Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/216

Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

Normativa europea32019R0216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina la suddivisione dei contingenti tariffari dell’Unione a seguito del recesso del Regno Unito, al fine di garantire certezza del diritto e continuità degli scambi nel quadro OMC/GATT 1994. Stabilisce una metodologia basata sulle quote di utilizzo storiche dell’Unione e prevede allegati distinti per i contingenti agricoli, ittici, industriali e per alcuni prodotti agricoli trasformati. Attribuisce inoltre alla Commissione poteri delegati ed esecutivi per aggiornare i contingenti in base agli esiti dei negoziati internazionali e modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 per allinearlo alla nuova ripartizione.

Suddivisione dei contingenti tariffari dell’Unione in seguito al recesso del Regno Unito e modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 per adeguarne la gestione e l’aggiornamento.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai contingenti tariffari inclusi nell’elenco delle concessioni e degli impegni dell’Unione ai sensi del GATT 1994, con riferimento alla ripartizione tra Unione a 27 e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Riguarda i contingenti relativi a prodotti agricoli, prodotti della pesca, prodotti industriali e taluni prodotti agricoli trasformati, nonché la successiva gestione doganale di tali contingenti secondo il regolamento (CE) n. 32/2000, il regolamento (CE) n. 847/2006 e, per i prodotti agricoli interessati, il regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono previste esclusioni/discipline differenziate per alcuni contingenti ittici gestiti dal regolamento (CE) n. 847/2006 e per i casi in cui non vi siano scambi nel periodo rappresentativo.

Suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco OMC dell’Unione a seguito del recesso del Regno Unito

Il regolamento è adottato per far fronte alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione sulle concessioni tariffarie consolidate dall’UE nel quadro del GATT 1994 e dell’OMC. La finalità è preservare la certezza del diritto e la continuità degli scambi, evitando interruzioni nell’accesso al mercato sia per l’Unione sia per il Regno Unito dopo la scissione dell’elenco delle concessioni e degli impegni.

Contesto e ratio dell’intervento

Nei considerando si evidenzia che l’Unione e il Regno Unito hanno comunicato agli altri membri OMC l’intenzione di riprodurre, per quanto possibile, gli obblighi attuali in nuovi elenchi separati, ma che tale riproduzione non è adeguata per gli impegni quantitativi. Per questo motivo si prevede la suddivisione dei contingenti tariffari, con negoziati limitati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 e senza riaprire in generale il livello di accesso ai mercati.

Ambito materiale e soggetti interessati

Il regolamento riguarda i contingenti tariffari compresi nell’elenco UE allegato al GATT 1994 e interessa in concreto i prodotti agricoli, i prodotti della pesca, i prodotti industriali e alcuni prodotti agricoli trasformati. La ripartizione è effettuata tra Unione a 27 e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, tenendo conto delle rispettive quote storiche di utilizzo e dei volumi consolidati.

Metodo di calcolo della ripartizione

L’articolo 1 stabilisce la metodologia comune:

  • si determina, per ciascun contingente, la quota di utilizzo delle importazioni dell’Unione in un recente periodo rappresentativo di tre anni;
  • tale quota percentuale si applica al volume complessivo del contingente per ricavare la quota spettante all’Unione e, per complemento, quella attribuibile al Regno Unito;
  • se nel periodo rappresentativo non si osservano scambi, si usa la quota di un contingente identico oppure, in mancanza, la quota calcolata sulle corrispondenti linee tariffarie esterne al contingente.

Il considerando 7 precisa che il volume complessivo del contingente resta invariato, mentre cambia la ripartizione tra UE a 27 e Regno Unito. I dati per il calcolo sono tratti dalle banche dati della Commissione.

Allegato e categorie di contingenti

L’allegato è strutturato in tre parti:

  • parte A: contingenti relativi ai prodotti agricoli;
  • parte B: contingenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 32/2000, con sostituzione dei volumi dell’allegato I;
  • parte C: quattro contingenti ittici gestiti dal regolamento (CE) n. 847/2006, da adeguare tramite atti di esecuzione.

Per i contingenti agricoli si richiama la base giuridica del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare gli articoli da 184 a 188, mentre per gran parte dei prodotti della pesca, industriali e per taluni prodotti agricoli trasformati la gestione resta nel quadro del regolamento (CE) n. 32/2000.

Poteri delegati e aggiornamento della ripartizione

Gli articoli 2 e 3 attribuiscono alla Commissione poteri delegati per modificare le parti A e C dell’allegato. Tale potere serve a recepire:

  • accordi internazionali conclusi dall’Unione ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994;
  • informazioni rilevanti emerse nei negoziati o da altre fonti su contingenti specifici.

