infatti eliminato l’utilità concreta perseguita con il ricorso principale, secondo il principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Il Collegio ha precisato che il ricorso principale contestava la posizione della controinteressata, ma non le ambiguità della lex specialis che avevano determinato il vizio radicale dell’intera procedura; pertanto, la sopravvenuta eliminazione della gara ha comunque fatto venir meno l’interesse alla decisione. L’improcedibilità del ricorso principale ha comportato anche quella del ricorso incidentale, non essendo più attuale l’interesse alla decisione sulle censure relative all’ammissione e all’offerta tecnica della ricorrente principale. Il TAR ha compensato le spese tra le parti costituite, valorizzando la fondatezza delle reciproche ragioni e il rilievo d’ufficio di un vizio più radicale della procedura rispetto a quelli dedotti. Ha posto tuttavia a carico di Fisciano Sviluppo s.p.a. il rimborso del contributo unificato relativo sia al ricorso principale sia a quello incidentale.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il Collegio richiama la disposizione per rilevare, secondo la prospettazione del ricorso incidentale, l’illegittimità della presentazione dell’offerta tecnica mediante soccorso istruttorio.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e dell’intera procedura di gara determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto contro l’aggiudicazione, quando l’eliminazione degli atti impugnati rimuove l’utilità concreta perseguita dal ricorrente.
  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, la sopravvenuta carenza di interesse conseguente all’annullamento della procedura comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale.
  • Quando il ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e viene meno l’utilità della decisione sulla gara, è improcedibile anche il ricorso incidentale, poiché difetta un interesse attuale alla definizione delle censure incidentali.
  • La fondatezza delle reciproche ragioni processuali e il rilievo, da parte del giudice, di un vizio più radicale della procedura rispetto a quelli dedotti possono giustificare la compensazione delle spese, fermo restando il rimborso del contributo unificato posto a carico della stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

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