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Sentenza

Sentenza n. 2431/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 43694 presentata in data 18 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea - Spagna in data 10 aprile 2025 e per la condanna della resistente Amministrazione a provvedere sull’anzidetta istanza, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art.16, co. 2 e 6 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120

Giustizia amministrativa202514151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., azione avverso il silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 18 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, quantificato in un massimo di 120 giorni, nonché dall'art. 2 l. n. 241/1990. Alla data di proposizione del ricorso non risultava adottato alcun provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza pronuncia dell'amministrazione. Il Ministero è stato individuato quale autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Collegio ha interpretato l'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007 nel senso che l'amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve poi essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine massimo complessivo di quattro mesi, qualora siano richieste integrazioni. Poiché tale termine era decorso senza provvedimento espresso, il Tribunale ha accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, per l'ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e la relativa tutela contro il silenzio-inadempimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiederne l'integrazione.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l'eventuale integrazione documentale, il termine massimo complessivo è di quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha comportato il mutamento della denominazione del Ministero competente, da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nell'azione avverso il silenzio-inadempimento, l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sussiste quando il privato abbia presentato una formale istanza e sia scaduto il termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Il termine massimo complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli dei docenti è pari a quattro mesi quando l'amministrazione eserciti il potere di richiedere integrazioni documentali.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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