La delega dura cinque anni dal 9 febbraio 2019, è tacitamente prorogata per periodi uguali salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio, può essere revocata da ciascuna delle due istituzioni e richiede la consultazione degli esperti designati dagli Stati membri. L’atto delegato entra in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di altri due mesi.

Atti di esecuzione per i contingenti ittici

L’articolo 4 stabilisce che la Commissione adotta atti di esecuzione per adeguare i contingenti aperti e gestiti dal regolamento (CE) n. 847/2006 secondo la parte C dell’allegato. L’articolo 5 prevede l’assistenza del comitato del codice doganale e l’applicazione della procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.

Modifica del regolamento (CE) n. 32/2000

L’articolo 6 interviene sul regolamento (CE) n. 32/2000 introducendo una nuova base per la revisione dell’allegato I mediante atti delegati della Commissione, in coerenza con la metodologia della ripartizione prevista dal nuovo regolamento. In tal modo il sistema di gestione dei contingenti tariffari consolidati viene adattato al contesto post-recesso del Regno Unito.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni relative alla parte sostanziale della ripartizione e alla modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 si applicano dal giorno successivo a quello in cui tale regolamento cesserà di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito; invece le norme su delega e competenze di esecuzione si applicano già dalla data di entrata in vigore.

Rilievo pratico per gli operatori

Per gli operatori importatori ed esportatori il regolamento ha funzione essenzialmente di continuità: mantiene i volumi complessivi dei contingenti, ma li redistribuisce tra le due nuove entità tariffarie di riferimento. Gli allegati e i futuri atti delegati/esecutivi della Commissione saranno decisivi per la concreta disponibilità dei contingenti, soprattutto nei settori agricolo e ittico.

Disposizioni principali

Metodologia di suddivisione dei contingenti tariffari

L’articolo 1 prevede che i contingenti tariffari dell’elenco UE allegato al GATT 1994 siano ripartiti tra Unione e Regno Unito. La quota del Regno Unito si calcola sulla base della quota di utilizzo delle importazioni dell’Unione in un periodo rappresentativo recente di tre anni e si applica al volume complessivo del contingente; per i contingenti senza scambi nel periodo rappresentativo si usano la quota di un contingente identico o, in mancanza, le corrispondenti linee tariffarie fuori contingente. I risultati sono riportati nell’allegato, con distinzione tra prodotti agricoli e prodotti della pesca/industriali/taluni prodotti agricoli trasformati.

Contingenti risultanti e allegato

L’allegato contiene i volumi ripartiti per l’UE a 27 e distingue tre parti: parte A per i prodotti agricoli, parte B per i contingenti del regolamento (CE) n. 32/2000 e parte C per quattro contingenti ittici gestiti dal regolamento (CE) n. 847/2006. L’allegato sostituisce i volumi precedenti per i contingenti interessati e costituisce la base quantitativa della nuova gestione.

Poteri delegati della Commissione

L’articolo 2 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare le parti A e C dell’allegato, nel rispetto della metodologia dell’articolo 1 e garantendo che l’accesso al mercato dell’Unione post-recesso non superi quello risultante dalla quota dei flussi commerciali del periodo rappresentativo. Le modifiche possono tener conto di accordi internazionali conclusi ai sensi dell’articolo XXVIII GATT 1994 e di informazioni rilevanti emerse nei negoziati o da altre fonti. L’articolo 3 disciplina durata della delega, proroga tacita, revoca, consultazione degli esperti degli Stati membri e procedura di non obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Atti di esecuzione per i contingenti ittici

L’articolo 4 impone alla Commissione di adottare atti di esecuzione per adeguare, in linea con la parte C dell’allegato, i volumi dei contingenti tariffari aperti e gestiti dal regolamento (CE) n. 847/2006. L’articolo 5 stabilisce che la Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale e che si applichi la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Modifica del regolamento (CE) n. 32/2000

L’articolo 6 modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 inserendo l’articolo 10 bis e l’articolo 10 ter, che conferiscono alla Commissione un potere delegato analogo per modificare l’allegato I di quel regolamento in funzione della ripartizione post-Brexit e degli sviluppi negoziali. Inoltre, l’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 è sostituito con il testo di cui alla parte B dell’allegato del presente regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 2, si applicano dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 32/2000 cesserà di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito; le altre disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganalecommercio internazionaleagricolturapesca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.