Sentenza n. 1948/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di VIA relativa a un impianto eolico da 144 MW nei comuni di Barrafranca e Pietraperzia
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sull’istanza di VIA presentata il 17 ottobre 2024 per un impianto eolico denominato BARPIE. Dopo la verifica della completezza documentale e la pubblicazione degli avvisi al pubblico, intervenuti il 4 dicembre 2024 e, a seguito di integrazioni, il 28 aprile e il 25 settembre 2025, il procedimento è rimasto fermo nella fase di istruttoria tecnica. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 8, 23, 24 e 25 del d.lgs. 152/2006, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza, massima diffusione delle fonti rinnovabili e giusto procedimento, nonché della disciplina europea in materia di accelerazione delle autorizzazioni per le energie rinnovabili. La ricorrente ha sostenuto che erano scaduti i termini perentori per la predisposizione dello schema di VIA da parte della Commissione e per l’adozione del provvedimento finale. Il Collegio ha inoltre esaminato il ruolo dell’autorità regionale siciliana competente alla tutela paesaggistica e dei beni culturali, rilevando che il concerto necessario per la VIA statale deve essere acquisito dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, tramite la competente Soprintendenza, in ragione delle competenze statutarie della Regione Siciliana.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l’illegittimità del silenzio della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero, ritenendo sussistente l’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 della l. 241/1990 e rilevando che i termini del procedimento di VIA sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. 152/2006. Per i progetti soggetti alla competenza della Commissione PNRR-PNIEC, la Commissione deve predisporre lo schema di provvedimento entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione; il provvedimento finale deve poi essere adottato nei termini previsti dalla disciplina della VIA. Il TAR ha ordinato alla Commissione di predisporre lo schema entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e al direttore generale del Ministero di adottare il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza di Enna. Il giudice ha precisato che il concerto regionale è espressione della competenza esclusiva siciliana in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali e che, in caso di inerzia dell’amministrazione interpellata, può operare il silenzio-assenso previsto dall’art. 17-bis della l. 241/1990, recepito dall’art. 30 della l.r. Sicilia n. 7/2019. L’accertamento dell’inerzia non comporta tuttavia una predeterminazione del contenuto discrezionale della VIA. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, con facoltà di delega, per l’adozione sostitutiva degli atti nei termini fissati. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso quando sussiste un obbligo di provvedere, anche se l’istanza potrebbe risultare irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua la competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per i progetti di VIA rientranti nella disciplina speciale dei progetti prioritari.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.
La Commissione deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione e, comunque, il termine massimo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, per predisporre lo schema di VIA.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
I termini del procedimento di VIA sono perentori; la loro inosservanza contribuisce a integrare l’illegittimità dell’inerzia amministrativa.
art. 17-bis l. 241/1990
Nel procedimento per l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta tra amministrazioni, il decorso del termine può determinare il silenzio-assenso anche quando siano coinvolti interessi sensibili, secondo quanto richiamato dal giudice.
art. 30 l.r. Sicilia n. 7/2019
Recepisce nell’ordinamento regionale siciliano l’istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis della l. 241/1990.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, nel giudizio avverso il silenzio, di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva dell’obbligo di provvedere.
art. 14, lett. n), Statuto speciale della Regione Siciliana
Attribuisce alla Regione Siciliana competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e conservazione delle antichità e delle opere artistiche.
art. 1 d.P.R. 637/1975
Attribuisce all’amministrazione regionale siciliana le funzioni statali in materia di tutela del paesaggio, antichità e opere artistiche nel territorio regionale.
artt. 3 e 11 l.r. Sicilia n. 80/1977
Individuano l’Assessorato regionale e le Soprintendenze regionali quali organi competenti in materia di beni culturali e ambientali.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio è esperibile quando l’amministrazione non conclude, entro il termine previsto, un procedimento già avviato o non risponde a un’istanza privata idonea a sollecitare l’esercizio di un potere pubblico; l’obbligo di provvedere sussiste indipendentemente dal carattere discrezionale del potere e dal contenuto della decisione finale.
- La presentazione di un’istanza non pretestuosa o abnorme impone all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; l’amministrazione non può sostituire la decisione con una condotta meramente inerte.
- Nel procedimento di VIA, i termini stabiliti dal d.lgs. 152/2006 sono perentori. Per i progetti rientranti nella competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, la Commissione deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.
- Nella VIA statale relativa a opere da realizzare in Sicilia, il concerto concernente la tutela paesaggistica e dei beni culturali spetta all’autorità regionale competente, in ragione delle competenze attribuite dallo Statuto e dalle norme di attuazione, e non può essere sostituito da un mero parere regionale.
- L’accertamento dell’illegittimità del silenzio obbliga l’amministrazione a provvedere, ma non consente al giudice di predeterminare il contenuto della decisione quando il potere amministrativo conserva natura discrezionale.
- Nel procedimento di acquisizione del concerto tra amministrazioni, l’inerzia dell’amministrazione interpellata può produrre silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della l. 241/1990, ferma la necessità di rispettare le competenze e le prerogative sostanziali delle amministrazioni coinvolte.
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