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Sentenza

Sentenza n. 1924/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1444 del 20 settembre 2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, n. 1444 del 20 settembre 2023. Nelle more del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento dovuto; con memoria del 6 ottobre 2026 la ricorrente ha dichiarato che tale pagamento aveva integralmente soddisfatto la pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo pienamente satisfattivo il pagamento effettuato dall’Amministrazione in ottemperanza al titolo. Ha tuttavia condannato il Ministero alle spese, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, ravvisando la soccombenza virtuale. Le spese sono state liquidate in € 828,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Considerato che, con la memoria specificata in epigrafe, la parte ricorrente ha riferito che, nelle more del presente giudizio, l’Amministrazione intimata ha provveduto alla ottemperanza del menzionato titolo;

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per il giudizio di ottemperanza; il titolo è stato eseguito dall’Amministrazione durante il processo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che il pagamento operato dalla Amministrazione resistente, come dedotto nella citata memoria, sia pienamente satisfattivo e, per tale ragione, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

    Quando l’adempimento sopravvenuto soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’Amministrazione esegue integralmente il titolo nelle more del processo e l’adempimento soddisfa pienamente la pretesa, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale: se l’Amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso, può essere condannata alle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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