Sentenza n. 5485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV bis, che aveva accolto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo estero di formazione per il sostegno didattico
Esito
Favorevole al resistente (titolare di titolo estero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva annullato il diniego di riconoscimento del titolo spagnolo denominato “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato dall’Università San Jorge di Saragozza. Il diniego era motivato dal fatto che l’attestato, secondo la normativa spagnola, non consentiva l’accesso all’insegnamento in Spagna e non possedeva quindi i requisiti giuridici minimi per essere valutato come titolo abilitante all’insegnamento di sostegno in Italia. Il Ministero ha dedotto l’erroneità della sentenza, sostenendo che lo Stato ospitante non è tenuto a valutare titoli di formazione non ufficialmente riconosciuti nello Stato d’origine e privi di carattere abilitante; che il titolo prodotto era un mero attestato di conclusione di un corso di formazione professionale, non riconducibile alle qualifiche previste dall’art. 11 della direttiva 2005/36/CE; che il percorso spagnolo, qualificabile come “titulo propio”, era privo di accreditamento statale e di portata abilitante; e che il Ministero dell’istruzione e del merito, anche sulla base del parere del Ministero dell’università e della ricerca, aveva comunque effettuato una comparazione concreta e analitica tra la formazione estera e quella richiesta in Italia. Il TAR aveva invece ritenuto non ostativa, di per sé, l’assenza dell’attestazione dell’autorità spagnola circa la possibilità di esercitare in Spagna la professione di insegnante di sostegno, ravvisando nel diniego un difetto di motivazione e una valutazione ministeriale fondata su rilievi generali e formali, senza considerare adeguatamente la formazione acquisita e l’eventuale applicazione di misure compensative. In appello il Ministero ha inoltre rappresentato che l’interessato aveva rinunciato, il 30 giugno 2025, all’istanza di riconoscimento del titolo.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative alla riconoscibilità del titolo spagnolo. Ha ritenuto decisiva la sopravvenuta rinuncia dell’interessato all’istanza di riconoscimento, intervenuta nel corso del giudizio d’appello. Tale rinuncia ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale del ricorrente originario a ottenere l’annullamento del diniego ministeriale, determinando l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il venir meno dell’interesse in appello rileva anche rispetto al giudizio di primo grado, poiché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR, non dichiarando inammissibile l’appello: il Ministero conservava infatti l’interesse a rimuovere una sentenza che aveva annullato il proprio diniego. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate; il contributo unificato del primo grado resta a carico dell’originario ricorrente, mentre quello dell’appello resta a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza dell’interesse concreto e attuale alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso; quando si verifica in appello e riguarda l’interesse al ricorso di primo grado, il giudice d’appello annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara improcedibile il ricorso originario.
artt. 45 e 49 TFUE
Richiamati dal Ministero in relazione all’asserito mancato obbligo dello Stato ospitante di prendere in considerazione titoli di formazione non legalmente riconosciuti e privi di carattere ufficiale nello Stato d’origine; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 11 direttiva 2005/36/CE
Richiamato per individuare le categorie di attestati di competenza e titoli di formazione rilevanti ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia sopravvenuta all’istanza amministrativa oggetto del giudizio può far venir meno l’interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel processo amministrativo il rapporto processuale resta unitario nei due gradi di giudizio; pertanto, la sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso di primo grado, verificatasi durante l’appello, deve essere rilevata anche dal giudice d’appello.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse riguarda il ricorso originario, il giudice d’appello annulla senza rinvio la sentenza di primo grado e dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, senza esaminare le questioni di merito rimaste prive di utilità concreta.
- La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado non determina l’inammissibilità dell’appello se l’appellante conserva un interesse concreto all’annullamento della sentenza che ha inciso sulla sua posizione giuridica, come accade per l’amministrazione che intenda rimuovere una sentenza di annullamento del proprio provvedimento.
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