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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30189/2025 del 16/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento quasi totale del ricorso proposto contro un estratto di ruolo rilasciato nel 2017, concernente ventuno cartelle di pagamento riferite ad anni d'imposta compresi tra il 1991 e il 1997, tra il 1999 e il 2005 e al 2010. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'impugnazione dell'agente della riscossione. In cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto interrotta la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo per effetto della notificazione di una intimazione di pagamento, quando invece la prescrizione sarebbe già maturata prima di tale atto. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che il ricorso originario contro l'estratto di ruolo non era ammissibile, perché l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, norma sopravvenuta ritenuta applicabile ai giudizi pendenti.

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR, dichiarando l'inammissibilità del ricorso originario proposto dal contribuente contro l'estratto di ruolo. Non ha esaminato il motivo di ricorso sulla prescrizione, perché la sopravvenuta disciplina che vieta l'impugnazione dell'estratto di ruolo ha reso assorbente il rilievo processuale. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente tra le parti per effetto dell'applicazione della disposizione sopravvenuta. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta dell'originario ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione, ma il motivo non è stato esaminato perché assorbito dal rilievo d'inammissibilità originaria del ricorso

  • art. 2943 c.c.

    È stata richiamata dal ricorrente per sostenere che la prescrizione non fosse stata interrotta dalla intimazione di pagamento, ma la Corte non ha scrutinato nel merito tale censura

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È stata applicata nel senso che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la norma sopravvenuta è stata ritenuta applicabile anche ai processi pendenti

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215

    È richiamato come fonte dell'introduzione del divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso che vi siano i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità

  • Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022

    È citata per affermare l'applicabilità ai processi pendenti del divieto di impugnare l'estratto di ruolo

  • Cass. n. 12413 del 10/05/2025

    È citata a sostegno dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta

  • Cass. n. 36336 del 29/12/2023

    È citata a sostegno dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile quando intervenga la disciplina che vieta tale impugnazione, anche nei processi pendenti.
  • Se l'originario ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di impugnabilità dell'atto presupposto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata senza esaminare i motivi di merito.
  • L'applicazione di una norma sopravvenuta che determina l'inammissibilità del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta dell'originario ricorso, non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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