Cassazione Penale, Sentenza n. 6071/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/11/2023 con cui il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato il ricorrente delinquente abituale e disposto nei suoi confronti la misura di sicurezza della casa di lavoro per due anni. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che il Tribunale di sorveglianza aveva valutato soltanto il casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti omettendo di considerare la memoria e gli allegati prodotti che descrivevano le attuali condizioni di vita e familiari, elementi che secondo la difesa avrebbero escluso i presupposti dell'art. 103 cod. pen., soprattutto perché parte dei reati rilevanti sono risalenti nel tempo
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate: il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente valutato i precedenti penali, i carichi pendenti, i periodi di detenzione e un episodio di rapina del novembre 2022; la valutazione della pericolosità sociale ex art. 103 cod. pen. deve riferirsi al momento dell'adozione dell'ordinanza impugnata e risultava logica e coerente. La Corte ha anche affermato che la collocazione del soggetto agli arresti domiciliari non esclude la possibilità di dichiararlo abituale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 103 cod. pen.
La dichiarazione di delinquenza abituale va valutata con riferimento al momento in cui è adottata l'ordinanza impugnata; il giudice può basarsi su precedenti penali, carichi pendenti e fatti anche se alcuni reati sono risalenti nel tempo; la detenzione domiciliare del soggetto non esclude la sua pericolosità sociale ai fini dell'art. 103
art. 616 c.p.p.
Prevede l'obbligo di determinare responsabilità e, nel caso di ricorso manifestamente infondato o colposamente determinato, la possibilità di condanna al versamento di una somma a titolo di ammenda: la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La dichiarazione di delinquenza abituale (art. 103 c.p.) si valuta con riferimento allo stato di pericolosità al momento dell'adozione del provvedimento: occorre provare in maniera specifica e circostanziata l'assenza di pericolosità attuale, non bastano affermazioni generiche
- I giudici fanno ampio riferimento a precedenti penali, carichi pendenti e fatti recenti (anche se vi sono reati risalenti, un episodio recente può mantenere la valutazione di pericolosità)
- La misura cautelare scelta (es. arresti domiciliari) non determina automaticamente l'esclusione della delinquenza abituale: cautela e misura di sicurezza sono valutazioni distinte
- Per impugnare efficacemente una dichiarazione di abitualità è necessario produrre prove concrete e argomentazioni giuridiche che mettano in discussione la valutazione del rischio fatta dal giudice (ad es. documentazione clinica, programmi di reinserimento, attestazioni oggettive di cambiamento)
- Ricorsi manifestamente infondati o colposamente formulati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), dunque valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla
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