Cassazione Penale, Sentenza n. 27819/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ricusazione della giudice Lorena Santacroce, presentato il 13/03/2025, per presunta incompatibilità: la giudice aveva fatto parte del collegio del Tribunale del riesame che si era pronunciato su appello ex art. 310 c.p.p. proposto da un coimputato (Gioacchino Giorgio) e aveva altresì emesso il decreto che disponeva il giudizio nei confronti dei coimputati per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione di artt. 34, comma 2, e 425 c.p.p. (anticipazione di valutazioni e incompatibilità) e, in subordine, prospettava questione di non manifesta illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che l'istanza di ricusazione era tardiva (dies a quo individuato nell'udienza del 14/02/2025, quando la giudice comunicò il rigetto della richiesta di astensione), questione decisiva non impugnata nel ricorso. Perciò i motivi relativi all'incompatibilità non sono stati esaminati nel merito; la Corte ha richiamato la sentenza n. 41474/2024 della stessa Sezione come fondamento della manifesta infondatezza delle censure. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, cod. proc. pen.
La questione di incompatibilità fondata su questa norma è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che, essendo la ricusazione tardiva e tale questione non dedotta tempestivamente, essa non poteva essere esaminata; inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza (sent. n. 41474/2024) che ne afferma la manifesta infondatezza nel caso di giudice che abbia emesso decreto per coimputati.
art. 425 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la nuova disciplina e la centralità dell'udienza preliminare comporterebbero un'anticipazione del giudizio da parte del giudice che disposta il giudizio; la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità del ricorso, ma ha implicitamente ritenuto non provata una incompatibilità tale da giustificare la ricusazione.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che individua il reato (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) attorno al quale si dipana il procedimento; usata come contesto fattuale per le censure di ricusazione.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma processuale relativa all'impugnazione dei provvedimenti cautelari; citata perché il collegio del riesame si era pronunciato su appello ex art. 310 proposto da un coimputato, circostanza che il ricorrente indicava come fonte di conoscenza degli atti da parte della giudice.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'applicazione di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi infondati o inammissibili; invocata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento di €3.000.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito (trattazione scritta)
Richiamato per precisare che il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini.
Sentenza Cass. n. 41474/2024 (precedente giurisprudenziale)
Precedente richiamato come fondamento per ritenere manifestamente infondate le censure di incompatibilità quando il giudice abbia emesso decreto che dispone il giudizio per coimputati e poi presieda il giudizio abbreviato per altri.
Massime di principio
- Le istanze di ricusazione devono essere proposte tempestivamente: il dies a quo è il momento in cui la parte apprende effettivamente il fatto che legittima la ricusazione (es. comunicazione in udienza del rigetto di astensione); se tardive sono inammissibili e non si esamina il merito.
- La mancata impugnazione, da parte del ricorrente, della decisione che dichiara la tardività della ricusazione preclude la successiva valutazione della presunta incompatibilità in sede di legittimità.
- La semplice pregressa partecipazione del giudice a procedure cautelari o l'avvenuta emissione di un decreto che dispone il giudizio nei confronti di coimputati non determina automaticamente incompatibilità quando non ricorra una valutazione di parte che anticipi il giudizio; la giurisprudenza di cassazione tende a ritenere tali censure manifestamente infondate salvo specifiche e concrete circostanze.
- Per sollevare questioni di incostituzionalità relative a norme di incompatibilità è necessario inserirle tempestivamente e con adeguata motivazione procedurale; non sono strade alternative per sanare ritardi processuali nell'impugnazione.
- Chi propone ricorso rischia condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; pertanto valutare preliminarmente la tempestività e la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27697/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27698/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27699/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27701/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27703/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →